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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11907/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 3T 002638 000 001 2024 00 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22171/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11907/2025
In data 23/06/2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, Rappresentante_1 , proproneva ricorso avverso avviso di liquidazione dell'imposta -irrogazione delle sanzioni n.
2023/3T/002638/000/001/2024/003 emesso da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, reltivo al contratto anno 2023 serie 3 T, num 002638 Identif. TET23T002638000LC per l' importo complessivo di €. 134,40.
La società ricorrente deduceva, in via preliminare, che le somme richieste a titolo di imposta di registro si riferivano al contratto di locazione stipulato con la società Società_1 s.r.l., avente durata dal 04/01/2022 al 03/01/2028. Tale contratto sarebbe stato registrato tardivamente in data 27/03/2023, con contestuale versamento dell'imposta dovuta.
Successivamente, in data 02/10/2023, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni per la tardiva registrazione del contratto, sanzioni che la società ricorrente dichiarava di aver integralmente corrisposto.
La ricorrente società esponeva, inoltre, di aver promosso, in data 14/03/2023, procedimento di intimazione di sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti della società conduttrice, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, ottenendo la convalida dello sfratto in data 08/05/2023.
Sulla base di tali circostanze, la società eccepiva l'illegittimità e la nullità dell'imposta di registro richiesta, deducendo che il contratto di locazione doveva ritenersi cessato, e chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 27/06/2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, con le quali deduceva la legittimità del proprio operato ed evidenziando come la società ricorrente avesse omesso di comunicare la risoluzione del contratto di locazione, così come previsto dalla normativa vigente. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
In data 12/12/2025, questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento
Osserva che
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imposta di registro rientra nel novero delle imposte indirette, in quanto colpisce una manifestazione mediata della capacità contributiva, desumibile da atti giuridici rilevanti, quali i trasferimenti o il godimento di beni.
La disciplina di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 131/1986. In particolare, l'art. 17, comma 1, secondo periodo, dispone che:
“Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe, anche tacite, dello stesso.”
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che, sebbene il contratto di locazione intercorrente tra la società ricorrente e la conduttrice Società_1 s.r.l. si sia di fatto concluso ai sensi dell'art. 658 c.p.c., a seguito della convalida dello sfratto per morosità, la società ricorrente non ha provveduto a comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto, come prescritto dalla normativa citata.
In assenza di tale adempimento, l'Amministrazione finanziaria era legittimata a procedere all'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato.
Pertanto, l'atto deve ritenersi legittimo e il ricorso infondato, con conseguente rigetto.
Data la particolarità della vicenda trattata, questa Corte ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11907/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 3T 002638 000 001 2024 00 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22171/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11907/2025
In data 23/06/2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, Rappresentante_1 , proproneva ricorso avverso avviso di liquidazione dell'imposta -irrogazione delle sanzioni n.
2023/3T/002638/000/001/2024/003 emesso da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, reltivo al contratto anno 2023 serie 3 T, num 002638 Identif. TET23T002638000LC per l' importo complessivo di €. 134,40.
La società ricorrente deduceva, in via preliminare, che le somme richieste a titolo di imposta di registro si riferivano al contratto di locazione stipulato con la società Società_1 s.r.l., avente durata dal 04/01/2022 al 03/01/2028. Tale contratto sarebbe stato registrato tardivamente in data 27/03/2023, con contestuale versamento dell'imposta dovuta.
Successivamente, in data 02/10/2023, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni per la tardiva registrazione del contratto, sanzioni che la società ricorrente dichiarava di aver integralmente corrisposto.
La ricorrente società esponeva, inoltre, di aver promosso, in data 14/03/2023, procedimento di intimazione di sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti della società conduttrice, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, ottenendo la convalida dello sfratto in data 08/05/2023.
Sulla base di tali circostanze, la società eccepiva l'illegittimità e la nullità dell'imposta di registro richiesta, deducendo che il contratto di locazione doveva ritenersi cessato, e chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 27/06/2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, con le quali deduceva la legittimità del proprio operato ed evidenziando come la società ricorrente avesse omesso di comunicare la risoluzione del contratto di locazione, così come previsto dalla normativa vigente. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
In data 12/12/2025, questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento
Osserva che
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imposta di registro rientra nel novero delle imposte indirette, in quanto colpisce una manifestazione mediata della capacità contributiva, desumibile da atti giuridici rilevanti, quali i trasferimenti o il godimento di beni.
La disciplina di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 131/1986. In particolare, l'art. 17, comma 1, secondo periodo, dispone che:
“Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe, anche tacite, dello stesso.”
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che, sebbene il contratto di locazione intercorrente tra la società ricorrente e la conduttrice Società_1 s.r.l. si sia di fatto concluso ai sensi dell'art. 658 c.p.c., a seguito della convalida dello sfratto per morosità, la società ricorrente non ha provveduto a comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto, come prescritto dalla normativa citata.
In assenza di tale adempimento, l'Amministrazione finanziaria era legittimata a procedere all'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato.
Pertanto, l'atto deve ritenersi legittimo e il ricorso infondato, con conseguente rigetto.
Data la particolarità della vicenda trattata, questa Corte ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico