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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6838 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4733 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 , passata in decisione all'udienza cartolare del 18 novembre 2025 e vertente tra
TRA
C.F. ), in giudizio con l'avv. Alessandra Notaro Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in giudizio con l'avv. Francesca Rosetti
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
(d'ora in avanti anche , Controparte_2 CP_1 costituitasi garante della in forza della polizza n. UR0601603, agiva in giudizio ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 1953 c.c., nonché, in caso di pagamento da parte di del debito CP_1 della nelle more del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1950 c.c., nei confronti Controparte_3 della stessa e delle coobbligate in solito e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 tenute, in forza delle polizze nn. DF0605865 e DF 0605867, a tenere indenne la da ogni CP_1 pagamento effettuato in virtù della polizza contratta a favore di Controparte_3
Restava contumace la convenuta Controparte_3
Si costitutiva la convenuta concludendo per il rigetto delle domande attoree. CP_4
Si costitutiva la convenuta la quale disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni Parte_1 apposte alla polizza n. DF0605867 ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c. e chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree.
In corso di causa rinunciava alla domanda ex art. 1953 c.c.. CP_1
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e ritenuto superfluo il giudizio di verificazione, la causa veniva definita a seguito di discussione orale.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così statuito:
“-accoglie la domanda di regresso e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, la in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore - in solido tra loro Parte_1
- al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.000,00 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dalla data del pagamento (22.11.2019) sino al soddisfo;
-condanna i convenuti - in solido tra loro - al pagamento in favore dell'attrice delle spese e degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 e tenendo conto del valore del decisum – in complessivi € 5.659,55, di cui € 824,55 per spese ed € 4.835,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
“Il disconoscimento delle due sottoscrizioni all'appendice di polizza n. DF 0605867 apparentemente riconducibili al legale rappresentante della convenuta effettuato nel presente giudizio Parte_1
è da ritenersi inammissibile, e quindi il Tribunale in persona del precedente giudicante ha già ritenuto, con l'ordinanza del 31.10.2018, la superfluità del giudizio di verificazione, pur richiesto dall'attrice. Sul punto si osserva che, nel precedente giudizio svoltosi tra l'odierna attrice, la e la innanzi al Tribunale di Roma Rg. 5231/2013, definito con la Parte_1 CP_4 sentenza n.13883/2016 resa dal Tribunale di Roma VIII Sezione Civile Dott.ssa Fulgenzi, la non si è limitata ad un riconoscimento tacito dell'appendice di polizza ma, a ben Parte_1 vedere, ha riconosciuto espressamente di aver garantito il pagamento dei premi di polizza, e quindi di aver sottoscritto l'appendice della polizza. In tal senso militano le ammissioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del citato giudizio, laddove si afferma “Se è vero che la ha CP_3 stipulato con la polizza indicata nel decreto ingiuntivo opposto, così come è vero che la CP_1 ha garantito il pagamento dei relativi premi ….” (cfr. atto di citazione depositato da Parte_1 parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Sicchè non è rilevante la giurisprudenza richiamata dalla convenuta secondo cui il riconoscimento tacito della sottoscrizione ha valore unicamente nel giudizio in cui si è verificato, essendo possibile un successivo disconoscimento della sottoscrizione della medesima scrittura in altro successivo giudizio, in quanto – come detto - non trattasi di riconoscimento tacito, ma di un riconoscimento espresso della qualità di coobbligato, e quindi di aver sottoscritto l'appendice”.
“Essendo quindi provato sia l'an debeatur stante l'inadempimento della e le CP_3 obbligazioni assunte con la polizza e le sue appendici anche dai coobbligati, sia il quantum debeatur sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice la domanda di regresso azionata va accolta e i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del pagamento (22.11.2019) sino al soddisfo.”
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili, Parte_1 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, la riforma della medesima e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello: In via pregiudiziale e cautelare, a. Sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della Sentenza del Tribunale di Roma sezione IX (Giudice Onorario Dott. Tmmaso Del Litto) n. 1882/2022, pubblicata il 04.02.2022, resa nel giudizio R.G. 18492/2016, non notificata, ravvisandosi, nel caso di specie, giusti motivi di urgenza, fissando, nel contempo, l'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., ovvero, in via subordinata, voglia, comunque, fissare l'udienza dinanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione;
In via principale e nel merito, a. In totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione IX, n. 1882/2022, pubblicata il 04.02.2022, non notificata, ritenere e dichiarare infondata la domanda avanzata da già Controparte_1
in quanto assolutamente non provata e, per l'effetto, rigettarla Parte_2 integralmente;
b. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
c. In via subordinata disporsi sempre e comunque la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio”.
Ha resistito chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello, nonché, per la denegata CP_1 ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, segnatamente, la verificazione della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante dell' Parte_3
in calce all'Appendice di Polizza n. UR0601603, mediante nomina di CTU calligrafo e
[...] acquisizione di scritture di comparazione presso Notai e presso la Camera di Commercio del distretto del Comune di Vasto.
All'udienza del 4 novembre 2025, fissata per la decisione con modalità cartolare, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta né note finali anticipate, come autorizzate.
La Corte ha rinviato per gli incombenti ex art. 309 CPC all'odierna udienza, sempre con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha così ritenuto: “il disconoscimento delle due sottoscrizioni all'appendice di polizza n. DF 0605867 apparentemente riconducibili al legale rappresentante della convenuta effettuato nel Parte_1 presente giudizio è da ritenersi inammissibile, e quindi il Tribunale in persona del precedente giudicante ha già ritenuto, con l'ordinanza del 31.10.2018, la superfluità del giudizio di verificazione, pur richiesto dall'attrice.” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
2. che “Sul punto si osserva che, nel precedente giudizio svoltosi tra l'odierna attrice e la innanzi al CP_4
Tribunale di Roma Rg. 5231/2013, definito con sentenza n. 13883/2016 resa dal Tribunale di Roma VIII sezione Civile Dott.ssa Fulgenzi, la non si è limitata ad un riconoscimento tacito Parte_1 dell'appendice di polizza ma, a ben vedere, ha riconosciuto espressamente di aver garantito il pagamento dei premi di polizza, e quindi di aver sottoscritto l'appendice della polizza. In tal senso militano le ammissioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del citato giudizio, laddove si afferma “Se è vero che la ha stipulato con la polizza indicata nel decreto CP_3 CP_1 ingiuntivo opposto, così come è vero che la ha garantito il pagamento dei relativi Parte_1 premi”.
L'appellante sostiene, infatti, che il mancato disconoscimento della sottoscrizione di un documento effettuato in un giudizio non comporti, di per sé, il riconoscimento della stessa sottoscrizione anche in un successivo e diverso giudizio, nel quale venga riprodotto il medesimo documento.
Secondo la tesi dell'appellante, nello specifico, nel caso di specie varrebbero i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'articolo 215 C.P.C., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può però configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta. (da ultimo, Cass. Civ. Sez. II 04.07.2018 n. 17469).
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'equiparare, sotto il profilo degli effetti sul piano probatorio, il riconoscimento tacito della polizza n. DF 0605867, realizzatosi nel precedente giudizio Rg. n. 5231/2013 del Tribunale di Roma in ragione del mancato disconoscimento del medesimo documento, ad un espresso riconoscimento da parte dell'appellante.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto la polizza n. DF 0605867 a fondamento della decisione di accoglimento della domanda di regresso avanzata da nonostante detto documento fosse CP_1 stato ritualmente disconosciuto.
Secondo parte appellante, difatti, non essendovi stato nel giudizio di primo grado alcun accertamento circa l'autenticità della sottoscrizione della polizza n. DF 0605867 mediante il procedimento di verificazione, il disconoscimento operato dal legale rappresentante della in primo Parte_1 grado non avrebbe potuto che privare la suddetta scrittura di ogni valore probatorio nell'ambito del presente giudizio.
§ 4.1 — La Corte , all'odierna udienza, ha trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1882/2022 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4733 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 , passata in decisione all'udienza cartolare del 18 novembre 2025 e vertente tra
TRA
C.F. ), in giudizio con l'avv. Alessandra Notaro Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in giudizio con l'avv. Francesca Rosetti
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
(d'ora in avanti anche , Controparte_2 CP_1 costituitasi garante della in forza della polizza n. UR0601603, agiva in giudizio ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 1953 c.c., nonché, in caso di pagamento da parte di del debito CP_1 della nelle more del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1950 c.c., nei confronti Controparte_3 della stessa e delle coobbligate in solito e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 tenute, in forza delle polizze nn. DF0605865 e DF 0605867, a tenere indenne la da ogni CP_1 pagamento effettuato in virtù della polizza contratta a favore di Controparte_3
Restava contumace la convenuta Controparte_3
Si costitutiva la convenuta concludendo per il rigetto delle domande attoree. CP_4
Si costitutiva la convenuta la quale disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni Parte_1 apposte alla polizza n. DF0605867 ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c. e chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree.
In corso di causa rinunciava alla domanda ex art. 1953 c.c.. CP_1
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e ritenuto superfluo il giudizio di verificazione, la causa veniva definita a seguito di discussione orale.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così statuito:
“-accoglie la domanda di regresso e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, la in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore - in solido tra loro Parte_1
- al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.000,00 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dalla data del pagamento (22.11.2019) sino al soddisfo;
-condanna i convenuti - in solido tra loro - al pagamento in favore dell'attrice delle spese e degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 e tenendo conto del valore del decisum – in complessivi € 5.659,55, di cui € 824,55 per spese ed € 4.835,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
“Il disconoscimento delle due sottoscrizioni all'appendice di polizza n. DF 0605867 apparentemente riconducibili al legale rappresentante della convenuta effettuato nel presente giudizio Parte_1
è da ritenersi inammissibile, e quindi il Tribunale in persona del precedente giudicante ha già ritenuto, con l'ordinanza del 31.10.2018, la superfluità del giudizio di verificazione, pur richiesto dall'attrice. Sul punto si osserva che, nel precedente giudizio svoltosi tra l'odierna attrice, la e la innanzi al Tribunale di Roma Rg. 5231/2013, definito con la Parte_1 CP_4 sentenza n.13883/2016 resa dal Tribunale di Roma VIII Sezione Civile Dott.ssa Fulgenzi, la non si è limitata ad un riconoscimento tacito dell'appendice di polizza ma, a ben Parte_1 vedere, ha riconosciuto espressamente di aver garantito il pagamento dei premi di polizza, e quindi di aver sottoscritto l'appendice della polizza. In tal senso militano le ammissioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del citato giudizio, laddove si afferma “Se è vero che la ha CP_3 stipulato con la polizza indicata nel decreto ingiuntivo opposto, così come è vero che la CP_1 ha garantito il pagamento dei relativi premi ….” (cfr. atto di citazione depositato da Parte_1 parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Sicchè non è rilevante la giurisprudenza richiamata dalla convenuta secondo cui il riconoscimento tacito della sottoscrizione ha valore unicamente nel giudizio in cui si è verificato, essendo possibile un successivo disconoscimento della sottoscrizione della medesima scrittura in altro successivo giudizio, in quanto – come detto - non trattasi di riconoscimento tacito, ma di un riconoscimento espresso della qualità di coobbligato, e quindi di aver sottoscritto l'appendice”.
“Essendo quindi provato sia l'an debeatur stante l'inadempimento della e le CP_3 obbligazioni assunte con la polizza e le sue appendici anche dai coobbligati, sia il quantum debeatur sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice la domanda di regresso azionata va accolta e i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del pagamento (22.11.2019) sino al soddisfo.”
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili, Parte_1 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, la riforma della medesima e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello: In via pregiudiziale e cautelare, a. Sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della Sentenza del Tribunale di Roma sezione IX (Giudice Onorario Dott. Tmmaso Del Litto) n. 1882/2022, pubblicata il 04.02.2022, resa nel giudizio R.G. 18492/2016, non notificata, ravvisandosi, nel caso di specie, giusti motivi di urgenza, fissando, nel contempo, l'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., ovvero, in via subordinata, voglia, comunque, fissare l'udienza dinanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione;
In via principale e nel merito, a. In totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione IX, n. 1882/2022, pubblicata il 04.02.2022, non notificata, ritenere e dichiarare infondata la domanda avanzata da già Controparte_1
in quanto assolutamente non provata e, per l'effetto, rigettarla Parte_2 integralmente;
b. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
c. In via subordinata disporsi sempre e comunque la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio”.
Ha resistito chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello, nonché, per la denegata CP_1 ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, segnatamente, la verificazione della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante dell' Parte_3
in calce all'Appendice di Polizza n. UR0601603, mediante nomina di CTU calligrafo e
[...] acquisizione di scritture di comparazione presso Notai e presso la Camera di Commercio del distretto del Comune di Vasto.
All'udienza del 4 novembre 2025, fissata per la decisione con modalità cartolare, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta né note finali anticipate, come autorizzate.
La Corte ha rinviato per gli incombenti ex art. 309 CPC all'odierna udienza, sempre con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha così ritenuto: “il disconoscimento delle due sottoscrizioni all'appendice di polizza n. DF 0605867 apparentemente riconducibili al legale rappresentante della convenuta effettuato nel Parte_1 presente giudizio è da ritenersi inammissibile, e quindi il Tribunale in persona del precedente giudicante ha già ritenuto, con l'ordinanza del 31.10.2018, la superfluità del giudizio di verificazione, pur richiesto dall'attrice.” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
2. che “Sul punto si osserva che, nel precedente giudizio svoltosi tra l'odierna attrice e la innanzi al CP_4
Tribunale di Roma Rg. 5231/2013, definito con sentenza n. 13883/2016 resa dal Tribunale di Roma VIII sezione Civile Dott.ssa Fulgenzi, la non si è limitata ad un riconoscimento tacito Parte_1 dell'appendice di polizza ma, a ben vedere, ha riconosciuto espressamente di aver garantito il pagamento dei premi di polizza, e quindi di aver sottoscritto l'appendice della polizza. In tal senso militano le ammissioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del citato giudizio, laddove si afferma “Se è vero che la ha stipulato con la polizza indicata nel decreto CP_3 CP_1 ingiuntivo opposto, così come è vero che la ha garantito il pagamento dei relativi Parte_1 premi”.
L'appellante sostiene, infatti, che il mancato disconoscimento della sottoscrizione di un documento effettuato in un giudizio non comporti, di per sé, il riconoscimento della stessa sottoscrizione anche in un successivo e diverso giudizio, nel quale venga riprodotto il medesimo documento.
Secondo la tesi dell'appellante, nello specifico, nel caso di specie varrebbero i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'articolo 215 C.P.C., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può però configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta. (da ultimo, Cass. Civ. Sez. II 04.07.2018 n. 17469).
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'equiparare, sotto il profilo degli effetti sul piano probatorio, il riconoscimento tacito della polizza n. DF 0605867, realizzatosi nel precedente giudizio Rg. n. 5231/2013 del Tribunale di Roma in ragione del mancato disconoscimento del medesimo documento, ad un espresso riconoscimento da parte dell'appellante.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto la polizza n. DF 0605867 a fondamento della decisione di accoglimento della domanda di regresso avanzata da nonostante detto documento fosse CP_1 stato ritualmente disconosciuto.
Secondo parte appellante, difatti, non essendovi stato nel giudizio di primo grado alcun accertamento circa l'autenticità della sottoscrizione della polizza n. DF 0605867 mediante il procedimento di verificazione, il disconoscimento operato dal legale rappresentante della in primo Parte_1 grado non avrebbe potuto che privare la suddetta scrittura di ogni valore probatorio nell'ambito del presente giudizio.
§ 4.1 — La Corte , all'odierna udienza, ha trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1882/2022 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore