Sentenza breve 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/01/2021, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00071/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Menichetti, Sabrina Serroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Questore di-OMISSIS- il 15 luglio 2020 e notificato al ricorrente il 20 settembre 2020 ed avente ad oggetto di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia n. I14255423 nonché di ogni atto presupposto e conseguente; con riconoscimento e/o riqualificazione del titolo abilitante il soggiorno quale carta di soggiorno ex art. 10 del D. Lv.o 30/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe e per i motivi in esso dedotti, il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento, meglio identificato in epigrafe, con il quale il Questore di-OMISSIS- ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari che lo straniero aveva ottenuto nel 2019 in qualità di fratello di cittadina italiana.
Premesso che il titolo revocato è stato rilasciato erroneamente, avendo il ricorrente richiesto ab origine il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 30/2007, titolo che assicura allo straniero maggiori benefici sul territorio nazionale, parte ricorrente lamenta sotto diversi aspetti l’illegittimità del provvedimento di revoca assunto dalla Questura di-OMISSIS-, peraltro ritenuta territorialmente incompetente, contestando la sussistenza delle ragioni che hanno fondato il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno per motivi familiari posseduto dallo straniero.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, assistita dall’Avvocatura dello Stato, la cui difesa ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo concludere per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020, come da verbale.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dedotta dalla difesa dell’amministrazione intimata, trattandosi di questione appartenente alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Invero, risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, e ciò attesa l'ampiezza della formulazione normativa dell'art. 30, co. 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per la quale "contro il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede", formulazione da cui si desume che ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e che, in particolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata in ordine all'impugnazione di un atto di diniego, o di revoca, di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 07/02/2019, n. 344; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20/6/2018, n. 1546; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8/3/2018, n. 1492; T.A.R. Toscana, sez. II, 5/6/2018 n. 791).
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate nel citato art. 30, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione (Cass., sez. unite civili, 20/7/2011, n. 15.868).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, facendosi applicazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 104/2010, che stabilisce che "Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito", nonché, al comma successivo, che "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato", ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
ritenuto che sussistano gli eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, in ragione della decisione solo in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 11 del D. Lgs. n. 104/2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.