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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2397/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2376/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 112401432071 relativo alla Tassa sui
Rifiuti (TARI) e al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018–2023, notificato in data 28 ottobre 2024, deducendone l'illegittimità per:
decadenza dell'annualità 2017; assenza del presupposto impositivo a decorrere dal 30 aprile 2020, data di cessazione della locazione e riconsegna dell'immobile al proprietario;
difetto di motivazione dell'atto; mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della detenzione dell'immobile oltre la data indicata.
Il ricorrente ha documentato:
il contratto di locazione del 16/03/2016; la disdetta anticipata del 25/10/2019 e la comunicazione di risoluzione all'Agenzia delle Entrate del
1/6/2020; la cessazione delle utenze elettrica e telefonica (giugno 2020); il trasloco del 27/4/2020; il verbale di riconsegna chiavi del 2/7/2020; la successiva nuova locazione dell'immobile a terzi.
Roma Capitale si è costituita in giudizio depositando un atto di costituzione meramente formale, limitato ad affermare la legittimità dell'atto impugnato senza articolare contestazioni specifiche né produrre documentazione idonea a confutare le allegazioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla decadenza
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il potere di accertamento dell'ente locale si prescrive in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il tributo si riferisce.
Ne consegue che:
l'annualità 2017 risulta decaduta;
le annualità 2018–2023 rientrano nel termine quinquennale.
2. Sulla cessazione del presupposto impositivo
La TARI è dovuta da chiunque possegga o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti (art. 1, commi 641 ss., L. 147/2013).
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 18022/2016), la cessazione della detenzione dell'immobile comporta la cessazione dell'obbligo tributario, purché dimostrata.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale completa e coerente della cessazione della detenzione al 30 aprile 2020, mentre l'Amministrazione:
non ha contestato specificamente tali circostanze;
non ha prodotto alcuna prova contraria;
non ha motivato l'inclusione delle annualità successive. La mancata contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. richiamato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs.
546/1992, comporta che i fatti allegati dal ricorrente devono ritenersi provati.
3. Sul difetto di motivazione dell'atto
L'atto impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine:
alla presunta detenzione dell'immobile dopo il 30/4/2020; alla ragione per cui l'Ufficio ritiene irrilevanti le comunicazioni di cessazione;
alla base istruttoria utilizzata.
Ciò integra violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000.
4. Sull'onere della prova
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Nel caso di specie:
il ricorrente ha fornito prova piena della cessazione della detenzione;
l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova della detenzione successiva;
l'atto di costituzione è privo di elementi istruttori.
5. Conclusione
Il ricorso è fondato e va accolto, annullando l'Avviso di Accertamento n. 112401432071 per le annualità successive al 30 aprile 2020, dichiarando la decadenza dell'annualità 2017, confermando la legittimità dell'accertamento limitamente al periodo 1 gennaio 2018 – 30 aprile 2020
P.Q.M.
La Corte, in formazione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di
Accertamento n. 112401432071 limitatamente al periodo successivo al 30 aprile 2020; conferma la legittimità della pretesa tributaria per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2020; rigetta ogni altra domanda, eccezione o richiesta;
compensa le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2376/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432071 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 112401432071 relativo alla Tassa sui
Rifiuti (TARI) e al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018–2023, notificato in data 28 ottobre 2024, deducendone l'illegittimità per:
decadenza dell'annualità 2017; assenza del presupposto impositivo a decorrere dal 30 aprile 2020, data di cessazione della locazione e riconsegna dell'immobile al proprietario;
difetto di motivazione dell'atto; mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della detenzione dell'immobile oltre la data indicata.
Il ricorrente ha documentato:
il contratto di locazione del 16/03/2016; la disdetta anticipata del 25/10/2019 e la comunicazione di risoluzione all'Agenzia delle Entrate del
1/6/2020; la cessazione delle utenze elettrica e telefonica (giugno 2020); il trasloco del 27/4/2020; il verbale di riconsegna chiavi del 2/7/2020; la successiva nuova locazione dell'immobile a terzi.
Roma Capitale si è costituita in giudizio depositando un atto di costituzione meramente formale, limitato ad affermare la legittimità dell'atto impugnato senza articolare contestazioni specifiche né produrre documentazione idonea a confutare le allegazioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla decadenza
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il potere di accertamento dell'ente locale si prescrive in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il tributo si riferisce.
Ne consegue che:
l'annualità 2017 risulta decaduta;
le annualità 2018–2023 rientrano nel termine quinquennale.
2. Sulla cessazione del presupposto impositivo
La TARI è dovuta da chiunque possegga o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti (art. 1, commi 641 ss., L. 147/2013).
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 18022/2016), la cessazione della detenzione dell'immobile comporta la cessazione dell'obbligo tributario, purché dimostrata.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale completa e coerente della cessazione della detenzione al 30 aprile 2020, mentre l'Amministrazione:
non ha contestato specificamente tali circostanze;
non ha prodotto alcuna prova contraria;
non ha motivato l'inclusione delle annualità successive. La mancata contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. richiamato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs.
546/1992, comporta che i fatti allegati dal ricorrente devono ritenersi provati.
3. Sul difetto di motivazione dell'atto
L'atto impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine:
alla presunta detenzione dell'immobile dopo il 30/4/2020; alla ragione per cui l'Ufficio ritiene irrilevanti le comunicazioni di cessazione;
alla base istruttoria utilizzata.
Ciò integra violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000.
4. Sull'onere della prova
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Nel caso di specie:
il ricorrente ha fornito prova piena della cessazione della detenzione;
l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova della detenzione successiva;
l'atto di costituzione è privo di elementi istruttori.
5. Conclusione
Il ricorso è fondato e va accolto, annullando l'Avviso di Accertamento n. 112401432071 per le annualità successive al 30 aprile 2020, dichiarando la decadenza dell'annualità 2017, confermando la legittimità dell'accertamento limitamente al periodo 1 gennaio 2018 – 30 aprile 2020
P.Q.M.
La Corte, in formazione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di
Accertamento n. 112401432071 limitatamente al periodo successivo al 30 aprile 2020; conferma la legittimità della pretesa tributaria per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2020; rigetta ogni altra domanda, eccezione o richiesta;
compensa le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.