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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cifarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4132/2022 promossa da:
(GIA' ) (C.F. ), con il patrocinio _1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. FAZIO MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO;
elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA
30 MILANO, presso il difensore avv. FAZIO MONICA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. MARANI MARIA PAOLA;
elettivamente domiciliato in VIA BORELLI, 1 41121 presso il difensore avv. DELLA CP_3
FONTANA ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
Parte attrice pagina 1 di 8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
, condannare l' (C.F.: _1 Controparte_4
), in persona del Direttore Generale pro tempore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. P.IVA_2
2041 e ss. c.c., al pagamento in favore di delle seguenti somme: _1
- € 3.188,93, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art 4, del D.Lgs n.
231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale (n. 8), da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, parte attrice, letta l'ordinanza 8/10/24 e già dato atto del pagamento della sorte capitale, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 25/03/24, riportandosi al contenuto di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 cpc 15/04/24.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Parte convenuta
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Cont in via preliminare e pregiudiziale, rigettarsi le domande tutte di per carenza di _1
titolarità dei diritti fatti valere in giudizio;
in via subordinata nel merito, rigettarsi siccome infondate le domande tutte spiegate da parte attrice, sia in via principale, sia in via subordinata, con condanna della stessa alla rifusione delle spese tutte di causa.
motivi della decisione
pagina 2 di 8 1) Con atto di citazione notificato in data 1 luglio 2022 a mezzo pec, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti l'intestato Tribunale l' esponendo di Controparte_3
essersi resa cessionaria dei crediti vantati da vari fornitori verso la predetta Azienda ed in tale sua qualità chiedeva la condanna di quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla corresponsione dei seguenti importi:
➢ € 200.454,95 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa,
➢ € 39,10, alla data del 28/06/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs
n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
➢ € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa di risposta in data Controparte_3
19 aprile 2023 eccependo in via preliminare e pregiudiziale il difetto di titolarità attiva dei diritti fatti valere in capo a per avere la stessa tempestivamente rifiutato, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 106, comma 13, D. Lgs 50/2016, tutte le cessioni di credito sottese ai crediti ingiunti ed alle note di debito azionate e nel merito, l'insussistenza dei crediti in questione essendo la totalità dell'importo Cont capitale preteso da parte attrice già pagato dall' ai fornitori e/o a quale mera delegataria CP_3 all'incasso in virtù delle procure ricevute a tal fine dalle ditte fornitrici. Inoltre, con riguardo ai pretesi interessi moratori ed anatocistici, maturati in riferimento a fatture tardivamente saldate, di cui alle c.d. note debito interessi, parte convenuta eccepiva la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrarne la debenza.
In definitiva, dunque, la stessa, chiedeva il rigetto integrale di tutte le domande proposte da _1
, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
[...]
Il G.I. concedeva quindi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI^ comma c.p.c. e successivamente fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano per iscritto le rispettive conclusioni ed all'udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione coi termini per il deposito di conclusionali e repliche.
2) Preliminarmente, occorre darsi atto che, nelle conclusioni rassegnate, parte attrice ha limitato le proprie domande, alle sole somme asseritamente dovute a titolo di interessi moratori e anatocistici, oltre pagina 3 di 8 alle spese di recupero ex D. Lgs. 231/02, in conseguenza del comprovato azzeramento della sorte capitale.
Tanto premesso, in via preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di carenza di titolarità attiva dei diritti fatti valere in capo a formulata dalla convenuta. Controparte_1 CP_3
Parte convenuta allega che la cessione dei crediti nei confronti di una amministrazione pubblica deve essere stipulata mediante atto pubblico e notificata all'amministrazione, la quale tuttavia - così come stabilito dall'art. 106, comma 13° del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016- può rifiutarla entro 45 giorni dalla notifica, e che nel caso di specie la convenuta , avvalendosi di Controparte_3
detta disposizione, rifiuta sistematicamente tutte le cessioni che le vengono notificate, come avvenuto anche per quelle de quibus, con la conseguenza che i diritti di credito, per effetto di detti rifiuti, sono rimasti sempre in capo agli originari fornitori dell' CP_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione, formulata dalla opponente in base all' assunto del tempestivo rifiuto espresso, volta per volta, alle singole cessioni del credito ai sensi dell'art 106 co. 13,
D.Lgs. 50/2016 è fondata e dev'essere accolta per i motivi che qui di seguito si espongono.
Occorre in via preliminare rilevare che nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260 c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello
Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351
e 355, allegato F, della legge medesima”), in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, ratione tempore vigente (attualmente, con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14)
Nello specifico, l'art. 106, co. 13 del pre-vigente c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D. Lgs. 50/2016 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
pagina 4 di 8 venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Al riguardo occorre precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solo ai rapporti non caratterizzati da esecuzione istantanea delle prestazioni (appalto servizi, somministrazione, fornitura a consegne ripartite etc); rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato –in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art.1260 c.c.) – l'esigenza di garantire, con questo mezzo, “la regolare esecuzione , evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. 24758/2021 e Cass.
981/2002. L'enunciazione di questa ratio in giurisprudenza è ormai tralatizia, potendosene riscontrare una prima occorrenza già in Cass. 439/1946, in Foro it., 1947, I, c. 481 ss., secondo la quale l'amministrazione “può autorizzare la cessione quando con potere discrezionale riconosca che nessun nocumento sia per derivare all'andamento perfetto dell'opera o che la cessione sia fatta per facilitare i pagamenti da farsi dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera”).
Ciò detto, il riferimento ai “ contratti in corso”, di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 - il cui testo prevede tutt'ora che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” -benché non riproposto nell'art
106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, deve ritenersi ancora in vigore stante la continuità di ratio con le norme della legge della contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'Amministrazione ceduta.
In altri termini, il fondamento della predetta deroga è stato tradizionalmente individuato nell'interesse pubblico al perfetto adempimento dell'obbligazione (specie nell'ambito dei rapporti durevoli) gravante sulla parte privata, preservando (forzosamente) nel patrimonio di questa il credito vantato nei confronti dell'amministrazione, alla cui discrezionalità era in sostanza rimessa la possibilità di determinare l'inefficacia a sé di eventuali cessioni. Secondo tale logica, la parte privata avrebbe così potuto sempre pagina 5 di 8 contare sulla risorsa finanziaria rappresentata dal credito e non rendersi vulnerabile, in caso di sua cessione, a difficoltà che avrebbero potuto compromettere l'adempimento
Tuttavia e sempre in ragione dell'orientamento del giudice di legittimità, la necessità dell'adesione - rectius nel caso in esame, del rifiuto - della cessione da parte dell'Amministrazione interessata resta valida, tuttavia, finché la prestazione non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto all'origine del credito ceduto, alla data di comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (tra le tante Cass. civ. Sez. III, n.268/2006; Cass. Civ. Sez. I, n.2209/2007).
3) Ritiene il Tribunale che la richiamata normativa sia applicabile alla presente controversia.
Sotto il profilo soggettivo, infatti, le Aziende sanitarie – pur non rientrando nel novero delle
“amministrazioni statali” (avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale) – sono sicuramente qualificabili alla stregua di “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso richiesto dall' art. 106 co. 13 del pre-vigente codice dei contratti pubblici, rientrando, le stesse, per costante giurisprudenza di legittimità (vd tra tutte Cass. n. 24640/2016) nella categoria tra gliorganismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma a), del D. Lgs 50/2016.
Quanto all'aspetto oggettivo neppure può contestarsi l'applicabilità delle richiamate norme alle cessioni dei crediti oggetto della domanda attorea;
si tratta, infatti, pacificamente di contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi che rientrano, come tali, nell'ambito di applicazione del D.Lgs.n.50/2016 come specificato nell'art. 1, primo comma del medesimo D.Lgs. ove è chiarito che “il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”; intendendosi ai sensi dell'art. 3 lett ii) per «appalti pubblici», tutti i
“contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”;
Nella specie, gran parte delle cessioni azionate riguardano crediti corrispettivi di prestazioni non ancora eseguite, per cui per definizione il rapporto non è cessato.
Quanto a quelle aventi ad oggetto crediti indicati in fatture già emesse dalla cedente all'atto della cessione, dalla documentazione in atti le prestazioni -in tal caso già eseguite- risultano comunque pagina 6 di 8 riconducibili a rapporti che trovano fonte unitaria nell'aggiudicazione in esito a gara e nei relativi accordi quadro, e quindi ne costituiscono frazioni esecutive che non ne determinano la cessazione.
Concludendo, da quanto sopra esposto emerge de plano al legittimità dei rifiuti opposti dalla CP_3
convenuta (ex art. 106 co. 13 d.lgs. 50/2016) alle cessioni dei crediti fatti valere nella presente sede da
Cont Cont
come documentate dalle p.e.c. inviate alle società fornitrici e a (doc.1-3) contenenti i rifiuti delle cessioni prodotte da parte attrice sub doc. 2-4 .
Nè vale a far ritenere il contrario l'eccezione attorea secondo cui nelle comunicazioni di rifiuto prodotte sub docc.1-3 “non vi è alcun riferimento alle cessioni notificate così da non consentire la corrispondenza tra notifica della cessione e rifiuto” in quanto, come peraltro rilevato da parte convenuta, “ nelle stesse
è stato sottolineato in giallo il numero di repertorio della cessione cui si riferisce il rifiuto. Più precisamente le comunicazioni di rifiuto attengono alle seguenti cessioni notificate (si indica sia la data di notifica delle stesse sia la data di rifiuto: IN S.p.A. (rep.n.40059) notificata il 9/6/2022 e rifiutata il 15/6/2022, Alifax s.r.l. (rep.n.660) notificata il 3/12/2021 e rifiutata il 14/12/2021, Eco ID S.p.A.
(rep.n.18744) notificata il 3/7/2021 e rifiutata il 7/7/2021”. Cont Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di carenza di titolarità attiva di dovendosi ritenere che le cessioni dei crediti in virtù delle quali parte attrice ha agito– sebbene pienamente valide ed efficaci nei rapporti con i relativi cessionari – non possono ritenersi produttive di effetti nei confronti della CP_3
convenuta.
4) Resta solo da precisare che, a fini di causa, risulta irrilevante che l' abbia nel Controparte_3
frattempo corrisposto il capitale;
posto che i pagamenti sono avvenuti in favore delle ditte fornitrici,
Cont ovvero in favore di quale delegataria all'incasso di queste ultime, non quale nuovo titolare del credito per effetto di cessione.
5) Ogni altra questione assorbita, la domanda principale va pertanto rigettata.
6) Del pari va rigettata la domanda subordinata proposta dalla medesima parte ex art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione, che non compete nel caso in cui il rimedio contrattuale esista e sia stato proposto, ma rigettato nel merito (cfr. da ultimo Cass. 132023/2023, 14944/2022).
L' arricchimento prospettato, peraltro, sarebbe in danno del cedente, non certo del cessionario, che dunque non ha titolo per pretendere l'indennizzo previsto da tale disposizione.
pagina 7 di 8 7) Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.
1.100 ed €. 5.200, in relazione alla domanda mantenuta.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda disattesa,
RIGETTA le domande svolte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
[...]
CONDANNA a rifondere ad le spese Controparte_1 Controparte_5 processuali, che liquida in complessivi €. 2.150,00 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 22 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cifarelli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cifarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4132/2022 promossa da:
(GIA' ) (C.F. ), con il patrocinio _1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. FAZIO MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO;
elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA
30 MILANO, presso il difensore avv. FAZIO MONICA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. MARANI MARIA PAOLA;
elettivamente domiciliato in VIA BORELLI, 1 41121 presso il difensore avv. DELLA CP_3
FONTANA ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
Parte attrice pagina 1 di 8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
, condannare l' (C.F.: _1 Controparte_4
), in persona del Direttore Generale pro tempore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. P.IVA_2
2041 e ss. c.c., al pagamento in favore di delle seguenti somme: _1
- € 3.188,93, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art 4, del D.Lgs n.
231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale (n. 8), da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, parte attrice, letta l'ordinanza 8/10/24 e già dato atto del pagamento della sorte capitale, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 25/03/24, riportandosi al contenuto di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 cpc 15/04/24.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Parte convenuta
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Cont in via preliminare e pregiudiziale, rigettarsi le domande tutte di per carenza di _1
titolarità dei diritti fatti valere in giudizio;
in via subordinata nel merito, rigettarsi siccome infondate le domande tutte spiegate da parte attrice, sia in via principale, sia in via subordinata, con condanna della stessa alla rifusione delle spese tutte di causa.
motivi della decisione
pagina 2 di 8 1) Con atto di citazione notificato in data 1 luglio 2022 a mezzo pec, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti l'intestato Tribunale l' esponendo di Controparte_3
essersi resa cessionaria dei crediti vantati da vari fornitori verso la predetta Azienda ed in tale sua qualità chiedeva la condanna di quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla corresponsione dei seguenti importi:
➢ € 200.454,95 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa,
➢ € 39,10, alla data del 28/06/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs
n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
➢ € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa di risposta in data Controparte_3
19 aprile 2023 eccependo in via preliminare e pregiudiziale il difetto di titolarità attiva dei diritti fatti valere in capo a per avere la stessa tempestivamente rifiutato, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 106, comma 13, D. Lgs 50/2016, tutte le cessioni di credito sottese ai crediti ingiunti ed alle note di debito azionate e nel merito, l'insussistenza dei crediti in questione essendo la totalità dell'importo Cont capitale preteso da parte attrice già pagato dall' ai fornitori e/o a quale mera delegataria CP_3 all'incasso in virtù delle procure ricevute a tal fine dalle ditte fornitrici. Inoltre, con riguardo ai pretesi interessi moratori ed anatocistici, maturati in riferimento a fatture tardivamente saldate, di cui alle c.d. note debito interessi, parte convenuta eccepiva la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrarne la debenza.
In definitiva, dunque, la stessa, chiedeva il rigetto integrale di tutte le domande proposte da _1
, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
[...]
Il G.I. concedeva quindi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI^ comma c.p.c. e successivamente fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano per iscritto le rispettive conclusioni ed all'udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione coi termini per il deposito di conclusionali e repliche.
2) Preliminarmente, occorre darsi atto che, nelle conclusioni rassegnate, parte attrice ha limitato le proprie domande, alle sole somme asseritamente dovute a titolo di interessi moratori e anatocistici, oltre pagina 3 di 8 alle spese di recupero ex D. Lgs. 231/02, in conseguenza del comprovato azzeramento della sorte capitale.
Tanto premesso, in via preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di carenza di titolarità attiva dei diritti fatti valere in capo a formulata dalla convenuta. Controparte_1 CP_3
Parte convenuta allega che la cessione dei crediti nei confronti di una amministrazione pubblica deve essere stipulata mediante atto pubblico e notificata all'amministrazione, la quale tuttavia - così come stabilito dall'art. 106, comma 13° del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016- può rifiutarla entro 45 giorni dalla notifica, e che nel caso di specie la convenuta , avvalendosi di Controparte_3
detta disposizione, rifiuta sistematicamente tutte le cessioni che le vengono notificate, come avvenuto anche per quelle de quibus, con la conseguenza che i diritti di credito, per effetto di detti rifiuti, sono rimasti sempre in capo agli originari fornitori dell' CP_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione, formulata dalla opponente in base all' assunto del tempestivo rifiuto espresso, volta per volta, alle singole cessioni del credito ai sensi dell'art 106 co. 13,
D.Lgs. 50/2016 è fondata e dev'essere accolta per i motivi che qui di seguito si espongono.
Occorre in via preliminare rilevare che nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260 c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello
Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351
e 355, allegato F, della legge medesima”), in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, ratione tempore vigente (attualmente, con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14)
Nello specifico, l'art. 106, co. 13 del pre-vigente c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D. Lgs. 50/2016 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
pagina 4 di 8 venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Al riguardo occorre precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solo ai rapporti non caratterizzati da esecuzione istantanea delle prestazioni (appalto servizi, somministrazione, fornitura a consegne ripartite etc); rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato –in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art.1260 c.c.) – l'esigenza di garantire, con questo mezzo, “la regolare esecuzione , evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. 24758/2021 e Cass.
981/2002. L'enunciazione di questa ratio in giurisprudenza è ormai tralatizia, potendosene riscontrare una prima occorrenza già in Cass. 439/1946, in Foro it., 1947, I, c. 481 ss., secondo la quale l'amministrazione “può autorizzare la cessione quando con potere discrezionale riconosca che nessun nocumento sia per derivare all'andamento perfetto dell'opera o che la cessione sia fatta per facilitare i pagamenti da farsi dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera”).
Ciò detto, il riferimento ai “ contratti in corso”, di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 - il cui testo prevede tutt'ora che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” -benché non riproposto nell'art
106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, deve ritenersi ancora in vigore stante la continuità di ratio con le norme della legge della contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'Amministrazione ceduta.
In altri termini, il fondamento della predetta deroga è stato tradizionalmente individuato nell'interesse pubblico al perfetto adempimento dell'obbligazione (specie nell'ambito dei rapporti durevoli) gravante sulla parte privata, preservando (forzosamente) nel patrimonio di questa il credito vantato nei confronti dell'amministrazione, alla cui discrezionalità era in sostanza rimessa la possibilità di determinare l'inefficacia a sé di eventuali cessioni. Secondo tale logica, la parte privata avrebbe così potuto sempre pagina 5 di 8 contare sulla risorsa finanziaria rappresentata dal credito e non rendersi vulnerabile, in caso di sua cessione, a difficoltà che avrebbero potuto compromettere l'adempimento
Tuttavia e sempre in ragione dell'orientamento del giudice di legittimità, la necessità dell'adesione - rectius nel caso in esame, del rifiuto - della cessione da parte dell'Amministrazione interessata resta valida, tuttavia, finché la prestazione non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto all'origine del credito ceduto, alla data di comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (tra le tante Cass. civ. Sez. III, n.268/2006; Cass. Civ. Sez. I, n.2209/2007).
3) Ritiene il Tribunale che la richiamata normativa sia applicabile alla presente controversia.
Sotto il profilo soggettivo, infatti, le Aziende sanitarie – pur non rientrando nel novero delle
“amministrazioni statali” (avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale) – sono sicuramente qualificabili alla stregua di “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso richiesto dall' art. 106 co. 13 del pre-vigente codice dei contratti pubblici, rientrando, le stesse, per costante giurisprudenza di legittimità (vd tra tutte Cass. n. 24640/2016) nella categoria tra gliorganismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma a), del D. Lgs 50/2016.
Quanto all'aspetto oggettivo neppure può contestarsi l'applicabilità delle richiamate norme alle cessioni dei crediti oggetto della domanda attorea;
si tratta, infatti, pacificamente di contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi che rientrano, come tali, nell'ambito di applicazione del D.Lgs.n.50/2016 come specificato nell'art. 1, primo comma del medesimo D.Lgs. ove è chiarito che “il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”; intendendosi ai sensi dell'art. 3 lett ii) per «appalti pubblici», tutti i
“contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”;
Nella specie, gran parte delle cessioni azionate riguardano crediti corrispettivi di prestazioni non ancora eseguite, per cui per definizione il rapporto non è cessato.
Quanto a quelle aventi ad oggetto crediti indicati in fatture già emesse dalla cedente all'atto della cessione, dalla documentazione in atti le prestazioni -in tal caso già eseguite- risultano comunque pagina 6 di 8 riconducibili a rapporti che trovano fonte unitaria nell'aggiudicazione in esito a gara e nei relativi accordi quadro, e quindi ne costituiscono frazioni esecutive che non ne determinano la cessazione.
Concludendo, da quanto sopra esposto emerge de plano al legittimità dei rifiuti opposti dalla CP_3
convenuta (ex art. 106 co. 13 d.lgs. 50/2016) alle cessioni dei crediti fatti valere nella presente sede da
Cont Cont
come documentate dalle p.e.c. inviate alle società fornitrici e a (doc.1-3) contenenti i rifiuti delle cessioni prodotte da parte attrice sub doc. 2-4 .
Nè vale a far ritenere il contrario l'eccezione attorea secondo cui nelle comunicazioni di rifiuto prodotte sub docc.1-3 “non vi è alcun riferimento alle cessioni notificate così da non consentire la corrispondenza tra notifica della cessione e rifiuto” in quanto, come peraltro rilevato da parte convenuta, “ nelle stesse
è stato sottolineato in giallo il numero di repertorio della cessione cui si riferisce il rifiuto. Più precisamente le comunicazioni di rifiuto attengono alle seguenti cessioni notificate (si indica sia la data di notifica delle stesse sia la data di rifiuto: IN S.p.A. (rep.n.40059) notificata il 9/6/2022 e rifiutata il 15/6/2022, Alifax s.r.l. (rep.n.660) notificata il 3/12/2021 e rifiutata il 14/12/2021, Eco ID S.p.A.
(rep.n.18744) notificata il 3/7/2021 e rifiutata il 7/7/2021”. Cont Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di carenza di titolarità attiva di dovendosi ritenere che le cessioni dei crediti in virtù delle quali parte attrice ha agito– sebbene pienamente valide ed efficaci nei rapporti con i relativi cessionari – non possono ritenersi produttive di effetti nei confronti della CP_3
convenuta.
4) Resta solo da precisare che, a fini di causa, risulta irrilevante che l' abbia nel Controparte_3
frattempo corrisposto il capitale;
posto che i pagamenti sono avvenuti in favore delle ditte fornitrici,
Cont ovvero in favore di quale delegataria all'incasso di queste ultime, non quale nuovo titolare del credito per effetto di cessione.
5) Ogni altra questione assorbita, la domanda principale va pertanto rigettata.
6) Del pari va rigettata la domanda subordinata proposta dalla medesima parte ex art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione, che non compete nel caso in cui il rimedio contrattuale esista e sia stato proposto, ma rigettato nel merito (cfr. da ultimo Cass. 132023/2023, 14944/2022).
L' arricchimento prospettato, peraltro, sarebbe in danno del cedente, non certo del cessionario, che dunque non ha titolo per pretendere l'indennizzo previsto da tale disposizione.
pagina 7 di 8 7) Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.
1.100 ed €. 5.200, in relazione alla domanda mantenuta.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda disattesa,
RIGETTA le domande svolte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
[...]
CONDANNA a rifondere ad le spese Controparte_1 Controparte_5 processuali, che liquida in complessivi €. 2.150,00 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 22 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cifarelli
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