Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 giugno 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 giugno 2003 |
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- 1. Stranieri dei Paesi terzi e assegno per il nucleo familiare: parità di trattamento e integrazione nel dialogo tra le CortiChiara Colosimo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Stranieri dei Paesi terzi e assegno per il nucleo familiare: parità di trattamento e integrazione nel dialogo tra le Corti(*) di Chiara Colosimo(**) Abstract: I rinvii pregiudiziali sulla compatibilità con la Direttiva 2003/109/CE e la Direttiva 2011/98/UE delle previsioni di cui all'art. 2 Legge 153/1988 – che consentono al solo cittadino italiano di computare nel proprio nucleo familiare anche familiari residenti all'estero, mentre agli stranieri dei Paesi terzi di considerare i soli familiari residenti in Italia – sono l'occasione, per la Corte di Giustizia, di soffermarsi sulla rilevanza del processo di integrazione e sulla necessità di salvaguardare le finalità della legislazione …
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Giurisprudenza • 180
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- responsabilità amministrativa·
- art. 75 d.P.R. 445/2000·
- CAA·
- danno erariale·
- dolo·
- art. 3 L. 898/1986·
- indebita percezione di contributi·
- Politica Agricola Comune·
- occultamento doloso del danno·
- FEAGA·
- giurisdizione contabile·
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio·
- titoli di conduzione·
- art. 3-bis d.lgs. 165/1999·
- contributi agricoli
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri).
1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., reca: «Ordinamento del Ministero degli affari esteri». - Art. 2. 1. All' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione".
Nota all'art. 2:
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna Direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall' art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.». - Art. 3. 1. All' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".
Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;
c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuita' dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.».