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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2406/2022
All'udienza del giorno 29 luglio 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per le parti attrici e : avv. Giuseppe Parente, Parte_1 Parte_2 in sostituzione dell'avv. Emanuele Ghiotto;
per la parte convenuta : avv. Francesca Pierri, in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Lorenz Steckolzer;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte autorizzate, depositate dalle parti attrici in data 19/07/2025 e dalla parte convenuta in data 08/07/2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 2406/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ivan Rauzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2406/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 e , in qualita' di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale del minore entrambi rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Emanuele Ghiotto, come da procura depositata in atti, domiciliati presso il suo studio
- parte attrice - contro
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenz Steckolzer, come da procura depositata in atti, domiciliati presso il suo studio
- parte convenuta -
e in punto: risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte attrice e Parte_1 Parte_2
“Voglia i'll.mo Tribunale adto, contrariis reiectis:
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di ex art. Controparte_2 CP_3
2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. in ordine alla causazione del sinistro in premessa e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali conseguenti allo stesso, subiti dal minore quantificati nell'importo complessivo di Euro 28.313,10, Persona_1 ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”. formulate dalla parte convenuta . Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
contrariis reiectis;
in via principale:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
2. nella denegata ipotesi di fondatezza, anche solo parziale, delle domande formulate da parte attrice, determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il grado di colpa del danneggiato, nonché dei genitori preposti alla sorveglianza e all'educazione del minore, nella causazione della lesione in oggetto e ridurre conseguentemente l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno;
pagina 2 di 6 in ogni caso:
3. condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, con il relativo aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55
(atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione di data 18/07/2022 la parte attrice conveniva in giudizio la società
[...]
per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dal minore , CP_1 Persona_1 in conseguenza del sinistro avvenuto in data 11.03.2017, su uno scivolo per bambini installato presso il rifugio OM, sito in Selva di Val Gardena (BZ) Str. Plan de Gralba n. 24 - 39048.
Con comparsa di risposta di data 22.09.2023 si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta, contestando i fatti come descritti da parte attrice e negando ogni propria responsabilità per la mancanza di prova della dinamica del sinistro, nonché del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento lesivo. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza di data 10.10.2023 veniva revocata la contumacia della parte convenuta, pronunciata all'udienza di data 15.12.2022.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e tramite l'audizione di un teste di parte attrice.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di data 29/07/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La parte attrice ha esercitato azione di risarcimento del danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051
c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per l'accoglimento della domanda risulta necessario dimostrare, con onere della prova a carico dell'attore, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, ovvero che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa.
Sul custode e convenuto grava invece l'onere di dimostrare, per andare esente da responsabilità,
l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti, di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale.
Sul punto la Corte di cassazione ha stabilito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
pagina 3 di 6 in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass.n. 12760/2024).
Il convenuto deve provare che il danno si è prodotto esclusivamente per caso fortuito o forza maggiore, che può anche consistere in un comportamento colposo del danneggiato.
Ove l'interazione avvenga con una res inerte, la responsabilità del custode è ravvisabile laddove il bene integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
3. Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'imputazione in capo alla convenuta della responsabilità per danno da cose in custodia.
In primo luogo, l'attore non ha fornito la prova della dinamica del sinistro.
La prova testimoniale assunta non ha fornito alcun riscontro, in quanto il teste di parte attrice ha espressamente ammesso di non conoscere i fatti, in quanto non presente al momento del sinistro (teste
“Non ero presente”, “Nulla so in quanto non ero presente”, “Non lo posso sapere in Tes_1 quanto non ero presente”; cfr. Verbale di prova delegata del 10.05.2024). Il teste veniva a conoscenza del fatto solo successivamente, in quanto lo stesso gli veniva riferito dal padre del minore (teste Tes_1
“La circostanza mi è stata successivamente riferita dal padre del bambino con il quale ho un
[...] rapporto amicale”; cfr. Verbale di prova delegata del 10.05.2024).
La documentazione audiovisiva prodotta (doc. 2 di parte attrice) non mostra il momento dell'asserito impatto del minore con la parte finale dello scivolo. Infatti, nella parte finale della discesa riprodotta,
l'inquadratura della registrazione si sposta in altra direzione, senza riprendere il momento esatto del sinistro. Pertanto, nemmeno tale documentazione risulta idonea a dimostrare la dinamica.
In ogni caso non è stato dimostrato in alcun modo che il video sia stato effettivamente registrato il giorno del sinistro, mentre è emerso solamente che lo scivolo inquadrato corrisponde a quello installato presso il rifugio OM (teste “Non posso dire se il video è stato fatto in data Tes_1
11.03.2017. Posso ribadire che quello è il luogo”; cfr. Verbale di prova delegata del 10.05.2024).
Allo stesso modo non è stato dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno.
4. Ad abundantiam si osserva che, anche ove si volesse ritenere provata la dinamica come descritta in atto di citazione, il comportamento del minore e dei genitori sarebbero da considerarsi comunque idonei da soli a produrre l'evento, essendosi inseriti nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra, si da risultare pertanto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, dovendosi considerare la res quale occasione e non causa del danno.
Lo scivolo che ha costituito teatro del sinistro non presentava alcuna situazione di pericolo occulto, non pagina 4 di 6 visibile o prevedibile dai genitori del minore, con l'uso dell'ordinaria diligenza.
La presenza di ghiaccio o neve sul gioco, come riscontrata nella documentazione prodotta (doc. 2 di parte attrice), risulta pienamente percepibile e visibile dagli utenti, viste anche le condizioni meteo.
Ne deriva che tali condizioni del gioco non presenterebbero comunque i requisiti di imprevedibilità, non visibilità e inevitabilità. Esse rappresentano invece le condizioni dello stato dei luoghi, come è consueto attendersi in alta montagna nella stagione invernale, pienamente visibili e prevedibili.
Tali condizioni avrebbero dovuto indurre gli attori ad una maggiore accortezza. Invece il minore e i genitori hanno deciso di utilizzare il gioco ugualmente, realizzando addirittura un video della discesa.
La discesa è inoltre avvenuta con gli scarponi da sci (circostanza non contestata dalla parte attrice e riscontrabile anche dal doc. 3 di parte attrice), ovvero delle calzature del tutto inadeguate per garantire la sicurezza ed il corretto utilizzo del gioco.
Si rileva che la responsabilità del custode è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (cd. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (cfr. Cass.n. 13681/2012). La condotta della vittima può costituire causa del sinistro, escludendo la responsabilità altrui, se la situazione di un possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. In tale caso deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass.n. 12859/2016).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento all'utilizzo di un parco giochi, ha disposto quanto segue: “In tema di responsabilità civile, l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non connota, di per sé, una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, il cui uso da parte di minori presuppone, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti, i quali devono avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che essi erano tenuti doverosamente a calcolare” (Cass.n. 12549/2022).
Le conseguenze dannose di tali condotte e la responsabilità del danno, di cui è stato chiesto il risarcimento, non possono in definitiva porsi a carico della parte convenuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte attrice soccombente deve essere condannata a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione innanzi al pagina 5 di 6 Tribunale, con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande attoree.
2. condanna e a rifondere, in via solidale, a Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio che liquida come segue: Controparte_2 CP_3 euro 7.616,00 per compenso di avvocato, nonché il 15% sul compenso per spese generali, oltre a oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il 29/07/2025.
Il Giudice
Ivan Rauzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2406/2022
All'udienza del giorno 29 luglio 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per le parti attrici e : avv. Giuseppe Parente, Parte_1 Parte_2 in sostituzione dell'avv. Emanuele Ghiotto;
per la parte convenuta : avv. Francesca Pierri, in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Lorenz Steckolzer;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte autorizzate, depositate dalle parti attrici in data 19/07/2025 e dalla parte convenuta in data 08/07/2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 2406/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ivan Rauzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2406/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 e , in qualita' di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale del minore entrambi rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Emanuele Ghiotto, come da procura depositata in atti, domiciliati presso il suo studio
- parte attrice - contro
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenz Steckolzer, come da procura depositata in atti, domiciliati presso il suo studio
- parte convenuta -
e in punto: risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte attrice e Parte_1 Parte_2
“Voglia i'll.mo Tribunale adto, contrariis reiectis:
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di ex art. Controparte_2 CP_3
2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. in ordine alla causazione del sinistro in premessa e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali conseguenti allo stesso, subiti dal minore quantificati nell'importo complessivo di Euro 28.313,10, Persona_1 ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”. formulate dalla parte convenuta . Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
contrariis reiectis;
in via principale:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
2. nella denegata ipotesi di fondatezza, anche solo parziale, delle domande formulate da parte attrice, determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il grado di colpa del danneggiato, nonché dei genitori preposti alla sorveglianza e all'educazione del minore, nella causazione della lesione in oggetto e ridurre conseguentemente l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno;
pagina 2 di 6 in ogni caso:
3. condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, con il relativo aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55
(atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione di data 18/07/2022 la parte attrice conveniva in giudizio la società
[...]
per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dal minore , CP_1 Persona_1 in conseguenza del sinistro avvenuto in data 11.03.2017, su uno scivolo per bambini installato presso il rifugio OM, sito in Selva di Val Gardena (BZ) Str. Plan de Gralba n. 24 - 39048.
Con comparsa di risposta di data 22.09.2023 si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta, contestando i fatti come descritti da parte attrice e negando ogni propria responsabilità per la mancanza di prova della dinamica del sinistro, nonché del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento lesivo. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza di data 10.10.2023 veniva revocata la contumacia della parte convenuta, pronunciata all'udienza di data 15.12.2022.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e tramite l'audizione di un teste di parte attrice.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di data 29/07/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La parte attrice ha esercitato azione di risarcimento del danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051
c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per l'accoglimento della domanda risulta necessario dimostrare, con onere della prova a carico dell'attore, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, ovvero che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa.
Sul custode e convenuto grava invece l'onere di dimostrare, per andare esente da responsabilità,
l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti, di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale.
Sul punto la Corte di cassazione ha stabilito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
pagina 3 di 6 in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass.n. 12760/2024).
Il convenuto deve provare che il danno si è prodotto esclusivamente per caso fortuito o forza maggiore, che può anche consistere in un comportamento colposo del danneggiato.
Ove l'interazione avvenga con una res inerte, la responsabilità del custode è ravvisabile laddove il bene integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
3. Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'imputazione in capo alla convenuta della responsabilità per danno da cose in custodia.
In primo luogo, l'attore non ha fornito la prova della dinamica del sinistro.
La prova testimoniale assunta non ha fornito alcun riscontro, in quanto il teste di parte attrice ha espressamente ammesso di non conoscere i fatti, in quanto non presente al momento del sinistro (teste
“Non ero presente”, “Nulla so in quanto non ero presente”, “Non lo posso sapere in Tes_1 quanto non ero presente”; cfr. Verbale di prova delegata del 10.05.2024). Il teste veniva a conoscenza del fatto solo successivamente, in quanto lo stesso gli veniva riferito dal padre del minore (teste Tes_1
“La circostanza mi è stata successivamente riferita dal padre del bambino con il quale ho un
[...] rapporto amicale”; cfr. Verbale di prova delegata del 10.05.2024).
La documentazione audiovisiva prodotta (doc. 2 di parte attrice) non mostra il momento dell'asserito impatto del minore con la parte finale dello scivolo. Infatti, nella parte finale della discesa riprodotta,
l'inquadratura della registrazione si sposta in altra direzione, senza riprendere il momento esatto del sinistro. Pertanto, nemmeno tale documentazione risulta idonea a dimostrare la dinamica.
In ogni caso non è stato dimostrato in alcun modo che il video sia stato effettivamente registrato il giorno del sinistro, mentre è emerso solamente che lo scivolo inquadrato corrisponde a quello installato presso il rifugio OM (teste “Non posso dire se il video è stato fatto in data Tes_1
11.03.2017. Posso ribadire che quello è il luogo”; cfr. Verbale di prova delegata del 10.05.2024).
Allo stesso modo non è stato dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno.
4. Ad abundantiam si osserva che, anche ove si volesse ritenere provata la dinamica come descritta in atto di citazione, il comportamento del minore e dei genitori sarebbero da considerarsi comunque idonei da soli a produrre l'evento, essendosi inseriti nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra, si da risultare pertanto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, dovendosi considerare la res quale occasione e non causa del danno.
Lo scivolo che ha costituito teatro del sinistro non presentava alcuna situazione di pericolo occulto, non pagina 4 di 6 visibile o prevedibile dai genitori del minore, con l'uso dell'ordinaria diligenza.
La presenza di ghiaccio o neve sul gioco, come riscontrata nella documentazione prodotta (doc. 2 di parte attrice), risulta pienamente percepibile e visibile dagli utenti, viste anche le condizioni meteo.
Ne deriva che tali condizioni del gioco non presenterebbero comunque i requisiti di imprevedibilità, non visibilità e inevitabilità. Esse rappresentano invece le condizioni dello stato dei luoghi, come è consueto attendersi in alta montagna nella stagione invernale, pienamente visibili e prevedibili.
Tali condizioni avrebbero dovuto indurre gli attori ad una maggiore accortezza. Invece il minore e i genitori hanno deciso di utilizzare il gioco ugualmente, realizzando addirittura un video della discesa.
La discesa è inoltre avvenuta con gli scarponi da sci (circostanza non contestata dalla parte attrice e riscontrabile anche dal doc. 3 di parte attrice), ovvero delle calzature del tutto inadeguate per garantire la sicurezza ed il corretto utilizzo del gioco.
Si rileva che la responsabilità del custode è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (cd. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (cfr. Cass.n. 13681/2012). La condotta della vittima può costituire causa del sinistro, escludendo la responsabilità altrui, se la situazione di un possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. In tale caso deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass.n. 12859/2016).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento all'utilizzo di un parco giochi, ha disposto quanto segue: “In tema di responsabilità civile, l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non connota, di per sé, una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, il cui uso da parte di minori presuppone, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti, i quali devono avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che essi erano tenuti doverosamente a calcolare” (Cass.n. 12549/2022).
Le conseguenze dannose di tali condotte e la responsabilità del danno, di cui è stato chiesto il risarcimento, non possono in definitiva porsi a carico della parte convenuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte attrice soccombente deve essere condannata a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione innanzi al pagina 5 di 6 Tribunale, con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande attoree.
2. condanna e a rifondere, in via solidale, a Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio che liquida come segue: Controparte_2 CP_3 euro 7.616,00 per compenso di avvocato, nonché il 15% sul compenso per spese generali, oltre a oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il 29/07/2025.
Il Giudice
Ivan Rauzi
pagina 6 di 6