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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1363/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
12.01.1961, c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Capo d'Orlando via Piave n. 157 nello studio dell'Avv. Emiliano Amadore che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Nivola e Antonello
Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: PENSIONE VECCHIAIA ANTICIPATA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.05.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 22.12.2023, domanda amministrativa al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetto da patologie tali da renderlo invalido nella misura pari o superiore all'80%; che, in data 22.02.2024, l' comunicava la reiezione CP_1 della domanda con la seguente motivazione: “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che in data 27.02.2024 veniva proposto regolare ricorso amministrativo;
che, con delibera del 18.03.24, in autotutela, l' rettificava il provvedimento riconoscendo il CP_1 ricorrente invalido in misura non inferiore all'80% a decorrere dal
08.03.24 anziché dalla domanda amministrativa.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato il presente ricorso, esponendo di avere tutti i presupposti richiesti ex lege per avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi, ricorrendo i presupposti di legge,
l'invalidità nella misura pari o superiore all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa, e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della predetta prestazione (pensione di CP_1
vecchiaia anticipata) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 06.03.2024 CP_1
eccependo il difetto del requisito sanitario e chiedendo il rigetto del ricorso. In caso di riconoscimento del requisito sanitario, chiedeva
2 che venisse applicata la decorrenza prevista dalla legge. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di
C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha dichiarato, sulla base di un'attenta indagine, che parte ricorrente risulta affetto da: “CROLLI VERTEBRALI
MULTIPLI IN SEVERA OSTEOPOROSI. ENCEFALOPATIA
ISCHEMICA CRONICA IN PREGRESSA ISCHEMIA
CEREBRALE ACUTA. STENOSI ARTERIE PRECEREBRALI,
DIABETE MELLITO ID. CARDIOPATIA IPERTENSIVA 2^
NYHA. DISLIPIDEMIA”
Il consulente tecnico ha quindi accertato che le suddette patologie comportano una invalidità in misura pari all'80% e pertanto sufficienti, a norma di legge, a garantire il conseguimento della provvidenza invocata, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, 22.12.2023
Le conclusioni cui giunge il CTU sono dunque coerenti con l'esame obiettivo da egli condotto e con la documentazione medica esaminata.
Nel caso di specie, risultano sussistenti in capo al ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico.
3 Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto la sussistenza dello status sanitario legittimante la richiesta del ricorrente a decorrere dal 22 dicembre 2023.
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n.
29191).
Pertanto, nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata va liquidata a decorrere dal dicembre 2024.
Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in base a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale (v. Corte
Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell' come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. CP_1
55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 07/05/2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che ha maturato i Parte_1
requisiti per il conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere dal 22/12/2023 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i relativi ratei a decorrere da dicembre CP_1
2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi CP_1
alla consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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