Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , A 1 O I P 9 Z REPUBBLICA ITALIANA 9 I A 1 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE01 965./02 D - R 1 T 1 E S - I C 1 G I 2 E D . R L U A I 9 D G 3 Oggetto E E E T 6 N N E Giudizio secondo . 4 SEZIONE TERZA CIVILE S T . E T equità. S I T ( Vizio di motivazione R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22434/98 PresidenteDott. Gaetano NICASTRO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere 4845 Cron. Rep. Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. MA Margherita CHIARINI - Rel. Consigliere Ud. 02/10/01 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato VERRECCHIA OSVALDO, difeso dall'avvocato RAVIELE ELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IC AR IS, EC ES;
intimati avverso la sentenza n. 301/98 del Giudice di pace di CASSINO, emessa il 2/11/98, depositata il 10/11/98; 2001 RG.336/98; 1685 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. MA Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso 聘 per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 18 febbraio 1998 CC MA IS conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Cassino VI FA e IN LE chiedendone la condanna in solido al pagamento di £.
1.237.700 a titolo di rimborso del compenso corrispo- sto al C.T.U. -nominato in altro procedimento da essa stessa promosso nei confronti degli stessi convenuti, pendente dinanzi al Tribunale di Cassino (R.G. 773/1990) - per le quote poste dal G.I. a loro cari- che non le avevano pagate, sì che il predetto CO, C.T.U. ne aveva intimato a lei il pagamento, con precetto per complessive £.1.213.140, a cui dovevano ぬ aggiungersi £. 11.000 per spese di vaglia postale del 30 luglio 1997. Si costituiva soltanto il VI deducendo: a) il giudice di quel procedimento aveva posto il com- penso, pari in totale a £ 1.183.740, provvisoriamente a carico delle parti in solido, ma la soccombenza sulle spese poteva esser stabilita soltanto all' esito del 2 relativo giudizio dinanzi al Tribunale, e pertanto il giudice di pace non poteva allo stato decidere sulla controversia;
b) la solidarietà dell' obbligazione a favore del creditore e non di un debitore verso l' altro, e pertanto nei rapporti interni il regresso po- teva esser esercitato soltanto per la quota dovuta da ciascuno dei condebitori;
c) peraltro nella specie le parti di quel giudizio erano due - attrice e convenu- ti e non tre;
d) perciò la CC, previa prova di aver pagato il C.T.U., poteva chiedere a ciascuno dei convenuti di rimborsarle un quarto dell' intero importo liquidato dal G.I., con esclusione però delle spese di precetto, perché avrebbe dovuto a pagare il C.T.U. senza aspettare di esser minacciata di esecuzione coat- tiva;
d) esso VI era creditore della CC, ad altro titolo, per una somma maggiore di quella prete- sa dalla medesima, e pertanto il suo debito doveva es- ser compensato fino alla concorrenza. Con sentenza del 10 novembre 1998 il giudice di pace di Cassino accoglieva la domanda, condannando Sal- viato FA e IN LE a rimborsare, in solido, a CC MA IS £.
1.237.700 stante la permanenza della natura solidale dell'obbligazione fino alla definizione, anche per le spese del giudizio dinanzi al Tribunale. 3 Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione Sal- viato FA per tre motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente 1.- deduce "1 Omessa e/ o insufficiente motivazione ex art. 111 Co- stituzione " per avere il giudice di pace omesso qual- siasi pronuncia sulla eccezione di compensazione, sol- levata ai sensi degli artt. 1242-1243-1302 cod. civ., tra il credito avanzato dalla CC ed i suoi mag- giori crediti verso la medesima, pari a £. 8.500.000, e per il cui soddisfacimento era stata avviata la pro- cedura di esecuzione forzata. Il motivo è fondato. Anche le sentenze tipico provvedimento a conte- nuto decisorio- secondo equità devono esser motivate, e a norma della Costituzione (art. 111, sesto comma), per consentirne il controllo endo- processuale ( setti- mo comma dello stesso articolo), ed extraprocessuale, e a norma delle disposizioni stabilite per il procedimen- to dinanzi al Tribunale, applicabili, per tutto ciò che non è diversamente regolato, al procedimento dinanzi al giudice di pace (art. 311 cod. proc. civ.). Pertanto anche alla sentenza secondo equità sono applicabili sia 1' art. 132 n. 4 cod. proc. civ., secondo il quale la motivazione costituisce requisito essenziale di 4 forma della sentenza- atto, sia l' art. 360 n. 5 cod. proc. civ., secondo il quale è rilevante il vizio di motivazione della sentenza giudizio su un punto (Cass. S.U. 716/1999, e decisivo della controversia tra le tante, Cass. 7448/2001). Ne deriva 1' obbligo del giudice di pace di esporre le ragioni di equità sulle quali è fondata la sua decisione, ai sensi dell' art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., espressamente stabilito per il giudizio di equità con- cordato, ma applicabile anche al giudizio di equità ne- cessario (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), attesane l' identica natura. Tanto ribadito, la decisione con la quale il giu- dice di pace di Cassino ha accolto la domanda dell' attrice è basata unicamente sul provvedimento del giudice istruttore che aveva posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido l' obbligo di pa- gare il compenso liquidato al C.T.U., sì che, secondo la sentenza impugnata, tale vincolo doveva permanere fino alla definizione del relativo giudizio, anche per le spese. Ma tale ragione non è in alcun modo idonea per individuare le ragioni, ancorché equitative, per le quali non è stata esaminata 1' eccezione di compensa- zione con il maggior credito vantato dal convenuto Sal- viato nei confronti della CC, certamente inciden- 5 te su punto decisivo della controversia. Pertanto il motivo deve esser accolto. 2.- Con il secondo e il terzo motivo- che possono esser trattati congiuntamente perché connessi- il ri- corrente deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 cod. proc. civ." e " Omessa ed insufficiente motivazione art. 360 n. 5 cod. proc. civ.", per non avere il giudice di pace accer- tato se 1' attrice avesse effettivamente pagato il C.T.U. e comunque pronunciato sull' eccezione di non solidarietà dell' obbligazione tra condebitori convenu- ti in via di regresso, obbligati nei rapporti interni ciascuno per la propria quota, ed invece, in violazione degli artt. 1298 1299 cod. civ., condannati in soli-- do al pagamento della somma richiesta dalla CC. Il primo di tali motivi - logicamente antecedente a quello sopra esaminato- è infondato perché il giudice di pace, nell' accogliere la domanda della CC, ha specificato che questa ha corrisposto il compenso al C.T.U. mediante vaglia postale del 30 luglio 1997, in tal modo ritenendone provato il pagamento e fondata la richiesta del rimborso della relativa tassa, il che riconosciuta con laspiega la somma complessivamente sentenza, e cioè £. 1. 237.700, rispetto a quella che la stessa CC ha quantificato come intimatale dal C.T.U. con precetto, e pari a £. 1.227.740, secondo quanto evidenziato dal ricorrente VI.
2.1 Fondato invece è anche il terzo motivo di ri- corso perché il giudice di pace, nel condannare en- trambi i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla CC la somma innanzi indicata, non ha espresso alcuna ragione né per giustificare il supera- mento delle presunzioni disposte dal secondo comma dell' art. 1298 cod. civ., secondo cui la somma do- vuta da più soggetti in solido si presume da divi- dere in parti uguali tra loro, e dal primo comma del successivo art. 1299 cod. civ. ' secondo la quale il debitore solidale che ha pagato l' intero debito può, salva prova contraria, ripetere da ciascun conde- bitore soltanto la quota gravante sul medesimo, né per spiegare 1' applicazione invece alla CC della presunzione di solidarietà passiva stabilita a favore del creditore dall' art. 1294 cod. civ 3. Concludendo il ricorso è fondato- e pertanto la sentenza deve esser cassata per omessa motiva- zione sulle questioni innanzi esaminate, e rinviata ad altro giudice di pace di Cassino. Ricorrono giusti mo- tivi per compensare interamente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il tro giudice di pace di questa fase di giudizio. Così deciso in MA . Il Relatore аor.or IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli ricorso;
cassa e rinvia ad al- Cassino. Compensa le spese di il 2 ottobre 2001. вбаи Игля Il Presidente Depositata in Cancelleri 1.2.02 "CANCELLERE C G asoli O LL O B 4 7 E .3 E N N ) 1, ZIO E 9 C 1-19 A A R P IST I 1-1 D G E 2 E R . IC L A 9 D D 3 E IU T E N G 6 E 4 ES E . T T.N T R (IS A 8