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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.1.2025 e per essa Controparte_1 [...] deducendo di essere cessionaria del credito cedutole da Controparte_2 Controparte_3
di € 121.669,07, oltre interessi successivi al 29/04/2021 (al netto degli acconti versati) nei
[...] confronti di definitivamente accertato giudizialmente a seguito della Parte_1 definitività del DI n. 1048/2008 del Tribunale di Livorno, nonché di essere creditrice dello stesso delle somme liquidate a titolo di spese con la sentenza emessa nel giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Livorno con il n. RG 4033/2022, chiedeva che venisse dichiarata la apertura della liquidazione controllata di deducendo che egli fosse sovraindebitato, come Parte_1 emergeva dai pignoramenti presso terzi con esito negativo.
1.1. Si costituiva opponendosi all'accoglimento della domanda eccependo: Parte_1
a) che non sussistesse l'insolvenza della sua impresa individuale essendo l'unica pendenza della stessa quella relativa al credito preteso da , che egli contestava avendo proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata emessa, nel giudizio di opposizione a precetto, dal
Tribunale di Livorno: b) il convenuto non è assoggettabile a procedure concorsuali come quella avviata dalla CP_1
4 in quanto essendo imprenditore minore ed essendo il credito risalente al 2008 egli non può essere sottoposto a liquidazione controllata, procedura non prevista dalla legge fallimentare che dovrebbe operare ratione temporis, dato che il credito è del 2008;
c) di non disporre di patrimonio immobiliare o altri cespiti attivi, vivendo del proprio lavoro.
2. Le eccezioni proposte dal convenuto sono infondate.
2.1 Ai sensi dell'art 268 comma 3 CCII legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale è anche il creditore.
Al pari di quanto si riteneva alla luce dell'art 6 L.F. la apertura della liquidazione controllata non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. tra le altre Cass. SU 1521/2013 emessa in relazione all'art 6 L.F.).
Nel caso di specie la ricorrente è legittimata a chiedere la apertura della liquidazione controllata in Contr quanto il credito della nei confronti di risulta dal DI dell'12.11.2008 non Parte_1 opposto, la cessione a favore della odierna ricorrente di tale credito risulta da quanto rilevato nella sentenza del 31.7.2024 del Tribunale di Livorno;
infine deve escludersi la prescrizione di tale credito parimenti per quanto rilevato nella suddetta sentenza.
2.2 Il debitore che non sia imprenditore non minore può essere sottoposto a liquidazione controllata in presenza dei presupposti cui agli artt. 268 e ss. CCII a prescindere dal momento in cui il credito è sorto.
Pertanto è del tutto infondata la tesi di parte resistente secondo la quale la procedura de qua non potrebbe trovare applicazione su richiesta del creditore ove il credito sia sorto in data antecedente alla entrata in vigore del CCII.
2.3. La mancanza di utilità impedisce la apertura della liquidazione controllata solo nella ipotesi di cui all'art 268 comma 3 CCII che prevede:
Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nel caso di specie parte convenuta pur eccependo sostanzialmente che non vi sia attivo da distribuire non ha però allegato alcuna attestazione dell'OCC né ha chiesto termine per poterla produrre ex art
268 comma 3 CCII (peraltro detto termine sarebbe comunque trascorso senza che il debitore abbia prodotto alcuna attestazione essendo la udienza del 5.3.2025 stata rinviata al 18.6.2025).
Pertanto non sussistono i presupposti di cui all'art 268 comma 3 CCII per non aprire liquidazione controllata.
3. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del debitore (essendo il credito della ricorrente non sorto dalla attività di impresa individuale del debitore ma per una fideiussione rilasciata da costui in favore di un terzo) e comunque avendo la impresa individuale del convenuto sede in Livorno.
3.1 Il ricorrente pur svolgendo attività di impresa come dallo stesso affermato non supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso debitore e quindi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII, ovvero lo stato di insolvenza (o di crisi) di chi non è soggetto a liquidazione giudiziale, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni che può essere desunto dai seguenti elementi:
a) la sussistenza di altro debito nei confronti er l'importo Controparte_2 di euro 206.207, 70, parimenti non pagato tanto che è stata promossa espropriazione mobiliare presso il debitore iscritta al RG n. 86/2025 con prossima udienza fissata al 15.7.2025, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti;
b) un debito verso per € 2.596,00 come emerge dalla nota inviata dalla stessa;
CP_5 CP_5
c) il mancato pagamento del debito verso il ricorrente già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
d) la sussistenza di redditi inadeguati rispetto a tale esposizione debitoria come emergenti dalla documentazione depositata dallo stesso resistente;
e) la circostanza che il convenuto abbia asserito di avere raggiunto una transazione con controparte e poi neppure si sia presentato alla udienza del 18.6.2025, così confermando che nessun accordo è stato raggiunto.
5.1 I debiti scaduti sono ben superiori a € 50.000,00 e dunque superano la soglia di cui all'art 268 comma 2 CCII. 6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista indicato in dispositivo. Si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di legge.
7. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_6 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui l'eccedenza derivante dall'attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale); nel caso di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno il 18/06/2025 su relazione del dott.
Franco Pastorelli.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.1.2025 e per essa Controparte_1 [...] deducendo di essere cessionaria del credito cedutole da Controparte_2 Controparte_3
di € 121.669,07, oltre interessi successivi al 29/04/2021 (al netto degli acconti versati) nei
[...] confronti di definitivamente accertato giudizialmente a seguito della Parte_1 definitività del DI n. 1048/2008 del Tribunale di Livorno, nonché di essere creditrice dello stesso delle somme liquidate a titolo di spese con la sentenza emessa nel giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Livorno con il n. RG 4033/2022, chiedeva che venisse dichiarata la apertura della liquidazione controllata di deducendo che egli fosse sovraindebitato, come Parte_1 emergeva dai pignoramenti presso terzi con esito negativo.
1.1. Si costituiva opponendosi all'accoglimento della domanda eccependo: Parte_1
a) che non sussistesse l'insolvenza della sua impresa individuale essendo l'unica pendenza della stessa quella relativa al credito preteso da , che egli contestava avendo proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata emessa, nel giudizio di opposizione a precetto, dal
Tribunale di Livorno: b) il convenuto non è assoggettabile a procedure concorsuali come quella avviata dalla CP_1
4 in quanto essendo imprenditore minore ed essendo il credito risalente al 2008 egli non può essere sottoposto a liquidazione controllata, procedura non prevista dalla legge fallimentare che dovrebbe operare ratione temporis, dato che il credito è del 2008;
c) di non disporre di patrimonio immobiliare o altri cespiti attivi, vivendo del proprio lavoro.
2. Le eccezioni proposte dal convenuto sono infondate.
2.1 Ai sensi dell'art 268 comma 3 CCII legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale è anche il creditore.
Al pari di quanto si riteneva alla luce dell'art 6 L.F. la apertura della liquidazione controllata non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. tra le altre Cass. SU 1521/2013 emessa in relazione all'art 6 L.F.).
Nel caso di specie la ricorrente è legittimata a chiedere la apertura della liquidazione controllata in Contr quanto il credito della nei confronti di risulta dal DI dell'12.11.2008 non Parte_1 opposto, la cessione a favore della odierna ricorrente di tale credito risulta da quanto rilevato nella sentenza del 31.7.2024 del Tribunale di Livorno;
infine deve escludersi la prescrizione di tale credito parimenti per quanto rilevato nella suddetta sentenza.
2.2 Il debitore che non sia imprenditore non minore può essere sottoposto a liquidazione controllata in presenza dei presupposti cui agli artt. 268 e ss. CCII a prescindere dal momento in cui il credito è sorto.
Pertanto è del tutto infondata la tesi di parte resistente secondo la quale la procedura de qua non potrebbe trovare applicazione su richiesta del creditore ove il credito sia sorto in data antecedente alla entrata in vigore del CCII.
2.3. La mancanza di utilità impedisce la apertura della liquidazione controllata solo nella ipotesi di cui all'art 268 comma 3 CCII che prevede:
Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nel caso di specie parte convenuta pur eccependo sostanzialmente che non vi sia attivo da distribuire non ha però allegato alcuna attestazione dell'OCC né ha chiesto termine per poterla produrre ex art
268 comma 3 CCII (peraltro detto termine sarebbe comunque trascorso senza che il debitore abbia prodotto alcuna attestazione essendo la udienza del 5.3.2025 stata rinviata al 18.6.2025).
Pertanto non sussistono i presupposti di cui all'art 268 comma 3 CCII per non aprire liquidazione controllata.
3. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del debitore (essendo il credito della ricorrente non sorto dalla attività di impresa individuale del debitore ma per una fideiussione rilasciata da costui in favore di un terzo) e comunque avendo la impresa individuale del convenuto sede in Livorno.
3.1 Il ricorrente pur svolgendo attività di impresa come dallo stesso affermato non supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso debitore e quindi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII, ovvero lo stato di insolvenza (o di crisi) di chi non è soggetto a liquidazione giudiziale, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni che può essere desunto dai seguenti elementi:
a) la sussistenza di altro debito nei confronti er l'importo Controparte_2 di euro 206.207, 70, parimenti non pagato tanto che è stata promossa espropriazione mobiliare presso il debitore iscritta al RG n. 86/2025 con prossima udienza fissata al 15.7.2025, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti;
b) un debito verso per € 2.596,00 come emerge dalla nota inviata dalla stessa;
CP_5 CP_5
c) il mancato pagamento del debito verso il ricorrente già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
d) la sussistenza di redditi inadeguati rispetto a tale esposizione debitoria come emergenti dalla documentazione depositata dallo stesso resistente;
e) la circostanza che il convenuto abbia asserito di avere raggiunto una transazione con controparte e poi neppure si sia presentato alla udienza del 18.6.2025, così confermando che nessun accordo è stato raggiunto.
5.1 I debiti scaduti sono ben superiori a € 50.000,00 e dunque superano la soglia di cui all'art 268 comma 2 CCII. 6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista indicato in dispositivo. Si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di legge.
7. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_6 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui l'eccedenza derivante dall'attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale); nel caso di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno il 18/06/2025 su relazione del dott.
Franco Pastorelli.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli