Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1363/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e all'esito della discussione orale della causa durante l'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1363/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
cod. fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._2
Gulino,
- attori -
contro
:
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. e per essa, quale P.IVA_1
mandataria, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_2
Pietro Sidoti,
- convenuta - avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – opposizione a decreto ingiuntivo.
1. – e hanno opposto il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 245/2023, emesso in data 12 settembre 2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della controparte, la complessiva somma di
€ 21.625,80, oltre accessori e spese processuali, a titolo di ratei insoluti del finanziamento concesso da e recante n. 18522198, Parte_3
deducendo – in via pregiudiziale – l'improcedibilità della domanda ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e, nel merito, il difetto di titolarità della pretesa creditoria,
l'assenza di prova del credito, il superamento del tasso soglia in materia di usura e la violazione del canone della buona fede.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'opposizione non è fondata.
2.1. – Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di cognizione ordinaria. Ne consegue l'operatività dei tradizionali criteri di riparto dell'onere probatorio, previsti dall'art. 2697 del codice civile.
Il creditore opposto ha il ruolo di attore in senso sostanziale. Pertanto, incombe sullo stesso l'onere di provare il titolo dell'obbligazione, mentre l'inadempimento è oggetto di allegazione. Spetta, invece, al debitore la prova liberatoria, dovendo questi dimostrare i fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
2.2. – Nella fattispecie non è in contestazione la fonte dell'obbligazione (art. 1173 c.c.), costituita dal contratto di finanziamento allegato tanto alla comparsa di costituzione e risposta (allegato 2) quanto al ricorso monitorio
(allegato 3). Gli opponenti, inoltre, non hanno contestato la materiale ricezione della somma e, di conseguenza, il perfezionamento del contratto di finanziamento.
Al contempo, i debitori non hanno dedotto e provato, come sarebbe stato loro onere, di avere adempiuto l'obbligazione restitutoria.
Dal che deriva l'irrilevanza tanto della contestazione afferente al difetto di prova scritta del credito, tra l'altro temeraria alla luce della documentazione richiamata, quanto di quella relativa alla certificazione ex art. 50 t.u.b., posto che nella fattispecie non si controverte in materia di operazioni bancarie regolate in conto corrente, ma di mero obbligo restitutorio di cui va provata esclusivamente la fonte contrattuale (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. VI-1, ord.
2 gennaio 2023, n. 21).
2.3. – L'opposta, a fronte della tesi difensiva degli opponenti, ha dato prova della titolarità del diritto azionato in giudizio.
Non tanto per la produzione del contratto di cessione (cfr. pag. 1 dell'all. n.
4 della comparsa di costituzione e risposta), che poco o nulla dice circa l'inclusione nel suo oggetto dello specifico credito fatto valere;
né per l'elenco di cui all'allegato A2 al contratto di cessione (cfr. all. n. 8 della comparsa di costituzione e risposta), che invero è privo di sottoscrizione e dunque di efficacia probatoria (trattandosi di un documento che non offre alcuna garanzia circa la sua provenienza e la sua immodificabilità).
La certezza del trasferimento del credito ad si Controparte_1
ricava dall'esame degli allegati 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, dalla lettura delle comunicazioni datate 22 novembre 2022 – recapitate tramite posta certificata con avviso di ricevimento – con le quali nella qualità di contraente e di originaria titolare del Parte_3
diritto, ha comunicato agli attori di aver ceduto all'odierna opposta il credito di € 19.539,86 per capitale, oltre accessori e interessi, con espressa indicazione anche del numero di rapporto 18522198, corrispondente a quello riportato sul contratto di finanziamento da essi sottoscritto.
2.4. – Il contratto di cessione dei crediti è un contratto ad effetti reali e a forma libera. L'effetto traslativo dei diritti ceduti si produce per effetto del perfezionamento dell'accordo. La comunicazione ai debitori non è condizione di validità ed efficacia degli effetti del contratto, ma semmai della sola opponibilità, con conseguente (palese) infondatezza dell'opposizione.
2.5. – Irrilevante, ai fini dell'accertamento del diritto di credito azionato in via monitoria, è la contestazione circa la mancata produzione del piano di ammortamento.
Il contratto di finanziamento indica puntualmente l'ammontare delle rate, tutte di pari importo, chiarendo che «ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente, secondo un piano di ammortamento “alla francese”» (cfr. pag. 1 dell'allegato n. 3 del fascicolo monitorio). L'unica cosa che difetta è
l'indicazione, per ciascuna scadenza, della quota capitale e della quota interessi.
Ma ciò non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 26 giugno 2020, n. 12922) e, comunque, non rileva ai fini della decisione in relazione al contenuto dell'atto di opposizione e alla generica contestazione del quantum debeatur.
2.6. – Anche l'allegazione del superamento del tasso soglia antiusura è generica e priva di supporto probatorio.
Gli opponenti non hanno neppure indicato il tasso soglia di riferimento per valutare la sussistenza dell'usura oggettiva. Né hanno dimostrato o chiesto di dimostrare circostanze da cui desumere l'usura in concreto.
Dall'atto di citazione e dalla successiva memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., inoltre, non si evince quale sarebbe il diverso costo del credito rispetto a quello riportato in contratto, né che quest'ultimo, anche a seguito di ricalcolo, sia superiore al tasso soglia. Tra l'altro, esaminando il regolamento contrattuale sottoscritto dagli opponenti, emerge, invero, che le “spese di incasso e gestione pratica” (euro
126,00), al pari di quelle “di invio comunicazioni periodiche” (euro 3,36) e “di istruttoria finanziate” sono state ricomprese nel tasso annuo effettivo globale dichiarato in contratto. A fronte di tale precisazione sarebbe stato onere degli opponenti allegare – in maniera circostanziata – l'esistenza, quantomeno, di un errore di calcolo nella determinazione del tasso annuo effettivo globale.
Al contempo, per quel che concerne le spese di assicurazione, i contraenti – sottoscrivendo il contratto – hanno dato atto che «La/e polizza/e assicurative/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato». Tale inciso, a cui deve riconoscersi valore di confessione stragiudiziale (artt. 2730 e
2735 c.c.), è testualmente riportato a pagina 6 del contratto ed è evidenziato graficamente dall'impiego del grassetto. Sicché la relativa spesa non avrebbe dovuto comunque farsi rientrare tra i costi del credito, per espressa previsione dell'art. 121, comma 2, del testo unico bancario (cfr., inoltre, paragrafo 4.2.4. delle disposizioni della Banca d'Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”).
Le difese articolate dagli opponenti non consentono, pertanto,
l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe carattere meramente esplorativo.
2.7. – L'infondatezza dei motivi di opposizione rivela l'inconsistenza della domanda di risarcimento danni per asserita violazione della buona fede e correttezza contrattuale. Non senza considerare che la creditrice opposta è la mera cessionaria del diritto di credito e non anche la contraente del finanziamento, ragion per cui priva di legittimazione passiva rispetto ad un'asserita condotta illecita riferibile, al più, ad un diverso soggetto giuridico. 3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1363/2023 R.G.A.C., rigetta l'opposizione e condanna
e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
convenuta, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti