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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 284 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CONTE FRANCESCO
- RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore con i dott. , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e ex art. 417-bis
[...] CP_5 CP_6 CP_7
c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, previ Parte_1
i necessari accertamenti, la condanna del al Controparte_1
pagamento di euro 300,79 a titolo di Compenso Individuale Accessorio asseritamente dovuto per i servizi svolti nell'a.s. 2021/2022.
Ha premesso di aver lavorato per l'amministrazione resistente in forza di contratti a tempo determinato – per complessivi 141 giorni di servizio – nei seguenti periodi: - dal 24.11.2021 al 26.11.2021 e dal 1.12.2021 al 21.12.2021 presso l'I.C. “Vobarno” con sede in Vobarno, rispettivamente per 30 e 12 ore settimanali di servizio;
- dal 14.01.2022 al 18.01.2022 e dal 19.01.2022 al 21.01.2022 presso l'I.C. “Salò” di
Salò, per 36 ore settimanali;
- dal 17.02.2022 al 17.02.2022, 18.02.2022 al 1.03.2022, dal 2.03.2022 al 31.03.2022 e dal 4.04.2022 al 8.06.2022 presso l'I.S. “Dandolo” di Corzano, per 36 ore settimanali.
Ha lamentato il mancato riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, sostenendo l'illegittimità delle previsioni contrattuali volte a limitare il trattamento in contesa al personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con contratto annuale o con scadenza al termine delle attività didattiche.
Ha invocato, sul punto, il divieto di discriminazione del personale a tempo determinato imposto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nonché
i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul tema, analogo, della
Retribuzione Professionale Docenti.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando CP_1 come l'art. 7 CCNL invocato da controparte richiamasse quanto disposto dall'art. 25
CCNI del 31.08.1999 con riferimento ai destinatari del compenso in contesa, tra i quali non risultavano i destinatari di incarichi cd. brevi e temporanei.
Ha osservato come il trattamento richiesto fosse stato introdotto dall'art. 42 CCNL
26.05.1999, per lo specifico impegno del personale alla completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica;
con conseguente corretta esclusione del personale nominato al solo fine di sostituire lavoratori temporaneamente assenti.
In ogni caso, in ordine alla quantificazione dell'importo eventualmente dovuto, ha sottolineato la necessità di riparametrare le somme all'orario settimanale di servizio e alla durata del medesimo, in applicazione dell'art. 39, comma 10, CCNL 29.11.2007, vigente ai sensi dell'art. 1, comma 10, CCNL 19.04.2018. Ha aggiunto l'impossibilità di applicare maggiorazioni della quota corrispondente di tredicesima, ai sensi dell'art. 80 CCNL 2007 citato.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sono pacifici, oltre che documentali, i servizi svolti dal e citati nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio (cfr stato matricolare allegato alla memoria ministeriale).
2 Tanto premesso, si condividono le considerazioni svolte da parte ricorrente in ordine alla necessità di riconoscere il Compenso Individuale Accessorio anche al personale a tempo determinato con incarichi non annuali o fino al termine delle attività didattiche, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 citata.
Come noto, la disposizione vieta, con riferimento alle “condizioni di impiego”, le diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, basate esclusivamente sulla tipologia di incarico, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
Trattasi di un precetto che – sebbene contenuto nell'allegato ad una Direttiva Europea – può considerarsi self executing, in quanto non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale;
con la conseguenza che eventuali atti interni dal contenuto contrastante possono e devono essere disapplicati dal giudice nazionale, nell'ambito dei cd. rapporti verticali.
Nel caso di specie:
- non è contestato che le mansioni svolte dal personale destinatario di incarichi temporanei siano del tutto sovrapponibili rispetto a quelle dei dipendenti assunti annualmente o sino al termine delle attività didattiche;
- il ha solo genericamente affermato che le finalità del Compenso Individuale CP_1
Accessorio siano incompatibili con la natura degli incarichi estemporanei.
In ordine a quest'ultimo aspetto, in particolare, non si comprende perché gli obiettivi di
“efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola” non potrebbero essere realizzati anche mediante servizi inferiori all'intera annualità.
In altri termini, la sovrapponibilità delle mansioni svolte dalle diverse tipologie di dipendenti induce a ritenere che – seppur per un periodo di tempo più ridotto – tutto il personale sia idoneo a partecipare ai “processi innovatori” citati nella contrattazione collettiva.
Era onere del spiegare puntualmente (anche con riferimento a profili concreti e CP_1
specifici) perché, invece, la partecipazione a questi processi sarebbe incompatibile con una assegnazione temporanea;
con onere di allegazione particolarmente rigoroso, tenendo conto del fatto che per espressa previsione della contrattazione collettiva, alcune
3 assegnazioni di incarichi a tempo determinato – annuali o sino al termine delle attività scolastiche, ma comunque temporanei – sono in effetti compatibili.
Ne consegue la fondatezza della domanda di parte ricorrente con riferimento all'an della pretesa creditoria.
In ordine al quantum oggetto di contesa, deve innanzitutto ritenersi fondata la deduzione di parte resistente relativa all'esclusione, nel computo del dovuto, della quota di tredicesima mensilità. Nel caso in esame, peraltro, tale quota non è stata calcolata quindi non vi sono profili di errore nel conteggio, sotto questo aspetto.
Analogamente, è corretta l'osservazione secondo la quale è necessario riparametrare le competenze richieste rispetto all'orario part time – imposta dall'art. 39 CCNL 29.11.2007
– osservato dal ricorrente presso l'I.C. di Vobarno.
Peraltro, da un mero conteggio matematico, emerge che l'importo finale indicato in domanda da parte ricorrente sia addirittura inferiore a quello astrattamente spettante, anche effettuando tale riparametrazione.
Infatti:
- 3gg x 1,86€ (stante l'orario settimanale di 30h) = 5,58€;
- 21gg x 0,74€ (stante l'orario settimanale di 12 ore) = 15,54€;
- 8gg x 2,42 = 19,36€;
- 109gg x 2,42€ = 263,78€; per un totale di 304,26€.
Con riferimento all'importo base utilizzato per il calcolo, sia sufficiente evidenziare che parte resistente non ha contestato che lo stesso fosse pari a Euro 2,23 al giorno sino al
31.12.2021 e a Euro 2,42 al giorno dal 1.01.2022.
Al lavoratore spetta pertanto il riconoscimento del trattamento richiesto per la somma complessiva di Euro 300,79; oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91 (richiamato dall'art. all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994,
n. 724).
La novità della questione giuridica esaminata giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
4 in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire il Parte_1
compenso individuale accessorio di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001 con riferimento ai servizi svolti a favore del Controparte_1
nell'a.s. 2021/2022; per l'effetto, condanna parte resistente a versare in favore di parte ricorrente Euro
300,79 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione, dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 28/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CONTE FRANCESCO
- RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore con i dott. , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e ex art. 417-bis
[...] CP_5 CP_6 CP_7
c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, previ Parte_1
i necessari accertamenti, la condanna del al Controparte_1
pagamento di euro 300,79 a titolo di Compenso Individuale Accessorio asseritamente dovuto per i servizi svolti nell'a.s. 2021/2022.
Ha premesso di aver lavorato per l'amministrazione resistente in forza di contratti a tempo determinato – per complessivi 141 giorni di servizio – nei seguenti periodi: - dal 24.11.2021 al 26.11.2021 e dal 1.12.2021 al 21.12.2021 presso l'I.C. “Vobarno” con sede in Vobarno, rispettivamente per 30 e 12 ore settimanali di servizio;
- dal 14.01.2022 al 18.01.2022 e dal 19.01.2022 al 21.01.2022 presso l'I.C. “Salò” di
Salò, per 36 ore settimanali;
- dal 17.02.2022 al 17.02.2022, 18.02.2022 al 1.03.2022, dal 2.03.2022 al 31.03.2022 e dal 4.04.2022 al 8.06.2022 presso l'I.S. “Dandolo” di Corzano, per 36 ore settimanali.
Ha lamentato il mancato riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, sostenendo l'illegittimità delle previsioni contrattuali volte a limitare il trattamento in contesa al personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con contratto annuale o con scadenza al termine delle attività didattiche.
Ha invocato, sul punto, il divieto di discriminazione del personale a tempo determinato imposto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nonché
i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul tema, analogo, della
Retribuzione Professionale Docenti.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando CP_1 come l'art. 7 CCNL invocato da controparte richiamasse quanto disposto dall'art. 25
CCNI del 31.08.1999 con riferimento ai destinatari del compenso in contesa, tra i quali non risultavano i destinatari di incarichi cd. brevi e temporanei.
Ha osservato come il trattamento richiesto fosse stato introdotto dall'art. 42 CCNL
26.05.1999, per lo specifico impegno del personale alla completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica;
con conseguente corretta esclusione del personale nominato al solo fine di sostituire lavoratori temporaneamente assenti.
In ogni caso, in ordine alla quantificazione dell'importo eventualmente dovuto, ha sottolineato la necessità di riparametrare le somme all'orario settimanale di servizio e alla durata del medesimo, in applicazione dell'art. 39, comma 10, CCNL 29.11.2007, vigente ai sensi dell'art. 1, comma 10, CCNL 19.04.2018. Ha aggiunto l'impossibilità di applicare maggiorazioni della quota corrispondente di tredicesima, ai sensi dell'art. 80 CCNL 2007 citato.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sono pacifici, oltre che documentali, i servizi svolti dal e citati nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio (cfr stato matricolare allegato alla memoria ministeriale).
2 Tanto premesso, si condividono le considerazioni svolte da parte ricorrente in ordine alla necessità di riconoscere il Compenso Individuale Accessorio anche al personale a tempo determinato con incarichi non annuali o fino al termine delle attività didattiche, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 citata.
Come noto, la disposizione vieta, con riferimento alle “condizioni di impiego”, le diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, basate esclusivamente sulla tipologia di incarico, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
Trattasi di un precetto che – sebbene contenuto nell'allegato ad una Direttiva Europea – può considerarsi self executing, in quanto non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale;
con la conseguenza che eventuali atti interni dal contenuto contrastante possono e devono essere disapplicati dal giudice nazionale, nell'ambito dei cd. rapporti verticali.
Nel caso di specie:
- non è contestato che le mansioni svolte dal personale destinatario di incarichi temporanei siano del tutto sovrapponibili rispetto a quelle dei dipendenti assunti annualmente o sino al termine delle attività didattiche;
- il ha solo genericamente affermato che le finalità del Compenso Individuale CP_1
Accessorio siano incompatibili con la natura degli incarichi estemporanei.
In ordine a quest'ultimo aspetto, in particolare, non si comprende perché gli obiettivi di
“efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola” non potrebbero essere realizzati anche mediante servizi inferiori all'intera annualità.
In altri termini, la sovrapponibilità delle mansioni svolte dalle diverse tipologie di dipendenti induce a ritenere che – seppur per un periodo di tempo più ridotto – tutto il personale sia idoneo a partecipare ai “processi innovatori” citati nella contrattazione collettiva.
Era onere del spiegare puntualmente (anche con riferimento a profili concreti e CP_1
specifici) perché, invece, la partecipazione a questi processi sarebbe incompatibile con una assegnazione temporanea;
con onere di allegazione particolarmente rigoroso, tenendo conto del fatto che per espressa previsione della contrattazione collettiva, alcune
3 assegnazioni di incarichi a tempo determinato – annuali o sino al termine delle attività scolastiche, ma comunque temporanei – sono in effetti compatibili.
Ne consegue la fondatezza della domanda di parte ricorrente con riferimento all'an della pretesa creditoria.
In ordine al quantum oggetto di contesa, deve innanzitutto ritenersi fondata la deduzione di parte resistente relativa all'esclusione, nel computo del dovuto, della quota di tredicesima mensilità. Nel caso in esame, peraltro, tale quota non è stata calcolata quindi non vi sono profili di errore nel conteggio, sotto questo aspetto.
Analogamente, è corretta l'osservazione secondo la quale è necessario riparametrare le competenze richieste rispetto all'orario part time – imposta dall'art. 39 CCNL 29.11.2007
– osservato dal ricorrente presso l'I.C. di Vobarno.
Peraltro, da un mero conteggio matematico, emerge che l'importo finale indicato in domanda da parte ricorrente sia addirittura inferiore a quello astrattamente spettante, anche effettuando tale riparametrazione.
Infatti:
- 3gg x 1,86€ (stante l'orario settimanale di 30h) = 5,58€;
- 21gg x 0,74€ (stante l'orario settimanale di 12 ore) = 15,54€;
- 8gg x 2,42 = 19,36€;
- 109gg x 2,42€ = 263,78€; per un totale di 304,26€.
Con riferimento all'importo base utilizzato per il calcolo, sia sufficiente evidenziare che parte resistente non ha contestato che lo stesso fosse pari a Euro 2,23 al giorno sino al
31.12.2021 e a Euro 2,42 al giorno dal 1.01.2022.
Al lavoratore spetta pertanto il riconoscimento del trattamento richiesto per la somma complessiva di Euro 300,79; oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91 (richiamato dall'art. all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994,
n. 724).
La novità della questione giuridica esaminata giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
4 in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire il Parte_1
compenso individuale accessorio di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001 con riferimento ai servizi svolti a favore del Controparte_1
nell'a.s. 2021/2022; per l'effetto, condanna parte resistente a versare in favore di parte ricorrente Euro
300,79 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione, dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 28/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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