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Sentenza 16 novembre 2024
Sentenza 16 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/11/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2024 |
Testo completo
n. 1970/2019 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 con lettura del dispositivo in udienza e vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Crescenzo Presutti ed elettivamente domiciliata ad Avezzano, via M. Zebio 11, presso il suo studio, giusta procura in calce dell'atto di appello
APPELLANTE
e
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di P.IVA_1 CP_1
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di pace di Pescina n. 55/2019, depositata in data 11.11.2019, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante, come da note di trattazione scritta del 26.1.2021 “Voglia il Tribunale adito disporre l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto: 1) in via principale, annullare
o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo il provvedimento di sospensione della patente di guida e, conseguentemente, ordinare al Prefetto di provvedere alla immediata restituzione del documento;
2) in subordine, ridurre il periodo di sospensione. Con vittoria delle spese e competenze di lite, con rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1 Per parte appellata, come da comparsa di costituzione e di risposta: “Rigettarsi il proposto appello perché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.12.2019 parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza n. 55/2019, depositata dal Giudice di Pace di Pescina in data 11.11.2019, non notificata, chiedendo, in accoglimento del gravame, in via principale, disporsi l'annullamento o dichiararsi la nullità del provvedimento di sospensione della patente emessa dal Prefetto e, in subordine, ridurne il periodo di sospensione.
In particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, tali da giustificare l'emissione del provvedimento di sospensione della patente e, in ogni caso, ha chiesto ridursi la durata della sospensione comminata in tre anni in quanto eccessiva rispetto alla gravità dell'infrazione.
Si è costituita in giudizio la , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto sostenendo come il giudice di pace avesse adeguatamente valutato gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, la legittimità della durata del periodo di sospensione comminato dal Prefetto secondo la normativa vigente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 mediante lettura del dispositivo.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione provvisoria della validità della patente di guida della sig.ra disposta Pt_1
con ordinanza n. 44831 del 22.7.2019 dal Viceprefetto Aggiunto di in quanto CP_1
ordine emesso conformemente a quanto dispone l'art. 223 secondo comma, c.d.s., che impone al prefetto, ricevuti gli atti, di disporre, “ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità”, la sospensione della patente fino ad un massimo di tre anni.
Anzitutto, giova rammentare che tale misura cautelare è di esclusiva spettanza prefettizia, ha carattere preventivo e strumentale alla tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine
2 pubblico e, per ciò stesso, è oggetto di un particolare e celere iter procedimentale;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità” (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/10/2020, n.21266).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria sommaria svolta dall'autorità amministrativa emittente il provvedimento cautelare impugnato, il giudice di Pace di Pescina ha ritenuto sussistenti i “fondati elementi di un'evidente responsabilità” della conducente del veicolo Ford Fiesta tg FK880KX nella causazione del sinistro del 18.6.2019 da cui è derivata la morte del sig. Persona_1
, conducente del velocipede travolto in prossimità dell'incrocio tra via A. M.
[...]
Torlonia e via Dante in Luco dei Marsi.
Dalla comunicazione di incidente stradale resa dal Comando dei CC di Collarmele pare potersi desumere che, in effetti, la causa del sinistro sia integralmente o, quantomeno in misura prevalente, ascrivibile all'appellante: nello specifico, dai rilievi effettuati dagli agenti accertatori - che si rammenti, hanno pieno valore probatorio, ossia fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro, oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti avvenuti in loro presenza (cfr. Cassazione civile , sez. III , 17/04/2024 , n. 10376)
– e dalle successive note del Comando, è emerso che sull'asfalto, lungo via Torlonia, ad una distanza pari a 13,20 metri da presunto punto d'impatto all'incrocio delle perdette strade, vi era una macchia di sangue e che a 21,30 metri dal medesimo punto d'impatto, giaceva a terra il velocipede coinvolto.
Il notevole sbalzo del corpo del conducente della bicicletta e dello stesso veicolo fanno, dunque, desumere che la viaggiasse a una velocità nettamente superiore a quella Pt_1
consentita in centro abitato tanto che, in seguito alla ricostruzione del sinistro, i carabinieri di Collarmele hanno elevato i verbali nn. 118759539, 118759637 e 118759735 rispettivamente per le violazioni degli artt. 189 co. 2 e 9, 141 co. 3 e 8 e 145 co. 1 e 10 del
3 c.d.s. non avendo tenuto, la conducente del veicolo Ford Fiesta, una velocità adeguata e la massima prudenza richieste in prossimità di un'intersezione.
Le risultanze dei rilievi effettuati dagli agenti accertatori e, in particolare, i danni riportati dal sinistro, le caratteristiche della strada (rettilineo con visuale libera a doppio senso di circolazione), le condizioni di stato e di luogo (condizioni atmosferiche ottimali e manto stradale asciutto) e l'assenza di frenate sulla carreggiata rappresentano, in sintesi, fondati elementi da cui desumere la responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro e, dunque, la legittimità del provvedimento di sospensione della validità della patente emesso dal viceprefetto e oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Pescina.
Si rammenti, infatti, che il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 13/12/2017,
n. 7669).
Da ultimo, giova precisare che non assumono alcun rilievo, nel presente giudizio, le dichiarazioni rese da in data 18.5.2020 al difensore dell'appellante Parte_2
nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva e prodotte in questo giudizio telematicamente in data 1.6.2020.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può fondarsi su elementi emersi successivamente all'esercizio di tale potere quali, appunto, devono considerarsi le dichiarazioni rese dal sig. quasi un anno dopo l'emissione Pt_2
dell'ordinanza impugnata.
4. Parimenti infondato deve, infine, ritenersi l'ulteriore motivo di appello della sentenza impugnata ovvero l'eccessiva durata della sospensione comminata dal Viceprefetto e la configurabilità di un vizio di eccesso di potere e di arbitrarietà del provvedimento impugnato.
Non vi sono, infatti, elementi che consentano di ritenere incongrua la durata della sospensione legittimamente contenuta nei limiti di temporaneità previsti dall'art. 223, co.
4 2, c.d.s. che, anzi, appare legittima alla luce dei rilievi formulati alla conducente Pt_1
consistenti nell'imprudenza e nella tenuta di una velocità inadeguata all'interno del
[...]
centro abitato e in prossimità di un incrocio.
5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno, quindi, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza dell'attività istruttoria.
6. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 55/2019 del giorno 11.11.2019, emessa dal giudice di pace di
Pescina, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo grado che liquida in euro 1.384,00, oltre accessori come per legge.
Avezzano, 13.12.2021
Il Giudice
Dr. Mario Cervellino
5
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 con lettura del dispositivo in udienza e vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Crescenzo Presutti ed elettivamente domiciliata ad Avezzano, via M. Zebio 11, presso il suo studio, giusta procura in calce dell'atto di appello
APPELLANTE
e
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di P.IVA_1 CP_1
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di pace di Pescina n. 55/2019, depositata in data 11.11.2019, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante, come da note di trattazione scritta del 26.1.2021 “Voglia il Tribunale adito disporre l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto: 1) in via principale, annullare
o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo il provvedimento di sospensione della patente di guida e, conseguentemente, ordinare al Prefetto di provvedere alla immediata restituzione del documento;
2) in subordine, ridurre il periodo di sospensione. Con vittoria delle spese e competenze di lite, con rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1 Per parte appellata, come da comparsa di costituzione e di risposta: “Rigettarsi il proposto appello perché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.12.2019 parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza n. 55/2019, depositata dal Giudice di Pace di Pescina in data 11.11.2019, non notificata, chiedendo, in accoglimento del gravame, in via principale, disporsi l'annullamento o dichiararsi la nullità del provvedimento di sospensione della patente emessa dal Prefetto e, in subordine, ridurne il periodo di sospensione.
In particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, tali da giustificare l'emissione del provvedimento di sospensione della patente e, in ogni caso, ha chiesto ridursi la durata della sospensione comminata in tre anni in quanto eccessiva rispetto alla gravità dell'infrazione.
Si è costituita in giudizio la , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto sostenendo come il giudice di pace avesse adeguatamente valutato gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, la legittimità della durata del periodo di sospensione comminato dal Prefetto secondo la normativa vigente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 mediante lettura del dispositivo.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione provvisoria della validità della patente di guida della sig.ra disposta Pt_1
con ordinanza n. 44831 del 22.7.2019 dal Viceprefetto Aggiunto di in quanto CP_1
ordine emesso conformemente a quanto dispone l'art. 223 secondo comma, c.d.s., che impone al prefetto, ricevuti gli atti, di disporre, “ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità”, la sospensione della patente fino ad un massimo di tre anni.
Anzitutto, giova rammentare che tale misura cautelare è di esclusiva spettanza prefettizia, ha carattere preventivo e strumentale alla tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine
2 pubblico e, per ciò stesso, è oggetto di un particolare e celere iter procedimentale;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità” (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/10/2020, n.21266).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria sommaria svolta dall'autorità amministrativa emittente il provvedimento cautelare impugnato, il giudice di Pace di Pescina ha ritenuto sussistenti i “fondati elementi di un'evidente responsabilità” della conducente del veicolo Ford Fiesta tg FK880KX nella causazione del sinistro del 18.6.2019 da cui è derivata la morte del sig. Persona_1
, conducente del velocipede travolto in prossimità dell'incrocio tra via A. M.
[...]
Torlonia e via Dante in Luco dei Marsi.
Dalla comunicazione di incidente stradale resa dal Comando dei CC di Collarmele pare potersi desumere che, in effetti, la causa del sinistro sia integralmente o, quantomeno in misura prevalente, ascrivibile all'appellante: nello specifico, dai rilievi effettuati dagli agenti accertatori - che si rammenti, hanno pieno valore probatorio, ossia fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro, oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti avvenuti in loro presenza (cfr. Cassazione civile , sez. III , 17/04/2024 , n. 10376)
– e dalle successive note del Comando, è emerso che sull'asfalto, lungo via Torlonia, ad una distanza pari a 13,20 metri da presunto punto d'impatto all'incrocio delle perdette strade, vi era una macchia di sangue e che a 21,30 metri dal medesimo punto d'impatto, giaceva a terra il velocipede coinvolto.
Il notevole sbalzo del corpo del conducente della bicicletta e dello stesso veicolo fanno, dunque, desumere che la viaggiasse a una velocità nettamente superiore a quella Pt_1
consentita in centro abitato tanto che, in seguito alla ricostruzione del sinistro, i carabinieri di Collarmele hanno elevato i verbali nn. 118759539, 118759637 e 118759735 rispettivamente per le violazioni degli artt. 189 co. 2 e 9, 141 co. 3 e 8 e 145 co. 1 e 10 del
3 c.d.s. non avendo tenuto, la conducente del veicolo Ford Fiesta, una velocità adeguata e la massima prudenza richieste in prossimità di un'intersezione.
Le risultanze dei rilievi effettuati dagli agenti accertatori e, in particolare, i danni riportati dal sinistro, le caratteristiche della strada (rettilineo con visuale libera a doppio senso di circolazione), le condizioni di stato e di luogo (condizioni atmosferiche ottimali e manto stradale asciutto) e l'assenza di frenate sulla carreggiata rappresentano, in sintesi, fondati elementi da cui desumere la responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro e, dunque, la legittimità del provvedimento di sospensione della validità della patente emesso dal viceprefetto e oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Pescina.
Si rammenti, infatti, che il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 13/12/2017,
n. 7669).
Da ultimo, giova precisare che non assumono alcun rilievo, nel presente giudizio, le dichiarazioni rese da in data 18.5.2020 al difensore dell'appellante Parte_2
nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva e prodotte in questo giudizio telematicamente in data 1.6.2020.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può fondarsi su elementi emersi successivamente all'esercizio di tale potere quali, appunto, devono considerarsi le dichiarazioni rese dal sig. quasi un anno dopo l'emissione Pt_2
dell'ordinanza impugnata.
4. Parimenti infondato deve, infine, ritenersi l'ulteriore motivo di appello della sentenza impugnata ovvero l'eccessiva durata della sospensione comminata dal Viceprefetto e la configurabilità di un vizio di eccesso di potere e di arbitrarietà del provvedimento impugnato.
Non vi sono, infatti, elementi che consentano di ritenere incongrua la durata della sospensione legittimamente contenuta nei limiti di temporaneità previsti dall'art. 223, co.
4 2, c.d.s. che, anzi, appare legittima alla luce dei rilievi formulati alla conducente Pt_1
consistenti nell'imprudenza e nella tenuta di una velocità inadeguata all'interno del
[...]
centro abitato e in prossimità di un incrocio.
5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno, quindi, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza dell'attività istruttoria.
6. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 55/2019 del giorno 11.11.2019, emessa dal giudice di pace di
Pescina, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo grado che liquida in euro 1.384,00, oltre accessori come per legge.
Avezzano, 13.12.2021
Il Giudice
Dr. Mario Cervellino
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