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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8434/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 13047/2023
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Palomba, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, aveva ritenuto che non CP_1
1 vi fossero infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 01.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 13047/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente ha contestato la consulenza in quanto ritenuta superficiale e scarna. Il consulente, in particolare, non avrebbe specificamente motivato le ragioni del proprio convincimento circa l'insussistenza, nel caso di specie, del requisito per la prestazione in argomento. Tale valutazione sarebbe, in ogni caso, errata in quanto il ricorrente, come dimostrato dalla documentazione in atti, soffrirebbe di forti emicranie, cervicalgia ed artrosi, patologie senz'altro incidenti sulla sua capacità di lavoro specifica.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 22.05.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “sindrome ansioso-depressiva; emicrania cronica;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
ipertrofia prostatica benigna”. 3 Nel merito, ha osservato: “Il complesso menomativo del periziando NON è di entità tale da determinare la riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa in quanto l'ipertrofia prostatica benigna e l'ipertensione arteriosa, anche per la loro entità assai modesta, non hanno alcun riflesso sull'attività svolta dall'assicurato. La sindrome ansioso- depressiva ha indubbiamente un riflesso sull'attività lavorativa ma non tale da determinare la riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa e non è di entità tale da compromettere lo svolgimento delle proprie mansioni o l'utilizzo corretto di utensili/macchine/attrezzature per le specifiche lavorazioni, pregiudicando in minima parte le attività motorie che possono essere praticate in corso di attività lavorativa simile a quella svolta dall'appellante. Pertanto, il complesso menomativo del sig.
non determina la riduzione a meno di 1/3 della capacità Parte_1
lavorativa, in modo permanente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
per cui non sussiste il requisito biologico previsto dalla legge 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, pur dando atto della presenza di diverse patologie, tra cui l'emicrania, che si riflettono sull'attività lavorativa da questi svolta, ha espressamente escluso che le stesse siano di gravità tale da ridurne la capacità lavorativa a meno di
1/3. Con riguardo alle ulteriori affezioni citate dall'opponente (cervicalgia ed artosi), poi, deve evidenziarsi che l'opponente non ha citato la documentazione medica che ne attesterebbe la sussistenza, né ha allegato in che modo e misura comprometterebbero lo svolgimento delle proprie specifiche mansioni.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. 4 Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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