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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/04/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 16.4.24 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.247/23 RG
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , difesi dagli Parte_8 Parte_9 Parte_10 avv.ti M. Mariano e M. Biasella
RICORRENTI
E difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Campobasso
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di educatore e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente neppure all'indomani della immissione in ruolo, hanno sostenuto l'illegittima loro esclusione dai destinatari del beneficio chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui a decorrere dall'a.s. 2016/17 di cui alla predetta
Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
pagina 1 di 6 Il resistente con le note di udienza non ha contestato la CP_1 domanda.
**********
La domanda va accolta (salvo che per un anno scolastico per il ricorrente , come si dirà infra) alla luce dei recenti Pt_10 pronunciamenti della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23 quanto ai docenti e n.32104/22 quanto agli educatori) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
La pronuncia del 2023 ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che
"la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento pagina 2 di 6 in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al
; CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
La pronuncia del 2022 (specifica per gli educatori) consente di estendere il beneficio anche ai predetti soggetti avendo la S.C. chiarito come il beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia i ricorrenti (tranne il ) Pt_2 risultano in servizio presso il di Campobasso, tutti in Persona_1 ruolo tranne e per i quali vi è Persona_2 CP_2 Parte_9 contratto di supplenza a.s. 2023/24 allegato,
pagina 3 di 6 -quanto al (in pensione dall'1.9.22) l'azione è qualificabile Pt_2 come di natura risarcitoria (cfr. ultimo punto sentenza SC n.29961/23 citata).
Quanto alle annualità riconoscibili.
e risultano in ruolo dall'a.s. 2016/17 al Parte_1 Parte_3
2022/23, risulta in ruolo nell'a.s. 2022/23, Parte_4 risulta in ruolo dall'a.s. 2019/20, mentre per gli Parte_5 anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 ha svolto supplenze fino al 31.8, risulta in ruolo dall'anno scolastico Parte_6
2020/21, e Parte_7 Parte_8 Parte_9 hanno svolto negli a.s. 2021/22 e 2022/23 supplenze fino al 30.6
( fino al 31.8 nell'a.s. 2022/23), Parte_9 Parte_10 risulta in ruolo dall'a.s. 2019/20, negli anni scolastici 2016/17,
2017/18 e 2018/19 ha svolto supplenze brevi rispetto alle quali è possibile riconoscere il beneficio della carta solo per i primi due anni in quanto le supplenze risultano equiparabili a quelle annuali
(risultano spezzoni continuativi per l'intero anno scolastico, ad orario completo e presso il medesimo istituto;
cfr. punto 5.3 della motivazione della S.C. citata in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione), mentre tale equiparazione deve essere esclusa per l'a.s. 2018/19 trattandosi di spezzoni non continuativi (e con significativi intervalli), risulta essere stato in Parte_2 ruolo dall'a.s. 2018/19 (e fino all'a.s.2021/22) e titolare di supplenze fino al 31.8 per gli a.s. 2016/17 e 2017/18.
Va di conseguenza dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a pagina 4 di 6 tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato e sopra indicato, nello specifico:
, , euro 3.500,00 Parte_1 Parte_3 Parte_5
euro 500,00 Parte_4
euro 1.500,00 Parte_6
e euro Parte_7 Parte_8 Parte_9
1.000,00
-SILVESTRI e euro 3.000,00 Pt_10 Parte_2 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 provvedervi in conformità.
Le spese di lite vanno compensate attesa l'adesione del a CP_1 seguito del recente intervento della S.C.
PQM
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e conseguentemente condanna il alla corresponsione in favore Controparte_1 dei ricorrenti delle seguenti somme: ad Parte_1 Parte_3 euro 3.500,00 ciascuno, a euro Parte_5 Parte_4
500,00, a euro 1.500,00, a Parte_6 Parte_7
e euro 1.000,00 ciascuno, a Parte_8 Parte_9
e euro 3.000,00 ciascuno, oltre Parte_10 Parte_2 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite.
Campobasso 19.4.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 16.4.24 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.247/23 RG
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , difesi dagli Parte_8 Parte_9 Parte_10 avv.ti M. Mariano e M. Biasella
RICORRENTI
E difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Campobasso
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di educatore e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente neppure all'indomani della immissione in ruolo, hanno sostenuto l'illegittima loro esclusione dai destinatari del beneficio chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui a decorrere dall'a.s. 2016/17 di cui alla predetta
Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
pagina 1 di 6 Il resistente con le note di udienza non ha contestato la CP_1 domanda.
**********
La domanda va accolta (salvo che per un anno scolastico per il ricorrente , come si dirà infra) alla luce dei recenti Pt_10 pronunciamenti della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23 quanto ai docenti e n.32104/22 quanto agli educatori) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
La pronuncia del 2023 ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che
"la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento pagina 2 di 6 in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al
; CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
La pronuncia del 2022 (specifica per gli educatori) consente di estendere il beneficio anche ai predetti soggetti avendo la S.C. chiarito come il beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia i ricorrenti (tranne il ) Pt_2 risultano in servizio presso il di Campobasso, tutti in Persona_1 ruolo tranne e per i quali vi è Persona_2 CP_2 Parte_9 contratto di supplenza a.s. 2023/24 allegato,
pagina 3 di 6 -quanto al (in pensione dall'1.9.22) l'azione è qualificabile Pt_2 come di natura risarcitoria (cfr. ultimo punto sentenza SC n.29961/23 citata).
Quanto alle annualità riconoscibili.
e risultano in ruolo dall'a.s. 2016/17 al Parte_1 Parte_3
2022/23, risulta in ruolo nell'a.s. 2022/23, Parte_4 risulta in ruolo dall'a.s. 2019/20, mentre per gli Parte_5 anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 ha svolto supplenze fino al 31.8, risulta in ruolo dall'anno scolastico Parte_6
2020/21, e Parte_7 Parte_8 Parte_9 hanno svolto negli a.s. 2021/22 e 2022/23 supplenze fino al 30.6
( fino al 31.8 nell'a.s. 2022/23), Parte_9 Parte_10 risulta in ruolo dall'a.s. 2019/20, negli anni scolastici 2016/17,
2017/18 e 2018/19 ha svolto supplenze brevi rispetto alle quali è possibile riconoscere il beneficio della carta solo per i primi due anni in quanto le supplenze risultano equiparabili a quelle annuali
(risultano spezzoni continuativi per l'intero anno scolastico, ad orario completo e presso il medesimo istituto;
cfr. punto 5.3 della motivazione della S.C. citata in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione), mentre tale equiparazione deve essere esclusa per l'a.s. 2018/19 trattandosi di spezzoni non continuativi (e con significativi intervalli), risulta essere stato in Parte_2 ruolo dall'a.s. 2018/19 (e fino all'a.s.2021/22) e titolare di supplenze fino al 31.8 per gli a.s. 2016/17 e 2017/18.
Va di conseguenza dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a pagina 4 di 6 tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato e sopra indicato, nello specifico:
, , euro 3.500,00 Parte_1 Parte_3 Parte_5
euro 500,00 Parte_4
euro 1.500,00 Parte_6
e euro Parte_7 Parte_8 Parte_9
1.000,00
-SILVESTRI e euro 3.000,00 Pt_10 Parte_2 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 provvedervi in conformità.
Le spese di lite vanno compensate attesa l'adesione del a CP_1 seguito del recente intervento della S.C.
PQM
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e conseguentemente condanna il alla corresponsione in favore Controparte_1 dei ricorrenti delle seguenti somme: ad Parte_1 Parte_3 euro 3.500,00 ciascuno, a euro Parte_5 Parte_4
500,00, a euro 1.500,00, a Parte_6 Parte_7
e euro 1.000,00 ciascuno, a Parte_8 Parte_9
e euro 3.000,00 ciascuno, oltre Parte_10 Parte_2 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite.
Campobasso 19.4.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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