Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente a seguito di emersione dal lavoro irregolare emesso dal Questore di Firenze in data -OMISSIS- e comunicato all’interessato il giorno seguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. EA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole del diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per emersione, ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020.
2) Il provvedimento è motivato come esegue.:
- a) lo straniero, in data -OMISSIS-, veniva tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri di Montecatini per le violazioni di cui agli artt. 572, 582, 337 c.p. e, nello specifico, i maltrattamenti e le lesioni erano poste in essere a danno della convivente, mentre il reato di resistenza era rivolto nei confronti dell'equipaggio delle Forze dell'Ordine;
- b) a seguito dell'intervento dei Carabinieri, il ricorrente veniva associato alla casa circondariale di Pistoia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la quale lo rinviava a giudizio per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576, comma 1, c.p., tutti commessi il -OMISSIS- e per il reato di cui all'articolo 572, comma 1, dal 2022 fino al marzo 2024;
- c) il G.I.P. di Pistoia, in data -OMISSIS-, sostituiva la misura cautelare in carcere con la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l'applicazione del dispositivo elettronico e con le prescrizioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa di almeno 500 m, del divieto di frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, del divieto di comunicare con la persona offesa;
- d) il ricorrente è stato denunciato già in data -OMISSIS- per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, oltre che per reati contro l'incolumità della persona e, in data -OMISSIS-, per il reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, D. Lgs. n. 286/98;
- e) valutato che lo straniero, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto comportamenti violenti e lesivi della persona e nello specifico nei confronti della compagna;
- f) ritenuto che la condotta del richiedente sia indice di pericolosità ed evidenzi la mancanza di un positivo inserimento sociale;
- g) atteso che il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
- h) secondo l'art. 103, comma 10, lettera “d”, D. L. n. 34/2020, la pericolosità del soggetto viene esaminata anche in virtù di eventuali condanne con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati di cui all'articolo 381 c.p.p.;
- i) assolti gli obblighi di comunicazione all'interessato di avvio del procedimento amministrativo, con nota dell’Ufficio del -OMISSIS-, notificata all'interessato;
- j) viste le osservazioni pervenute da parte del legale dell'interessato, che non possono essere accolte favorevolmente visto il quadro generale in cui si espleta la condotta antigiuridica reiterata del richiedente;
- k) preso atto che la valutazione di pericolosità sociale sia stata già operata dal legislatore, che ha del tutto escluso ogni possibilità di ammettere sul territorio nazionale di rilasciare un permesso di soggiorno agli stranieri che abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dalla normativa di riferimento;
- l) valutato che lo straniero ha perpetrato la condotta delittuosa nel corso degli anni, accompagnandosi anche con soggetti dediti ad attività criminose e rendendosi responsabile di reati di particolare allarme sociale, ancor più se commessi in ambito familiare;
- m) ritenuta prevalente la pericolosità sociale del richiedente in relazione alla gravità dei reati commessi, alle esigenze di ordine pubblico in ragione dell'allarme sociale che tali reati provocano nell'opinione pubblica e delle conseguenze disastrose e a lungo termine causate nelle vittime;
- n) tenuto conto che, pur escludendo ogni automatismo tra condanna e rinnovo del titolo, sussiste la possibilità di una valutazione di merito da parte dell'Amministrazione.
3) Con unico motivo di ricorso si deduce che:
- a) la motivazione del provvedimento risulta contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto il provvedimento, da una parte, dà atto del mero rinvio a giudizio del ricorrente, dall’altra, ne afferma la pericolosità richiamando la normativa che stabilisce il rifiuto del titolo di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare per condanne penali, anche non definitive, in realtà non riportate dallo straniero;
- b) il ricorrente, infatti, non è stato giudicato responsabile, non solo di condotte in danno della compagna, ma di alcun reato, non essendo le accuse giudizialmente accertate, nemmeno con sentenza non definitiva;
- c) inoltre, le accuse rivolte al ricorrente dalla compagna sono tutte da dimostrare, valendo allo stato la presunzione di non colpevolezza garantita dall’art. 27 Costituzione;
- d) la donna, peraltro, è stata condannata in via definitiva alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per gravi delitti e, segnatamente, per i reati di lesioni gravissime, minaccia e calunnia, per aver (in concorso con un parente) ripetutamente colpito con un coltello il gestore di un bar di Pistoia sfregiandogli il viso, minacciato il medesimo di fargli chiudere il locale e due giorni dopo sporto denuncia ai Carabinieri accusandolo falsamente di volerla coinvolgere in un traffico di stupefacenti (cfr. sentenza G.I.P. di Pistoia in data -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, all. 17 ricorrente);
- e) tale condanna definitiva pone seri dubbi sulla credibilità soggettiva della donna e induce ad interrogarsi sulla veridicità delle accuse rivolte al compagno e in particolare sull’abitualità delle condotte denunciate;
- f) la donna ha successivamente rimesso la querela sporta in data -OMISSIS- (all. 18 ricorrente), così come già in data -OMISSIS- aveva rimesso la precedente querela sporta il -OMISSIS- (richiamata nel provvedimento, all. 19 ricorrente);
- g) la donna, inoltre, con memoria indirizzata all’Autorità Giudiziaria il -OMISSIS-, ha dichiarato di non aver interesse alla prosecuzione del processo a carico del ricorrente e ha confermato la sua volontà di rimettere la denuncia che aveva sporto e che aveva già rimesso presso la Stazione CC di Montecatini Terme (all. 20 ricorrente);
- h) all’udienza di convalida dell’arresto, del resto, il ricorrente aveva manifestato resipiscenza per il comportamento tenuto nell’occasione, anche nei confronti delle Forze dell’Ordine, ed il G.I.P. ne aveva ordinato l’immediata liberazione, in concreto avvenuta solo un mese dopo unicamente a causa dell’indisponibilità del c.d. braccialetto elettronico, la cui applicazione è obbligatoria in caso di sottoposizione al divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa (art. 283-ter c.p.p.);
- i) tale divieto è sempre stato osservato dal ricorrente, come attestato dalla stessa persona offesa nella suddetta memoria depositata per l’udienza preliminare del -OMISSIS-, in cui peraltro non si è costituita parte civile;
- j) il ricorrente, d’altronde, non solo contribuisce regolarmente al mantenimento della loro figlia di un anno di età (all. 21 ricorrente), ma ha chiesto di essere ammesso ad un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p. (all. 22 ricorrente), anche per recuperare un sereno rapporto con la madre, soprattutto nell’interesse della bimba a crescere in un ambiente familiare sano ed affidabile;
- k) di tutte queste circostanze il provvedimento non ha minimamente tenuto conto ed esse portano ad escludere che il ricorrente possa oggi ritenersi pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale;
- l) risulta violato anche l’art. 10-bis L. n. 241/90, atteso che il preavviso di rigetto è stato motivato in ragione del mero rinvio a giudizio per determinati reati, considerato di per sé ostativo all’accoglimento della domanda, mentre la decisione finale è stata poi motivata per pericolosità sociale, non avendo il ricorrente potuto interloquire sul punto;
- m) in definitiva, il provvedimento si paleserebbe illegittimo per aver rifiutato il permesso di soggiorno senza che il lavoratore abbia riportato alcuna condanna penale che giustificasse un giudizio concreto ed attuale di pericolosità, ovvero con motivazione contraddittoria ed illogica, nonché omettendo di considerare tutti gli specifici elementi del caso e per di più violando il diritto di partecipazione al procedimento dell’interessato.
4) Con ordinanza di questo T.A.R. n. 127/25 del 5 marzo 2025, la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia dell’impugnato decreto è stata respinta, in quanto “le circostanze rappresentate nel provvedimento impugnato appaiono sufficienti a fondare un giudizio non irragionevole di pericolosità del ricorrente” .
5) La suddetta ordinanza veniva confermata dall’ordinanza C.d.S. n. 1385 dell’11 aprile 2025, con cui si evidenziava che “ in ragione del giudizio di pericolosità che ha riguardato il ricorrente, appare prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento impugnato”.
6) Con istanza di prelievo del 19 settembre 2025, parte ricorrente ha evidenziato che:
- a) la sua pericolosità sociale è stata desunta, dalla P.A., sostanzialmente in base alla sola pendenza di un procedimento penale a suo carico per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della compagna dell’epoca e per il quale veniva tratto in arresto (e poi immediatamente liberato dal G.I.P. all’esito dell’udienza di convalida);
- b) come sostenuto sin dall’atto introduttivo del presente giudizio, le accuse rivolte dalla donna (peraltro, già condannata per calunnia) si sono rivelate, all’esito del dibattimento celebrato dinanzi al Tribunale di Pistoia, del tutto infondate, tanto che all’udienza dell’11 settembre 2025 il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di maltrattamenti di cui al capo “a” e da quello di lesioni di cui al capo “b” (cfr. imputazioni rinvio a giudizio e dispositivo della sentenza allegato al verbale di udienza, all. 4-5 istanza di prelievo);
- c) la donna, del resto, aveva già da tempo rimesso le querele sporte nei confronti del ricorrente, per cui è stata emessa sentenza di non doversi procedere dal Giudice di Pace di Pistoia per le presunte lesioni lievissime denunciate dall’ex compagna il -OMISSIS- e richiamate dall’impugnato decreto sempre e solo in ragione della pendenza di un procedimento poi conclusosi senza condanna (all. 6 istanza di prelievo);
- d) anche il procedimento richiamato nell’impugnato provvedimento per il reato di cui all’art. 5, comma 8-bis, D. Lgs. n. 286/98 è prossimo alla definizione, atteso che il ricorrente ha positivamente concluso la messa alla prova, come risulta dalla relazione predisposta dall’U.E.P.E. di Firenze ai fini della declaratoria di estinzione del reato, per la quale dovrebbe a breve essere fissata udienza (all. 7 ricorrente).
7) All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Osserva il Collegio, all’esito della più approfondita disamina propria della fase di merito, che:
- a) il giudizio di pericolosità sociale di cui all’art. 103, comma 10, lett. “d”, D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020, può ricavarsi da un complesso di elementi, non necessariamente legati, in astratto, alla presenza di condanne per i reati di cui all’art. 381 c.p.p. (considerato che il testo della norma recita nel senso che, nella formulazione di un tale giudizio, si tiene conto “ anche ” di eventuali condanne);
- b) ne deriva che in un caso, come quello di specie, di assenza di condanne ma di mera pendenza di procedimenti penali al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, un siffatto giudizio, non potendosi innestare nemmeno su una pregressa condanna, avrebbe dovuto essere reso previa instaurazione del contraddittorio procedimentale, trattandosi di giudizio altamente discrezionale il quale non può non presupporre la valutazione degli elementi contrari che l’interessato sia eventualmente in grado di rappresentare;
- c) ebbene, nel caso in esame il preavviso di rigetto menzionava il rinvio a giudizio del ricorrente ma non conteneva riferimenti al possibile giudizio di pericolosità sociale che è stato poi espresso nel provvedimento impugnato.
9) Per il suddetto assorbente rilievo, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo in seguito al presente annullamento giurisdizionale, nel cui esercizio l’Amministrazione dovrà considerare anche le sopravvenienze fattuali occorse. Le restanti censure vengono assorbite poiché gli elementi su cui sono fondate saranno oggetto della riedizione del potere pubblico, sul quale questo Giudice non può pronunciarsi ostandovi il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. in base al quale “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
10) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
EA UC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA UC | LE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.