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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Spina (C.F. ) e Teresa Ciriaco (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio della seconda in Roma, Piazza Pio XI, 13, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i.
- attore, opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._4
Guerrato Trissino (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Vicenza, Stradella San Giacomo, 29, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- convenuta, opposta –
OGGETTO: opposizione a d.i./assegno di mantenimento
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025 l'attore precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive e, quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adìto, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti,
- nel merito, rigettare la domanda ex adverso proposta, siccome inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni sopraesposte, nonché in via definitiva, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1995/2023 del 31.10.2023 (R.G. 5301/23);
- condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze, oltre che per rimborso spese
pagina 1 di 9 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
La convenuta precisava le conclusioni come da foglio di p.c. e, quindi:
“ In via preliminare di rito
- Dichiarare l'inammissibilità per tardività e comunque la irrilevanza dei documenti 19 e 20 ex adverso dimessi con note conclusive del 5.9.2025; nel merito:
--dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'opposizione perché infondata e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1995/2023 del 31.10.2023 emesso dal Tribunale di Vicenza;
--dichiarare inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le istanze formulate anche in via subordinata dall'opponente;
In via subordinata nel merito:
--comunque accertato e dichiarato che, per i titoli e per le ragioni suesposte, l'attore è debitore nei confronti della convenuta della somma ingiunta, condannarlo al pagamento di €30.611,04 in linea capitale, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria, se dovuta, dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria così come liquidate dal Tribunale di
Vicenza.
In ogni caso con vittoria di spese anche in relazione alla presente fase di opposizione.
Considerata la generale condotta processuale del Sig. che: Pt_1
-- non ha reso l'interpello cui era stato chiamato, non presentandosi all'udienza all'uopo fissata senza alcuna giustificazione;
--ha prodotto documentazione inammissibile in sede di comparsa conclusionale (già definito e
“chiuso” il thema decidendum) e
--che ha sfacciatamente eccepito l'inattendibilità dei testi della RA , pur avendoli egli CP_1 medesimo citati ed escussi;
se ne chiede la condanna, ai sensi degli artt. 96 e 116 c.p.c., al pagamento della somma di €3.000 o anche della diversa maggiore somma che il tribunale riterrà adeguata ed equitativamente determinata.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1995/2023 emesso il
31.10.2023, pubblicato in pari data, con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ordinato di pagare in favore della la somma di € 30.611,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale quota CP_1
pagina 2 di 9 delle spese di mantenimento straordinarie per la figlia essendo il convenuto tenuto, giusto Per_1 decreto di omologa della separazione consensuale del 10/14.12.2020, a contribuire “nella misura del
70% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive affrontande in favore della figlia;
sono espressamente comprese, in quanto concordate tra i genitori le spese Per_1 relative allo sci, sport che pratica sin da piccola e che continuerà a praticare;
le ulteriori Per_1 voci di spesa come individuate e parimenti disciplinate, secondo le disposizioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, da intendersi qui richiamato […]”.
Nell'agire in via monitoria la riferiva di aver corrisposto, per l'intero, le seguenti spese: “ la CP_1 iscrizione scolastica as 21/22 per € 1.002,05 (doc.10); -il corso per l'esame di inglese sostenuto da
per € 210,00 […] (doc.11); -le due rate del servizio di trasporto periodo 3.9.21 – 7.1.22 per Per_1
€3.779,10 (doc. 12); - le 2 rate relative alla retta scolastica per l'anno scolastico 2021-22 per
€5.877,00 ciascuna rispettivamente del 31.7.21 e 7.1.22 (doc.13) e così complessivamente €11.754 in ragione annua (doc.13); - il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 per €3.801,20
(doc.14) -la iscrizione all'anno scolastico 2022/23 e la retta scolastica per l'anno 2022/2023 per complessivi €12.752,05 (doc.15); -la iscrizione agli esami di fine corso studio (10° anno) per €1072,00
(doc.15-bis) e l'iscrizione agli esami di lingua Goethe inst. – 1°° anno per €77,00 (doc.15-ter); - la iscrizione all'anno scolastico 2023/24 e la retta scolastica per l'anno 2023/2024 per complessivi
€7.127,05 (doc.16) la seconda rata scadendo il 7.1.24 p.v e non essendo ancora stata pagata;
- il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024 per €1.900,60 (doc.17) scadendo la seconda rata il 7.1.24 e non essendo ancora stata pagata;
per quanto attiene alla salute della figlia : n. 2 Per_1 fatture per le cure odontostomatologiche effettuate in favore di dalla madre e pari ad €55 Per_1
(fattura 150 del 10.1.22) sub doc. 18) e fattura n. 3613 del 4.4.22 per €200 sub doc.19)” per complessivi € 43.730,05, di cui il 70% a carico del padre.
A sostegno dell'opposizione riassunto il complesso contenzioso in essere con la , Pt_1 CP_1 premetteva di aver espresso il 30.8.2021, tramite il legale, il suo dissenso all'iscrizione della figlia alla scuola privata e che le sue condizioni economiche sarebbero nelle more cambiate, non essendo più
Presidente del Cda della società di famiglia della moglie. Tanto premesso, a sostegno della sua opposizione:
(i) eccepiva l'improcedibilità dell'azione monitoria, per mancato esperimento della convenzione di negoziazione ex d.l. 132/2014;
(ii) contestava il credito nell'an.
Riepilogato il contesto in cui intervenne la separazione, deduceva che in costanza di matrimonio fosse stato relegato ad una posizione marginale nelle scelte di vita domestica, ivi comprese le decisioni circa pagina 3 di 9 l'educazione della figlia. Osservava che la moglie, di famiglia facoltosa, avesse optato per una scuola privata internazionale, mentre il di estrazione popolare, avrebbe preferito un percorso in una Pt_1 scuola pubblica. Deduceva pertanto di non aver potuto compiere scelte e/o azioni in alcun ambito della vita della figlia, soggetta al completo controllo materno. Eccepiva che la ricorrente non avesse dato prova della manifestazione del consenso di esso attore all'iscrizione della figlia all'istituto private
English International School of PA (essendo irrilevanti le comunicazioni prodotte unitamente al ricorso per d.i. e non potendosi desumere il consenso dalle fatture emesse dall' ) e che egli – CP_2 oltre all'inviare la mail del 30.8.2021 – avesse in vario modo manifestato il proprio dissenso;
(iii) contestava la pretesa nel quantum. Deduceva che le fatture allegate in sede di ricorso per d.i. non riportassero analiticamente le singole voci di spesa, il che precluderebbe di comprendere se esse si riferiscano o meno nelle spese straordinarie, osservando sul punto che spese di mensa e trasporto dovrebbero intendersi ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento;
deduceva altresì che ai sensi dell'art. 34 del Protocollo Famiglia del Tribunale non sono suscettibili di rimborso le spese che
“rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante […]”, come nel caso di specie e che la moglie avesse chiesto il rimborso di spese future;
(iv) eccepiva, in subordine, che la somma azionata in via monitoria avrebbe dovuto essere decurtata delle spese successive al dissenso manifestato in data 30.8.2021;
(v) deduceva la sussistenza di un controcredito, per € 20.000,00, che l'opposta si era impegnata a corrispondere in forza dell'art. 9 dell'accordo omologato, da doversi portare in compensazione.
Si costituiva l'opposta, contestando integralmente la ricostruzione in fatto e diritto dei rapporti coniugali dell'attore e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, articolando istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della p.e. al d.i. opposto. Con decreto ex art. 171ter c.p.c., la decisione su detta istanza veniva riservata alla prima udienza, differita al 10.9.2024. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 10.9.2024 le parti insistevano sulle proprie richieste. Con ordinanza dell'11.9.2024 veniva concessa la p.e. ed ammesse alcune istanze di prova orale, tra cui la richiesta di interrogatorio formale dell'attore, articolata dalla convenuta, fissandosi per l'assunzione l'udienza dell'11.12.2024. A detta udienza non compariva e venivano escussi i testi e Pt_1 Tes_1 Tes_2
per parte convenuta. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per Tes_3
p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 17.9.2025, assegnandosi termine per note conclusive, depositate dalle parti. All'udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità della produzione dei documenti allegati alle note conclusive dall'attore, articolata dalla convenuta, è infondata, trattandosi di documenti di formazione successiva pagina 4 di 9 all'udienza dell'11.12.2024 e che dunque ben potevano essere allegati alle note dall'attore; trattasi, ad ogni modo, di documenti irrilevanti, perché tesi al più a dimostrare la condizione patrimoniale del all'attualità, non significative per le ragioni di cui si dirà. Pt_1
3. Si possono esaminare i vari motivi di opposizione.
3.1. L'eccezione di improcedibilità è infondata, posto che ex art. 3, co. 3, d.l. 132/2014 la disposizione di cui al co. 1 della stessa norma (che prevede l'esperimento, quale condizione di procedibilità della domanda, il procedimento di negoziazione assistita) non si applica “: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
3.2. Anche il secondo e quarto motivo di opposizione sono infondati. Essi si basano sull'asserita mancanza del consenso dato dal all'iscrizione all'istituto privato English International School Pt_1 of PA: l'attore in particolare ha dedotto – invero alquanto contraddittoriamente – che non avrebbe dato ab origine l'assenso; in secondo luogo, che comunque lo avrebbe revocato.
Può osservarsi, a livello generale, che “In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3,
c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. Sez. VI, ord. n. 15240 del 12/6/2018).
Nel caso di specie, l'accordo tra le parti che regolava il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia nel periodo cui si riferiscono gli esborsi azionati in via monitoria (cfr. doc. 1 monitorio, art. 8 delle condizioni) faceva riferimento al Protocollo dell'intestato Tribunale (doc. 7 monitorio), il cui art. 35, lett. b) prevede quali spese non ricomprese nel mantenimento mensile ordinario, necessitanti un preventivo accordo le imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori.
Rilevato che nel caso di specie il protocollo richiamato dalle parti prevedeva un assenso del coniuge alla scelta, deve ricordarsi che, a livello generale “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con
l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. Sez. I, ord. n. 5059 del pagina 5 di 9 24/2/2021).
Tanto premesso deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, nel corso del giudizio è stata fornita prova del suo originario consenso all'istituto privato di cui si discute.
Tale prova è stata fornita anzitutto in via documentale dall'attrice (docc. 2–4 del fascicolo monitorio: trattasi in particolare della mail indirizzata anche al dall'Istituto il 28.1.2021 con cui la scuola Pt_1 riferiva di aver valutato “la vostra richiesta di ingresso per al prossimo anno scolastico” - il Per_1
2021/2022 - comunicando gli esiti delle prove di selezione della figlia e l'ulteriore documentazione che sarebbe risultata necessaria per formalizzare l'iscrizione – doc. 2; successivi scambi di messaggi tra e la , con cui la seconda gli chiedeva i documenti necessari – doc. 3; e una mail, del Pt_1 CP_1 febbraio 2021, diretta anche al e relativa alla scelta delle materie per l'anno scolastico venturo Pt_1
– doc. 4).
La circostanza che il padre avesse dato il proprio assenso all'iscrizione può dirsi provata anche dall'esito delle prove orali: in particolare, la teste , amica di famiglia della cui attendibilità non Tes_2
v'è ragione di dubitare, ha confermato che – che pacificamente in precedenza era iscritta Per_1 presso diversa scuola privata – avesse rappresentato ai genitori di voler proseguire gli studi presso scuole internazionali nel 2020 (risp. a cap. 2); che il padre e la madre la avessero accompagnata nella primavera del 2020 presso altre scuole internazionali (cap. 3, 4) e che la madre la avesse accompagnata ad inizio 2021 presso l'istituto poi prescelto dalla ragazza (capp. 4-6).
Deve poi osservarsi che l'attore non è comparso, senza giustificazione, a rendere l'interrogatorio formale. Si ricorda che “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 9436 del 18/4/2018).
Si osserva che tra i vari capitoli diretti all'attore ve ne era uno specificamente destinato a dimostrare la volontà di entrambi i genitori di iscrivere la ragazza all'Istituto di cui si discute (7) Vero che alfine
sceglieva la scuola di Padova e lo comunicava ai genitori i quali procedevano alla sua Per_1 iscrizione come da documenti sub 17) che si rammostrano?). Anche dalla mancata comparizione del
– considerati i documenti di cui si è detto, la circostanza che già seguiva, in Pt_1 Per_1 precedenza, un percorso di studio privatistico/internazionale e la testimonianza della – può Tes_2 ritenersi provato che l'attore avesse manifestato il proprio consenso alle scelte educative della figlia e anzi le condividesse pienamente, tanto da portarla a visitare istituti dal piano formativo analogo. ha dedotto tuttavia che avrebbe poi manifestato, in un secondo momento, detto dissenso, Pt_1
pagina 6 di 9 producendo a supporto di tale prospettazione una comunicazione inviata dal proprio precedente difensore a quello della il 30.8.2021 (doc. 4). Ha sostanzialmente assunto che tale elemento CP_1 comproverebbe il proprio dissenso originario o comunque sopravvenuto, con conseguente non debenza delle spese (maturate, quanto a quelle azionate in questa sede, con riferimento agli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024).
Può osservarsi che in realtà tale comunicazione – proveniente da un soggetto di parte - non è utile a contrastare la prova che il non avesse manifestato in origine il consenso. Nella e-mail non Pt_1 emergono poi in ogni caso validi motivi di dissenso, facendo la stessa genericamente riferimento alla predilizione del per un istituto pubblico, in realtà smentita dalla dimostrata condotta Pt_1 dell'attore, che era anzi ben convinto della scelta privatistica, tanto da accompagnare la figlia in vari istituti.
La comunicazione è poi tardiva, venendo inviata a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, ad iscrizione ormai avvenuta da mesi, sicché senz'altro non potrebbe giustificare la non debenza per le spese per l'anno 2021/2022.
Quanto agli anni a seguire, può anzitutto osservarsi che non ha dimostrato di aver Pt_1 ulteriormente manifestato, apertamente, un dissenso all'iscrizione di alla English School of Per_1
PA, anche per le annate scolastiche successive o di averlo fatto comunque in tempo utile ad individuare una diversa soluzione educativa per la ragazza, coerente con la sua esperienza pregressa.
Al di là di tale considerazione – che ha portata assorbente –, anche a voler considerare che con la comunicazione del 30.8.2021 il avesse inteso manifestare il proprio dissenso all'iscrizione Pt_1 della ragazza anche per gli anni successivi, può rilevarsi, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali di cui si è detto, che dagli elementi forniti e considerato il contesto sociale e familiare, le spese sono rispondenti all'interesse della minore: ciò perché la famiglia, prima della separazione, aveva senz'altro un elevato tenore di vita e perché la ragazza aveva già pacificamente seguito un percorso privatistico con indirizzo internazionale, nei precedenti anni scolastici.
Quanto all'ammontare della spesa, il non ha fornito in questa sede elementi specifici relativi Pt_1 alla propria posizione patrimoniale e reddituale, utili a dimostrare la sopravvenuta insostenibilità dell'esborso – in comparazione con il momento in cui diede l'assenso– nel periodo cui si riferiscono le spese azionate in via monitoria. si è infatti limitato a produrre copia dell'ordinanza ex art. Pt_1
473bis.22 c.p.c. emessa nel giudizio di divorzio (doc. 13, allegato a seconda 171ter c.p.c.) e con cui in tale sede furono parzialmente riviste le condizioni originariamente concordata dalle parti: detto provvedimento, risalente all'8.7.2024, dà infatti sommariamente atto – in ragione della fase processuale in cui è stato emesso – di una evoluzione in peius delle condizioni del facendo tuttavia Pt_1
pagina 7 di 9 riferimento alle sue condizioni reddituali/patrimoniali per come valutate in detto periodo (e quindi, al luglio 2024, epoca successiva al periodo cui si riferiscono le spese azionate in via monitoria – da ricondursi da ultimo, quanto alle più recenti, al momento dell'iscrizione all'anno 2023/2024 e, dunque, alla tarda estate 2023).
3.3. Anche il terzo motivo di opposizione, concernente il quantum, è infondato. Le contestazioni circa le fatture sono generiche, essendo ben specificate nelle stesse le causali. L'ulteriore rilievo dell'attore per cui gli esborsi per spese di mensa e trasporto sarebbero già ricompresi nel mantenimento ordinario non è condivisibile. Ai sensi dell'art. 33 del Protocollo le spese di mensa devono ritenersi ricomprese nel mantenimento ordinario unicamente se relative ad istituto pubblico, dal che emerge la ricomprensione delle stesse nelle straordinarie in caso di iscrizione a scuola privata;
analogo discorso per le spese di trasporto.
L'attore aveva poi contestato, genericamente (citazione, pag. 2) che la avesse richiesto il CP_1 rimborso di spese future. Il rilievo è stato compiutamente contrastato dalla convenuta che ha dimostrato
(cfr. pag. 19 comparsa, docc. 16/17 monitorio e 21 merito) di aver richiesto il rimborso solo di quote di rette/spese già esigibili dalla scuola, al momento della proposizione del ricorso per d.i.
3.4. Anche l'ultimo motivo, relativo alla sussistenza di un controcredito del da portare in Pt_1 compensazione, è infondato. La ha infatti provato che aveva nelle more già azionato il CP_1 Pt_1 diverso credito in separata sede, credito saldato dalla convenuta opposta (docc. 10bis, 11 ). CP_1
4. Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va quindi rigettata integralmente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli
1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022), in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento
(individuato in relazione al valore della causa in quello tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 ex D.M.
55/2014), applicati ai medi, ad eccezione della fase istruttoria, per cui, stante la ridotta attività svolta, si applica un importo intermedio tra minimi e medi. I compensi vengono quindi così liquidati: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.100,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 6.910,00 oltre accessori.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore deve essere rigettata, non integrando le ragioni indicate dalla convenuta dei presupposti per l'applicazione di detta disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) rigetta l'opposizione proposta da e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 8 di 9 1995/2023, emesso in data 31.10.2023 su istanza di;
Controparte_1
(ii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio di opposizione in Parte_1 favore di , liquidate in € 6.910,00, oltre accessori come per legge;
Controparte_1
(iii) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore, articolata dalla convenuta.
Vicenza, 18 settembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Spina (C.F. ) e Teresa Ciriaco (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio della seconda in Roma, Piazza Pio XI, 13, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i.
- attore, opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._4
Guerrato Trissino (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Vicenza, Stradella San Giacomo, 29, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- convenuta, opposta –
OGGETTO: opposizione a d.i./assegno di mantenimento
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025 l'attore precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive e, quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adìto, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti,
- nel merito, rigettare la domanda ex adverso proposta, siccome inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni sopraesposte, nonché in via definitiva, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1995/2023 del 31.10.2023 (R.G. 5301/23);
- condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze, oltre che per rimborso spese
pagina 1 di 9 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
La convenuta precisava le conclusioni come da foglio di p.c. e, quindi:
“ In via preliminare di rito
- Dichiarare l'inammissibilità per tardività e comunque la irrilevanza dei documenti 19 e 20 ex adverso dimessi con note conclusive del 5.9.2025; nel merito:
--dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'opposizione perché infondata e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1995/2023 del 31.10.2023 emesso dal Tribunale di Vicenza;
--dichiarare inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le istanze formulate anche in via subordinata dall'opponente;
In via subordinata nel merito:
--comunque accertato e dichiarato che, per i titoli e per le ragioni suesposte, l'attore è debitore nei confronti della convenuta della somma ingiunta, condannarlo al pagamento di €30.611,04 in linea capitale, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria, se dovuta, dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria così come liquidate dal Tribunale di
Vicenza.
In ogni caso con vittoria di spese anche in relazione alla presente fase di opposizione.
Considerata la generale condotta processuale del Sig. che: Pt_1
-- non ha reso l'interpello cui era stato chiamato, non presentandosi all'udienza all'uopo fissata senza alcuna giustificazione;
--ha prodotto documentazione inammissibile in sede di comparsa conclusionale (già definito e
“chiuso” il thema decidendum) e
--che ha sfacciatamente eccepito l'inattendibilità dei testi della RA , pur avendoli egli CP_1 medesimo citati ed escussi;
se ne chiede la condanna, ai sensi degli artt. 96 e 116 c.p.c., al pagamento della somma di €3.000 o anche della diversa maggiore somma che il tribunale riterrà adeguata ed equitativamente determinata.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1995/2023 emesso il
31.10.2023, pubblicato in pari data, con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ordinato di pagare in favore della la somma di € 30.611,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale quota CP_1
pagina 2 di 9 delle spese di mantenimento straordinarie per la figlia essendo il convenuto tenuto, giusto Per_1 decreto di omologa della separazione consensuale del 10/14.12.2020, a contribuire “nella misura del
70% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive affrontande in favore della figlia;
sono espressamente comprese, in quanto concordate tra i genitori le spese Per_1 relative allo sci, sport che pratica sin da piccola e che continuerà a praticare;
le ulteriori Per_1 voci di spesa come individuate e parimenti disciplinate, secondo le disposizioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, da intendersi qui richiamato […]”.
Nell'agire in via monitoria la riferiva di aver corrisposto, per l'intero, le seguenti spese: “ la CP_1 iscrizione scolastica as 21/22 per € 1.002,05 (doc.10); -il corso per l'esame di inglese sostenuto da
per € 210,00 […] (doc.11); -le due rate del servizio di trasporto periodo 3.9.21 – 7.1.22 per Per_1
€3.779,10 (doc. 12); - le 2 rate relative alla retta scolastica per l'anno scolastico 2021-22 per
€5.877,00 ciascuna rispettivamente del 31.7.21 e 7.1.22 (doc.13) e così complessivamente €11.754 in ragione annua (doc.13); - il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 per €3.801,20
(doc.14) -la iscrizione all'anno scolastico 2022/23 e la retta scolastica per l'anno 2022/2023 per complessivi €12.752,05 (doc.15); -la iscrizione agli esami di fine corso studio (10° anno) per €1072,00
(doc.15-bis) e l'iscrizione agli esami di lingua Goethe inst. – 1°° anno per €77,00 (doc.15-ter); - la iscrizione all'anno scolastico 2023/24 e la retta scolastica per l'anno 2023/2024 per complessivi
€7.127,05 (doc.16) la seconda rata scadendo il 7.1.24 p.v e non essendo ancora stata pagata;
- il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024 per €1.900,60 (doc.17) scadendo la seconda rata il 7.1.24 e non essendo ancora stata pagata;
per quanto attiene alla salute della figlia : n. 2 Per_1 fatture per le cure odontostomatologiche effettuate in favore di dalla madre e pari ad €55 Per_1
(fattura 150 del 10.1.22) sub doc. 18) e fattura n. 3613 del 4.4.22 per €200 sub doc.19)” per complessivi € 43.730,05, di cui il 70% a carico del padre.
A sostegno dell'opposizione riassunto il complesso contenzioso in essere con la , Pt_1 CP_1 premetteva di aver espresso il 30.8.2021, tramite il legale, il suo dissenso all'iscrizione della figlia alla scuola privata e che le sue condizioni economiche sarebbero nelle more cambiate, non essendo più
Presidente del Cda della società di famiglia della moglie. Tanto premesso, a sostegno della sua opposizione:
(i) eccepiva l'improcedibilità dell'azione monitoria, per mancato esperimento della convenzione di negoziazione ex d.l. 132/2014;
(ii) contestava il credito nell'an.
Riepilogato il contesto in cui intervenne la separazione, deduceva che in costanza di matrimonio fosse stato relegato ad una posizione marginale nelle scelte di vita domestica, ivi comprese le decisioni circa pagina 3 di 9 l'educazione della figlia. Osservava che la moglie, di famiglia facoltosa, avesse optato per una scuola privata internazionale, mentre il di estrazione popolare, avrebbe preferito un percorso in una Pt_1 scuola pubblica. Deduceva pertanto di non aver potuto compiere scelte e/o azioni in alcun ambito della vita della figlia, soggetta al completo controllo materno. Eccepiva che la ricorrente non avesse dato prova della manifestazione del consenso di esso attore all'iscrizione della figlia all'istituto private
English International School of PA (essendo irrilevanti le comunicazioni prodotte unitamente al ricorso per d.i. e non potendosi desumere il consenso dalle fatture emesse dall' ) e che egli – CP_2 oltre all'inviare la mail del 30.8.2021 – avesse in vario modo manifestato il proprio dissenso;
(iii) contestava la pretesa nel quantum. Deduceva che le fatture allegate in sede di ricorso per d.i. non riportassero analiticamente le singole voci di spesa, il che precluderebbe di comprendere se esse si riferiscano o meno nelle spese straordinarie, osservando sul punto che spese di mensa e trasporto dovrebbero intendersi ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento;
deduceva altresì che ai sensi dell'art. 34 del Protocollo Famiglia del Tribunale non sono suscettibili di rimborso le spese che
“rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante […]”, come nel caso di specie e che la moglie avesse chiesto il rimborso di spese future;
(iv) eccepiva, in subordine, che la somma azionata in via monitoria avrebbe dovuto essere decurtata delle spese successive al dissenso manifestato in data 30.8.2021;
(v) deduceva la sussistenza di un controcredito, per € 20.000,00, che l'opposta si era impegnata a corrispondere in forza dell'art. 9 dell'accordo omologato, da doversi portare in compensazione.
Si costituiva l'opposta, contestando integralmente la ricostruzione in fatto e diritto dei rapporti coniugali dell'attore e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, articolando istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della p.e. al d.i. opposto. Con decreto ex art. 171ter c.p.c., la decisione su detta istanza veniva riservata alla prima udienza, differita al 10.9.2024. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 10.9.2024 le parti insistevano sulle proprie richieste. Con ordinanza dell'11.9.2024 veniva concessa la p.e. ed ammesse alcune istanze di prova orale, tra cui la richiesta di interrogatorio formale dell'attore, articolata dalla convenuta, fissandosi per l'assunzione l'udienza dell'11.12.2024. A detta udienza non compariva e venivano escussi i testi e Pt_1 Tes_1 Tes_2
per parte convenuta. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per Tes_3
p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 17.9.2025, assegnandosi termine per note conclusive, depositate dalle parti. All'udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità della produzione dei documenti allegati alle note conclusive dall'attore, articolata dalla convenuta, è infondata, trattandosi di documenti di formazione successiva pagina 4 di 9 all'udienza dell'11.12.2024 e che dunque ben potevano essere allegati alle note dall'attore; trattasi, ad ogni modo, di documenti irrilevanti, perché tesi al più a dimostrare la condizione patrimoniale del all'attualità, non significative per le ragioni di cui si dirà. Pt_1
3. Si possono esaminare i vari motivi di opposizione.
3.1. L'eccezione di improcedibilità è infondata, posto che ex art. 3, co. 3, d.l. 132/2014 la disposizione di cui al co. 1 della stessa norma (che prevede l'esperimento, quale condizione di procedibilità della domanda, il procedimento di negoziazione assistita) non si applica “: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
3.2. Anche il secondo e quarto motivo di opposizione sono infondati. Essi si basano sull'asserita mancanza del consenso dato dal all'iscrizione all'istituto privato English International School Pt_1 of PA: l'attore in particolare ha dedotto – invero alquanto contraddittoriamente – che non avrebbe dato ab origine l'assenso; in secondo luogo, che comunque lo avrebbe revocato.
Può osservarsi, a livello generale, che “In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3,
c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. Sez. VI, ord. n. 15240 del 12/6/2018).
Nel caso di specie, l'accordo tra le parti che regolava il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia nel periodo cui si riferiscono gli esborsi azionati in via monitoria (cfr. doc. 1 monitorio, art. 8 delle condizioni) faceva riferimento al Protocollo dell'intestato Tribunale (doc. 7 monitorio), il cui art. 35, lett. b) prevede quali spese non ricomprese nel mantenimento mensile ordinario, necessitanti un preventivo accordo le imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori.
Rilevato che nel caso di specie il protocollo richiamato dalle parti prevedeva un assenso del coniuge alla scelta, deve ricordarsi che, a livello generale “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con
l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. Sez. I, ord. n. 5059 del pagina 5 di 9 24/2/2021).
Tanto premesso deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, nel corso del giudizio è stata fornita prova del suo originario consenso all'istituto privato di cui si discute.
Tale prova è stata fornita anzitutto in via documentale dall'attrice (docc. 2–4 del fascicolo monitorio: trattasi in particolare della mail indirizzata anche al dall'Istituto il 28.1.2021 con cui la scuola Pt_1 riferiva di aver valutato “la vostra richiesta di ingresso per al prossimo anno scolastico” - il Per_1
2021/2022 - comunicando gli esiti delle prove di selezione della figlia e l'ulteriore documentazione che sarebbe risultata necessaria per formalizzare l'iscrizione – doc. 2; successivi scambi di messaggi tra e la , con cui la seconda gli chiedeva i documenti necessari – doc. 3; e una mail, del Pt_1 CP_1 febbraio 2021, diretta anche al e relativa alla scelta delle materie per l'anno scolastico venturo Pt_1
– doc. 4).
La circostanza che il padre avesse dato il proprio assenso all'iscrizione può dirsi provata anche dall'esito delle prove orali: in particolare, la teste , amica di famiglia della cui attendibilità non Tes_2
v'è ragione di dubitare, ha confermato che – che pacificamente in precedenza era iscritta Per_1 presso diversa scuola privata – avesse rappresentato ai genitori di voler proseguire gli studi presso scuole internazionali nel 2020 (risp. a cap. 2); che il padre e la madre la avessero accompagnata nella primavera del 2020 presso altre scuole internazionali (cap. 3, 4) e che la madre la avesse accompagnata ad inizio 2021 presso l'istituto poi prescelto dalla ragazza (capp. 4-6).
Deve poi osservarsi che l'attore non è comparso, senza giustificazione, a rendere l'interrogatorio formale. Si ricorda che “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 9436 del 18/4/2018).
Si osserva che tra i vari capitoli diretti all'attore ve ne era uno specificamente destinato a dimostrare la volontà di entrambi i genitori di iscrivere la ragazza all'Istituto di cui si discute (7) Vero che alfine
sceglieva la scuola di Padova e lo comunicava ai genitori i quali procedevano alla sua Per_1 iscrizione come da documenti sub 17) che si rammostrano?). Anche dalla mancata comparizione del
– considerati i documenti di cui si è detto, la circostanza che già seguiva, in Pt_1 Per_1 precedenza, un percorso di studio privatistico/internazionale e la testimonianza della – può Tes_2 ritenersi provato che l'attore avesse manifestato il proprio consenso alle scelte educative della figlia e anzi le condividesse pienamente, tanto da portarla a visitare istituti dal piano formativo analogo. ha dedotto tuttavia che avrebbe poi manifestato, in un secondo momento, detto dissenso, Pt_1
pagina 6 di 9 producendo a supporto di tale prospettazione una comunicazione inviata dal proprio precedente difensore a quello della il 30.8.2021 (doc. 4). Ha sostanzialmente assunto che tale elemento CP_1 comproverebbe il proprio dissenso originario o comunque sopravvenuto, con conseguente non debenza delle spese (maturate, quanto a quelle azionate in questa sede, con riferimento agli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024).
Può osservarsi che in realtà tale comunicazione – proveniente da un soggetto di parte - non è utile a contrastare la prova che il non avesse manifestato in origine il consenso. Nella e-mail non Pt_1 emergono poi in ogni caso validi motivi di dissenso, facendo la stessa genericamente riferimento alla predilizione del per un istituto pubblico, in realtà smentita dalla dimostrata condotta Pt_1 dell'attore, che era anzi ben convinto della scelta privatistica, tanto da accompagnare la figlia in vari istituti.
La comunicazione è poi tardiva, venendo inviata a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, ad iscrizione ormai avvenuta da mesi, sicché senz'altro non potrebbe giustificare la non debenza per le spese per l'anno 2021/2022.
Quanto agli anni a seguire, può anzitutto osservarsi che non ha dimostrato di aver Pt_1 ulteriormente manifestato, apertamente, un dissenso all'iscrizione di alla English School of Per_1
PA, anche per le annate scolastiche successive o di averlo fatto comunque in tempo utile ad individuare una diversa soluzione educativa per la ragazza, coerente con la sua esperienza pregressa.
Al di là di tale considerazione – che ha portata assorbente –, anche a voler considerare che con la comunicazione del 30.8.2021 il avesse inteso manifestare il proprio dissenso all'iscrizione Pt_1 della ragazza anche per gli anni successivi, può rilevarsi, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali di cui si è detto, che dagli elementi forniti e considerato il contesto sociale e familiare, le spese sono rispondenti all'interesse della minore: ciò perché la famiglia, prima della separazione, aveva senz'altro un elevato tenore di vita e perché la ragazza aveva già pacificamente seguito un percorso privatistico con indirizzo internazionale, nei precedenti anni scolastici.
Quanto all'ammontare della spesa, il non ha fornito in questa sede elementi specifici relativi Pt_1 alla propria posizione patrimoniale e reddituale, utili a dimostrare la sopravvenuta insostenibilità dell'esborso – in comparazione con il momento in cui diede l'assenso– nel periodo cui si riferiscono le spese azionate in via monitoria. si è infatti limitato a produrre copia dell'ordinanza ex art. Pt_1
473bis.22 c.p.c. emessa nel giudizio di divorzio (doc. 13, allegato a seconda 171ter c.p.c.) e con cui in tale sede furono parzialmente riviste le condizioni originariamente concordata dalle parti: detto provvedimento, risalente all'8.7.2024, dà infatti sommariamente atto – in ragione della fase processuale in cui è stato emesso – di una evoluzione in peius delle condizioni del facendo tuttavia Pt_1
pagina 7 di 9 riferimento alle sue condizioni reddituali/patrimoniali per come valutate in detto periodo (e quindi, al luglio 2024, epoca successiva al periodo cui si riferiscono le spese azionate in via monitoria – da ricondursi da ultimo, quanto alle più recenti, al momento dell'iscrizione all'anno 2023/2024 e, dunque, alla tarda estate 2023).
3.3. Anche il terzo motivo di opposizione, concernente il quantum, è infondato. Le contestazioni circa le fatture sono generiche, essendo ben specificate nelle stesse le causali. L'ulteriore rilievo dell'attore per cui gli esborsi per spese di mensa e trasporto sarebbero già ricompresi nel mantenimento ordinario non è condivisibile. Ai sensi dell'art. 33 del Protocollo le spese di mensa devono ritenersi ricomprese nel mantenimento ordinario unicamente se relative ad istituto pubblico, dal che emerge la ricomprensione delle stesse nelle straordinarie in caso di iscrizione a scuola privata;
analogo discorso per le spese di trasporto.
L'attore aveva poi contestato, genericamente (citazione, pag. 2) che la avesse richiesto il CP_1 rimborso di spese future. Il rilievo è stato compiutamente contrastato dalla convenuta che ha dimostrato
(cfr. pag. 19 comparsa, docc. 16/17 monitorio e 21 merito) di aver richiesto il rimborso solo di quote di rette/spese già esigibili dalla scuola, al momento della proposizione del ricorso per d.i.
3.4. Anche l'ultimo motivo, relativo alla sussistenza di un controcredito del da portare in Pt_1 compensazione, è infondato. La ha infatti provato che aveva nelle more già azionato il CP_1 Pt_1 diverso credito in separata sede, credito saldato dalla convenuta opposta (docc. 10bis, 11 ). CP_1
4. Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va quindi rigettata integralmente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli
1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022), in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento
(individuato in relazione al valore della causa in quello tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 ex D.M.
55/2014), applicati ai medi, ad eccezione della fase istruttoria, per cui, stante la ridotta attività svolta, si applica un importo intermedio tra minimi e medi. I compensi vengono quindi così liquidati: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.100,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 6.910,00 oltre accessori.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore deve essere rigettata, non integrando le ragioni indicate dalla convenuta dei presupposti per l'applicazione di detta disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) rigetta l'opposizione proposta da e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 8 di 9 1995/2023, emesso in data 31.10.2023 su istanza di;
Controparte_1
(ii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio di opposizione in Parte_1 favore di , liquidate in € 6.910,00, oltre accessori come per legge;
Controparte_1
(iii) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore, articolata dalla convenuta.
Vicenza, 18 settembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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