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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16255 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDO FRANCESCO e DI IO EL
( ), con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE DI C.F._2
BELMONTE, 3 90139 PALERMO, presso il medesimo difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
RAO MASSIMO, con elezione di domicilio in CORSO DEI MILLE, 137
PARTINICO, presso il medesimo difensore parte convenuta
OGGETTO: distanze legali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21.5.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Tribunale di Palermo II sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
dopo avere dedotto di essere proprietaria di un immobile Parte_1
sito in Partinico (PA), Corso dei Mille n. 127, che confina con la proprietà di
, sita in Partinico (PA), Vicolo Baida n.7, ha lamentato che, nel CP_1
corso del tempo, l'odierno convenuto, unitamente ai suoi danti causa, ha realizzato opere abusive di sopraelevazione non osservando l'esatto rispetto delle distanze minime dal confine altrui.
In particolare, ha dedotto che nell'immobile del convenuto è stato realizzato un vano posto al primo piano, utilizzando la superficie del terrazzo e, successivamente, la sopraelevazione di un altro piano.
L'attrice ha chiesto, pertanto, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, in subordine, il risarcimento del danno per il deprezzamento della propria unità abitativa.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, essendo costei mera comproprietaria della propria unità abitativa, e il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ricevuto l'immobile in donazione nel 2013, mentre le opere contestate risalgono al 2009.
Nel merito ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, essendo trascorsi più di cinque anni dai fatti contestati e l'infondatezza della domanda, atteso che le opere realizzate nel proprio immobile non solo non possono essere considerate nuove costruzioni ma sono state realizzate dai propri danti causa nel rispetto delle concessioni edilizie e delle norme vigenti.
Ha, infine invocato il giudicato contenuto nella sentenza n. 42/2002 del
Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, con cui i coniugi
Tribunale di Palermo II sez. civile
Gugliotta-Alessi sono stati condannati a riposizionare le finestre lucifere del proprio immobile ad un'altezza di almeno 2,50 metri dal pavimento, evidenziando che l'unico agire illegittimo nei rapporti di vicinato fra le parti era riconducibile alla condotta dell'attrice.
Con la propria memoria ex art. 183 cpc VI comma, II termine, il convenuto ha anche introdotto ulteriori temi di indagine evidenziando che alla luce della
C.T.P. prodotta emergeva che i lavori eseguiti dalla propria dante causa,
ove qualificati come “nuove costruzioni”, avrebbero dovuto Controparte_2
soggiacere alla disciplina prevista dall'art 884 c.c., quali costruzioni in appoggio sul muro di confine.
Così riassunti i termini della controversia in via preliminare occorre formulare alcune considerazioni sulla qualificazione delle domande formulate da parte attrice.
In atto di citazione ha chiesto, in via principale, la riduzione Parte_1
in pristino dello stato dei luoghi con la demolizione dei manufatti realizzati nell'immobile del proprio avversario e, in via subordinata, il risarcimento del danno connesso alla violazione delle distanze legali fra costruzioni.
Ciò posto, la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali va qualificata non in termini di azione risarcitoria di carattere personale ma in termini di azione reale modellata sullo schema dell' "actio negatoria servitutis", poiché rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù ( cfr. Cass., n.15142 del 2021, Cass. n. 10069 del
28/05/2020).
Da ciò deriva che le eccezioni, formulate in via pregiudiziale e preliminare da
Tribunale di Palermo II sez. civile
parte convenuta, devono considerarsi prive di fondamento.
Ed invero, con riferimento alla legittimazione attiva, nessun rilievo può avere il fatto che l'unità abitativa dell'attrice sia in comunione con altro soggetto e che il muro su cui si appoggiano le opere realizzate sul fondo del convenuto sia un muro condominiale.
Va, infatti, sottolineato che qualsiasi comproprietario può agire a tutela della proprietà comune, al fine di far valere l'osservanza delle distanze legali, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio attivo ( cfr. Cass., n.11904 del
2013).
Con riferimento alla legittimazione passiva, la Suprema Corte, inoltre, ha precisato che l'azione ripristinatoria di natura reale esercitabile dal proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32803).
Quanto alla prescrizione, è sufficiente osservare che l'istituto è stato invocato in modo incongruo atteso che "i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze nelle costruzioni, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi, naturalmente, gli effetti dell'usucapione, che, in tema di violazione delle norme sulle distanze, può dar luogo all'acquisto del diritto (servitù prediale) a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale" (cfr. Cass. 4395/85; 741/78; 19289/09; v. anche Cass. 4240/10).
Tribunale di Palermo II sez. civile
Da ciò deriva la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile.
Ciò posto, in via anch'essa preliminare, va evidenziato come l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine all'applicazione della disciplina delle costruzioni in appoggio prevista dall'art. 884 c.c. va dichiarata inammissibile poiché introdotta con le memorie ex art. 183, II termine, VI comma cpc e quindi tardivamente.
Sul punto va, in particolare, evidenziato che l'applicazione alla fattispecie in esame della disciplina prevista dall'art. 884 c.c. presuppone l'esistenza di un muro comune.
Nella fattispecie in esame tale presupposto fattuale non può dirsi sussistente non avendo la parte convenuta ritualmente richiesto la comunione forzosa del muro ex art. 874 c.c. ed avendo introdotto tale nuovo tema di indagine solamente con la memoria finalizzata (secondo quanto disposto dall'art. 183 cpc ratione temporis vigente) a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e a proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e ad indicare mezzi di prova e produzioni documentali.
Chiarito in questi termini il thema decidendum, ai fini dell'accertamento della domanda dell'attrice appare necessario accertare se gli interventi realizzati nell'immobile del convenuto possano integrare il concetto di nuova costruzione, come tale assoggettata al dettato dell'art. 873 c.c.
Come è noto, con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso fissare la regola generale secondo la quale le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non inferiore a tre metri, salvo diversa disposizione
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contenuta nei regolamenti locali. La ratio della disposizione è quella di impedire strette ed insalubri intercapedini tra gli edifici privati, che, oltre che ad ostacolare il godimento della luce e dell'aria, possono favorire anche il propagarsi di furti ed incendi;
la norma risulta, pertanto, posta a tutela tanto di interessi generali, quanto di interessi privatistici e tende a perseguire altresì anche una finalità urbanistica, riguardante il razionale assetto degli agglomerati urbani e l'equilibrata composizione spaziale della città.
In conformità con la sua ratio l'art. 873 c.c., nella sua applicazione più recente, non si riferisce solo alle opere che, per struttura, entità ed ubicazione siano tali da dar luogo ad intercapedini nocive, fronteggiandosi, bensì a tutte le fattispecie ove può ravvisarsi la presenza di intercapedini nocive, sicchè, ai fini del rispetto di tale norma, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi (in tal senso Cass. 3854/2014).
Inoltre, perché possa richiamarsi l'art. 873 c.c. è necessario essere in presenza di una nuova costruzione, intendendosi, per tale ogni opera edilizia, stabilmente infissa al suolo, con l'ulteriore precisazione che il concetto di costruzione non si esaurisce in quello di 'edificio', ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità e della stabilità (cfr. Cass. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso di un preesistente corpo di fabbrica (Cass. 45/2000), idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà
(cfr. Cass. 23856/2018 e15282/2005).
Altresì la nozione di nuova costruzione è stata estesa a qualsiasi modifica della
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volumetria di un fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte ( cfr. Cass. 21059/2009; Cass. 8954/2000).
Con riferimento in particolare al concetto di sopraelevazione, la Cassazione ha precisato che la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione, soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura;
spetta, pertanto, al giudice del merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero, se in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (cfr. Cass. 20786/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce degli accertamenti condotti attraverso la CTU espletata nel presente giudizio, alla quale questo giudice ritiene di aderire, perché elaborata secondo criteri di logica e coerenza a seguito di una attenta analisi della documentazione prodotta dalle parti, è emerso che l'opera di sopraelevazione effettuata nei due piani dell'immobile di parte convenuta ha comportato un aumento di volumetria, determinando la creazione di nuovi vani.
In particolare, l'esperto nominato dal Giudice ha accertato che “le proprietà della convenuta presentano la chiusura del terrazzino di piano primo e la trasformazione della copertura a falde della cucina in un terrazzino, poi chiuso, e quindi rialzato ulteriormente con copertura a falde, al piano secondo”.
Il CTU ha inserito anche alcune fotografie da cui “si evidenzia l'eliminazione della prevista porta tra il vano ex cucina (ora accorpato allo studio professionale) e il terrazzino
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di piano primo (vani facenti parte dell'immobile in catasto al fg MU p.lla 3167 sub 9), e la nuova apertura che consente l'accesso all'ex terrazzino di piano primo da altro subalterno, sempre in testa al convenuto (fg. MU p.lla 3167 sub 10 graffata con p.lla
8895 sub 3).
La copertura del terrazzino di piano primo è realizzata con una struttura metallica, è stata realizzata anche una grondaia per la raccolta acque, lato Vicolo Baida è stata realizzata una parete di chiusura del volume su cui si trova un infisso”.
Con
“Il piano secondo di proprietà corrisponde all'immobile in catasto al fg. MU p.lla
3167 sub 13. Il terrazzino di piano secondo deriva dalla modifica della copertura a falde del vano “cucina” sottostante, trasformato in copertura piana. Ciò che doveva essere un terrazzino oggi risulta un vano chiuso con copertura in travi e tavolato ed una parete sull'affaccio sull'ex terrazzino sottostante (lato vicolo Baida). Tale vano è di dimensioni circa 2,84x4,07 m, altezza minima lato infisso 2,14, altezza massima 2,83, misure da tavolato a pavimento”.
Orbene, tali modificazioni (chiusura del terrazzino di piano primo e sopraelevazione che ha creato l'immobile del sub 13, con il quale è accatastato il terrazzino di piano secondo, poi a sua volta chiuso,) realizzate successivamente al 1999 – come accertato dal ctu- vanno certamente qualificate come nuove costruzioni.
La circostanza che non si tratti della mera ricostruzione di vani già esistenti risulta confermata, inoltre, dalle risultanze dell'elaborato progettuale prodotto dalla stessa parte convenuta il 17.11. 2023 da cui si evince che la costruzione per cui è stata richiesta la concessione edilizia del 1997 prevedeva al primo piano un terrazzo e al secondo piano una copertura ( cfr. verbale di udienza del 14.10.2024 e pagg. 8 e 9 della relazione integrativa del 25.11.2024).
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Va affermata, pertanto, la riconducibilità di tali manufatti agli effetti dell'art. 873 c.c., perché connotati dai requisiti di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo (tra le ultime, Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2017, n. 4190).
Il CTU ha, per altro verso, rappresentato che la sopraelevazione dei due piani dell'edificio del convenuto è stata realizzata costruendo i muri perimetrali “in appoggio” non invece in semplice aderenza ( cfr. pag. 10 e s. della relazione integrativa del 25.11.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che tale sopraelevazione sia avvenuta in violazione delle distanze legali imposte dalle norme codicistiche (art 873 c.c. – distanza non minore di 3 m) e delle disposizioni del regolamento edilizio del comune di Partinico risalente al 1994 che, secondo l'accertamento svolto dal CTU,
“non contiene deroghe o particolari disposizioni sulle distanze legali tra fabbricati”.
Sul punto, occorre osservare che il convenuto ha erroneamente concluso che la legittimità dei propri manufatti possa ricavarsi dall'analisi degli accertamenti del CTU che, nella propria relazione integrativa, ha evidenziato
Con che “in merito agli interventi edilizi sulle proprietà non si ricade nel perimetro dell'art. 873 c.c. per costruzioni aderenti, trattandosi di sopraelevazioni di edifici esistenti, o coperture di terrazze, classificabili come nuove costruzioni rispetto alle originali fabbriche, che avrebbero dovuto rispettare una distanza di 3 m dal confine”.
Va, infatti, sottolineato che è proprio il fatto che le nuove costruzioni realizzate nell'immobile del Rao siano in appoggio e non in aderenza che rivela la chiara violazione di quanto disposto dall'art. 873 c.c..
Ed invero, la sopraelevazione in aderenza dovrebbe ritenersi “astrattamente” consentita atteso che secondo la giurisprudenza “In tema di distanze nelle
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costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 cod. civ. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012).
Vanno, poi, integralmente disattese le doglianze formulate da parte convenuta in ordine alla invalidità degli accertamenti svolti dal ctu dovendo in questa sede ribadire integralmente quanto osservato nell'ordinanza depositata il
26.10.2024.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, occorre rammentare che "nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue "ipso iure", giacché, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose)"
(Cass. Civ. Sez. Il, sent. n. 213 del 11-01- 2006).
Ne consegue che, chiunque agisca sul piano privatistico può pretendere la riduzione in pristino, nel caso di costruzione posta a distanza inferiore a quella legale, anche laddove sia realizzata conformemente al titolo abilitativo
(tra le tante, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7563).
Pertanto, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato
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rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità (cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5605).
In ragione di quanto sin qui argomentato, parte convenuta deve allora essere condannata ad arretrare le proprie nuove costruzioni poste al primo e secondo piano del fabbricato al fine di rispettare la distanza di 3 metri dal muro dell'edificio di cui l'attrice risulta comproprietaria.
La concessa tutela ripristinatoria impone di ritenere assorbita la domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
In applicazione principio della soccombenza il convenuto va condannato a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite, che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 3809,00, per onorari di difesa, oltre €
545,00 per spese vive, Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione;
condanna il convenuto ad arretrare le proprie nuove costruzioni poste al primo e secondo piano del fabbricato, e in particolare la copertura del terrazzino di piano primo e il vano di secondo piano individuato in catasto
MU p.lla 3167 sub 13, al fine di rispettare la distanza di 3 metri dal muro dell'edificio di cui l'attrice risulta comproprietaria;
condanna il convenuto a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di
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lite, che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 3809,00, per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo, in data 29/05/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
Tribunale di Palermo II sez. civile
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16255 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDO FRANCESCO e DI IO EL
( ), con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE DI C.F._2
BELMONTE, 3 90139 PALERMO, presso il medesimo difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
RAO MASSIMO, con elezione di domicilio in CORSO DEI MILLE, 137
PARTINICO, presso il medesimo difensore parte convenuta
OGGETTO: distanze legali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21.5.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Tribunale di Palermo II sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
dopo avere dedotto di essere proprietaria di un immobile Parte_1
sito in Partinico (PA), Corso dei Mille n. 127, che confina con la proprietà di
, sita in Partinico (PA), Vicolo Baida n.7, ha lamentato che, nel CP_1
corso del tempo, l'odierno convenuto, unitamente ai suoi danti causa, ha realizzato opere abusive di sopraelevazione non osservando l'esatto rispetto delle distanze minime dal confine altrui.
In particolare, ha dedotto che nell'immobile del convenuto è stato realizzato un vano posto al primo piano, utilizzando la superficie del terrazzo e, successivamente, la sopraelevazione di un altro piano.
L'attrice ha chiesto, pertanto, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, in subordine, il risarcimento del danno per il deprezzamento della propria unità abitativa.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, essendo costei mera comproprietaria della propria unità abitativa, e il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ricevuto l'immobile in donazione nel 2013, mentre le opere contestate risalgono al 2009.
Nel merito ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, essendo trascorsi più di cinque anni dai fatti contestati e l'infondatezza della domanda, atteso che le opere realizzate nel proprio immobile non solo non possono essere considerate nuove costruzioni ma sono state realizzate dai propri danti causa nel rispetto delle concessioni edilizie e delle norme vigenti.
Ha, infine invocato il giudicato contenuto nella sentenza n. 42/2002 del
Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, con cui i coniugi
Tribunale di Palermo II sez. civile
Gugliotta-Alessi sono stati condannati a riposizionare le finestre lucifere del proprio immobile ad un'altezza di almeno 2,50 metri dal pavimento, evidenziando che l'unico agire illegittimo nei rapporti di vicinato fra le parti era riconducibile alla condotta dell'attrice.
Con la propria memoria ex art. 183 cpc VI comma, II termine, il convenuto ha anche introdotto ulteriori temi di indagine evidenziando che alla luce della
C.T.P. prodotta emergeva che i lavori eseguiti dalla propria dante causa,
ove qualificati come “nuove costruzioni”, avrebbero dovuto Controparte_2
soggiacere alla disciplina prevista dall'art 884 c.c., quali costruzioni in appoggio sul muro di confine.
Così riassunti i termini della controversia in via preliminare occorre formulare alcune considerazioni sulla qualificazione delle domande formulate da parte attrice.
In atto di citazione ha chiesto, in via principale, la riduzione Parte_1
in pristino dello stato dei luoghi con la demolizione dei manufatti realizzati nell'immobile del proprio avversario e, in via subordinata, il risarcimento del danno connesso alla violazione delle distanze legali fra costruzioni.
Ciò posto, la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali va qualificata non in termini di azione risarcitoria di carattere personale ma in termini di azione reale modellata sullo schema dell' "actio negatoria servitutis", poiché rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù ( cfr. Cass., n.15142 del 2021, Cass. n. 10069 del
28/05/2020).
Da ciò deriva che le eccezioni, formulate in via pregiudiziale e preliminare da
Tribunale di Palermo II sez. civile
parte convenuta, devono considerarsi prive di fondamento.
Ed invero, con riferimento alla legittimazione attiva, nessun rilievo può avere il fatto che l'unità abitativa dell'attrice sia in comunione con altro soggetto e che il muro su cui si appoggiano le opere realizzate sul fondo del convenuto sia un muro condominiale.
Va, infatti, sottolineato che qualsiasi comproprietario può agire a tutela della proprietà comune, al fine di far valere l'osservanza delle distanze legali, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio attivo ( cfr. Cass., n.11904 del
2013).
Con riferimento alla legittimazione passiva, la Suprema Corte, inoltre, ha precisato che l'azione ripristinatoria di natura reale esercitabile dal proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32803).
Quanto alla prescrizione, è sufficiente osservare che l'istituto è stato invocato in modo incongruo atteso che "i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze nelle costruzioni, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi, naturalmente, gli effetti dell'usucapione, che, in tema di violazione delle norme sulle distanze, può dar luogo all'acquisto del diritto (servitù prediale) a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale" (cfr. Cass. 4395/85; 741/78; 19289/09; v. anche Cass. 4240/10).
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Da ciò deriva la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile.
Ciò posto, in via anch'essa preliminare, va evidenziato come l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine all'applicazione della disciplina delle costruzioni in appoggio prevista dall'art. 884 c.c. va dichiarata inammissibile poiché introdotta con le memorie ex art. 183, II termine, VI comma cpc e quindi tardivamente.
Sul punto va, in particolare, evidenziato che l'applicazione alla fattispecie in esame della disciplina prevista dall'art. 884 c.c. presuppone l'esistenza di un muro comune.
Nella fattispecie in esame tale presupposto fattuale non può dirsi sussistente non avendo la parte convenuta ritualmente richiesto la comunione forzosa del muro ex art. 874 c.c. ed avendo introdotto tale nuovo tema di indagine solamente con la memoria finalizzata (secondo quanto disposto dall'art. 183 cpc ratione temporis vigente) a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e a proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e ad indicare mezzi di prova e produzioni documentali.
Chiarito in questi termini il thema decidendum, ai fini dell'accertamento della domanda dell'attrice appare necessario accertare se gli interventi realizzati nell'immobile del convenuto possano integrare il concetto di nuova costruzione, come tale assoggettata al dettato dell'art. 873 c.c.
Come è noto, con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso fissare la regola generale secondo la quale le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non inferiore a tre metri, salvo diversa disposizione
Tribunale di Palermo II sez. civile
contenuta nei regolamenti locali. La ratio della disposizione è quella di impedire strette ed insalubri intercapedini tra gli edifici privati, che, oltre che ad ostacolare il godimento della luce e dell'aria, possono favorire anche il propagarsi di furti ed incendi;
la norma risulta, pertanto, posta a tutela tanto di interessi generali, quanto di interessi privatistici e tende a perseguire altresì anche una finalità urbanistica, riguardante il razionale assetto degli agglomerati urbani e l'equilibrata composizione spaziale della città.
In conformità con la sua ratio l'art. 873 c.c., nella sua applicazione più recente, non si riferisce solo alle opere che, per struttura, entità ed ubicazione siano tali da dar luogo ad intercapedini nocive, fronteggiandosi, bensì a tutte le fattispecie ove può ravvisarsi la presenza di intercapedini nocive, sicchè, ai fini del rispetto di tale norma, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi (in tal senso Cass. 3854/2014).
Inoltre, perché possa richiamarsi l'art. 873 c.c. è necessario essere in presenza di una nuova costruzione, intendendosi, per tale ogni opera edilizia, stabilmente infissa al suolo, con l'ulteriore precisazione che il concetto di costruzione non si esaurisce in quello di 'edificio', ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità e della stabilità (cfr. Cass. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso di un preesistente corpo di fabbrica (Cass. 45/2000), idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà
(cfr. Cass. 23856/2018 e15282/2005).
Altresì la nozione di nuova costruzione è stata estesa a qualsiasi modifica della
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volumetria di un fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte ( cfr. Cass. 21059/2009; Cass. 8954/2000).
Con riferimento in particolare al concetto di sopraelevazione, la Cassazione ha precisato che la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione, soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura;
spetta, pertanto, al giudice del merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero, se in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (cfr. Cass. 20786/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce degli accertamenti condotti attraverso la CTU espletata nel presente giudizio, alla quale questo giudice ritiene di aderire, perché elaborata secondo criteri di logica e coerenza a seguito di una attenta analisi della documentazione prodotta dalle parti, è emerso che l'opera di sopraelevazione effettuata nei due piani dell'immobile di parte convenuta ha comportato un aumento di volumetria, determinando la creazione di nuovi vani.
In particolare, l'esperto nominato dal Giudice ha accertato che “le proprietà della convenuta presentano la chiusura del terrazzino di piano primo e la trasformazione della copertura a falde della cucina in un terrazzino, poi chiuso, e quindi rialzato ulteriormente con copertura a falde, al piano secondo”.
Il CTU ha inserito anche alcune fotografie da cui “si evidenzia l'eliminazione della prevista porta tra il vano ex cucina (ora accorpato allo studio professionale) e il terrazzino
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di piano primo (vani facenti parte dell'immobile in catasto al fg MU p.lla 3167 sub 9), e la nuova apertura che consente l'accesso all'ex terrazzino di piano primo da altro subalterno, sempre in testa al convenuto (fg. MU p.lla 3167 sub 10 graffata con p.lla
8895 sub 3).
La copertura del terrazzino di piano primo è realizzata con una struttura metallica, è stata realizzata anche una grondaia per la raccolta acque, lato Vicolo Baida è stata realizzata una parete di chiusura del volume su cui si trova un infisso”.
Con
“Il piano secondo di proprietà corrisponde all'immobile in catasto al fg. MU p.lla
3167 sub 13. Il terrazzino di piano secondo deriva dalla modifica della copertura a falde del vano “cucina” sottostante, trasformato in copertura piana. Ciò che doveva essere un terrazzino oggi risulta un vano chiuso con copertura in travi e tavolato ed una parete sull'affaccio sull'ex terrazzino sottostante (lato vicolo Baida). Tale vano è di dimensioni circa 2,84x4,07 m, altezza minima lato infisso 2,14, altezza massima 2,83, misure da tavolato a pavimento”.
Orbene, tali modificazioni (chiusura del terrazzino di piano primo e sopraelevazione che ha creato l'immobile del sub 13, con il quale è accatastato il terrazzino di piano secondo, poi a sua volta chiuso,) realizzate successivamente al 1999 – come accertato dal ctu- vanno certamente qualificate come nuove costruzioni.
La circostanza che non si tratti della mera ricostruzione di vani già esistenti risulta confermata, inoltre, dalle risultanze dell'elaborato progettuale prodotto dalla stessa parte convenuta il 17.11. 2023 da cui si evince che la costruzione per cui è stata richiesta la concessione edilizia del 1997 prevedeva al primo piano un terrazzo e al secondo piano una copertura ( cfr. verbale di udienza del 14.10.2024 e pagg. 8 e 9 della relazione integrativa del 25.11.2024).
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Va affermata, pertanto, la riconducibilità di tali manufatti agli effetti dell'art. 873 c.c., perché connotati dai requisiti di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo (tra le ultime, Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2017, n. 4190).
Il CTU ha, per altro verso, rappresentato che la sopraelevazione dei due piani dell'edificio del convenuto è stata realizzata costruendo i muri perimetrali “in appoggio” non invece in semplice aderenza ( cfr. pag. 10 e s. della relazione integrativa del 25.11.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che tale sopraelevazione sia avvenuta in violazione delle distanze legali imposte dalle norme codicistiche (art 873 c.c. – distanza non minore di 3 m) e delle disposizioni del regolamento edilizio del comune di Partinico risalente al 1994 che, secondo l'accertamento svolto dal CTU,
“non contiene deroghe o particolari disposizioni sulle distanze legali tra fabbricati”.
Sul punto, occorre osservare che il convenuto ha erroneamente concluso che la legittimità dei propri manufatti possa ricavarsi dall'analisi degli accertamenti del CTU che, nella propria relazione integrativa, ha evidenziato
Con che “in merito agli interventi edilizi sulle proprietà non si ricade nel perimetro dell'art. 873 c.c. per costruzioni aderenti, trattandosi di sopraelevazioni di edifici esistenti, o coperture di terrazze, classificabili come nuove costruzioni rispetto alle originali fabbriche, che avrebbero dovuto rispettare una distanza di 3 m dal confine”.
Va, infatti, sottolineato che è proprio il fatto che le nuove costruzioni realizzate nell'immobile del Rao siano in appoggio e non in aderenza che rivela la chiara violazione di quanto disposto dall'art. 873 c.c..
Ed invero, la sopraelevazione in aderenza dovrebbe ritenersi “astrattamente” consentita atteso che secondo la giurisprudenza “In tema di distanze nelle
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costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 cod. civ. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012).
Vanno, poi, integralmente disattese le doglianze formulate da parte convenuta in ordine alla invalidità degli accertamenti svolti dal ctu dovendo in questa sede ribadire integralmente quanto osservato nell'ordinanza depositata il
26.10.2024.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, occorre rammentare che "nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue "ipso iure", giacché, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose)"
(Cass. Civ. Sez. Il, sent. n. 213 del 11-01- 2006).
Ne consegue che, chiunque agisca sul piano privatistico può pretendere la riduzione in pristino, nel caso di costruzione posta a distanza inferiore a quella legale, anche laddove sia realizzata conformemente al titolo abilitativo
(tra le tante, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7563).
Pertanto, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato
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rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità (cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5605).
In ragione di quanto sin qui argomentato, parte convenuta deve allora essere condannata ad arretrare le proprie nuove costruzioni poste al primo e secondo piano del fabbricato al fine di rispettare la distanza di 3 metri dal muro dell'edificio di cui l'attrice risulta comproprietaria.
La concessa tutela ripristinatoria impone di ritenere assorbita la domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
In applicazione principio della soccombenza il convenuto va condannato a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite, che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 3809,00, per onorari di difesa, oltre €
545,00 per spese vive, Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione;
condanna il convenuto ad arretrare le proprie nuove costruzioni poste al primo e secondo piano del fabbricato, e in particolare la copertura del terrazzino di piano primo e il vano di secondo piano individuato in catasto
MU p.lla 3167 sub 13, al fine di rispettare la distanza di 3 metri dal muro dell'edificio di cui l'attrice risulta comproprietaria;
condanna il convenuto a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di
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lite, che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 3809,00, per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo, in data 29/05/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
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