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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 30/06/2025, nel procedimento iscritto al N. R.G. 768/2024, il Giudice on. dott.ssa
Micaela Picone,
visto l'art.127 ter cpc;
rilevato che il procedimento in esame è chiamato per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
viste le note a trattazione scritta depositate dal procuratore di parte ricorrente in relazione agli adempimenti processuali previsti;
P.Q.M.
pronuncia l'allegata sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ex art. 281 sexies cpc
SENTENZA nella causa civile n. 768 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2024, promossa da,
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Parte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è legalmente domiciliato,
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
Conclusioni per come rassegnate solo da parte attrice all'udienza nelle note a trattazione scritta depositate in pct per l'udienza odierna tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, ha convenuto in giudizio il sig. al fine di CP_1 ottenere il risarcimento dei danni dal medesimo causati per aver provocato in data
7.8.2018 alle ore 1.00 circa, sulla S.S. 1 “Aurelia”, nel territorio del Comune di
Pietrasanta, lesioni personali al al Brig. Parte_2 CP_2
e all'App. Sc. EN RK, appartenenti alla Legione Carabinieri Toscana,
[...] alle dipendenze del , costringendo così gli stessi ad assentarsi dal Parte_1 lavoro rispettivamente dal 7.8.2018 al 30.6.2019 (per un totale di 328 giorni;
cfr. doc.
2), dal 7.8.2018 al 13.8.2018 (per un totale di 7 giorni, cfr. doc. 3) e dal 7.8.2018 al
13.8.2018 (per un totale di 7 giorni).
Il Ministero ha allegato in fatto che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, i su indicati agenti di p.g intercettavano l'autovettura BMW, targata EA238LX, di proprietà di , che risultava rubata tra le ore 21.00 del 29.7.2018 e le ore 5.00 del Controparte_3
30.7.2018 a Borgo a Mozzano (furto denunciato in data 30.7.2018); a seguito dell'inseguimento della vettura in fuga, dalla stessa fuoriuscivano il conducente, del quale si perdevano le tracce, e il passeggero che, tentando di dileguarsi nella boscaglia circostante costituita da una fitta vegetazione fatta di arbusti e rovi, veniva arrestato
Pag. 2 di 6 nonostante avesse opposto resistenza scalciando e sgomitando e cercando di introdursi sempre più nei rovi ivi presenti nel tentativo di allontanarsi.
A sostegno della domanda il ha evidenziato la responsabilità del sinistro è da Parte_1
CP_ ascriversi integralmente in capo al , per aver cagionato le lesioni a seguito della sua condotta violenta, come confermato, peraltro, dal verbale del 7.8.2018 e dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e 445 c.p.p. per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Il ha aggiunto, inoltre, di aver corrisposto ai propri dipendenti, per tutto il Parte_1 periodo di assenza dal servizio e nonostante il mancato espletamento dell'attività lavorativa, l'intera retribuzione e i relativi oneri previdenziali di cui chiede oggi il risarcimento. CP_ Il convenuto è rimasto contumace.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte ricorrente nelle note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter cpc.
*** *** ***
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Il , Comando generale dei ha agito nei Parte_1 CP_4 CP_5 confronti del sig. chiedendo la sua condanna al pagamento della somma CP_1 capitale di € 35.415,49 oltre ad interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto di credito a seguito dei fatti accaduti in data 7.8.2018, alle ore 1.00 circa, sulla S.S. 1 “Aurelia”, nel territorio del Comune di Pietrasanta.
I fatti sottesi alla presente controversia sono stati interessati da un procedimento penale CP_ a carico del sig. , imputato ai sensi degli artt. ex art. 444 e 445 c.p.p. per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali conclusosi con sentenza n. 77/2019 di patteggiamento (doc. n. 9 attoreo).
Riguardo al patteggiamento, nello specifico alla sua efficacia nel presente giudizio civile, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova,
Pag. 3 di 6 costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. Civ. n. 20178/2018 e n. 7014/2020).
Orbene, da un'attenta analisi della produzione documentale, in particolare dal verbale di arresto in flagranza e dei referti medici (docc. n.ri 1,2,3,4 ricorrente), si desume la CP_ responsabilità del , avendo gli agenti tutti ben descritto la dinamica dell'evento cagionato da quest'ultimo e risultando le lesioni fisiche riportate compatibili con le modalità dell'arresto.
Nel caso de quo la richiamata documentazione può essere utilizzate nel presente giudizio, atteso che in sede penale lo stesso imputato contumace nel presente giudizio, ha scelto il rito alternativo del patteggiamento e quindi di non dibattere sulla unanime descrizione della dinamica dei fatti per come rappresentata nel verbale di arresto in flagranza del 7.8.2018.
Ad avviso di questo Giudice, dunque, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova nel presente giudizio di merito (vedi in tal senso Cass. Civ., Sez. 3^, 11.10.2023, n. 28428/2023).
Si rammenta che è riconoscibile il diritto del ricorrente, quale datore di lavoro, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da lesione esterna di un diritto di credito - di una lesione cioè riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, che abbia impedito l'adempimento dell'obbligato od abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto
- incombendo sullo stesso l'onere di fornire la prova del nesso causale tra i fatti denunciati e i danni lamentati (cfr. “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile” Cass., Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988).
Nella fattispecie in esame tale prova è stata fornita essendo soddisfacente la documentazione medica depositata in quanto idonea a valutare sia le lesioni subite dagli agenti Brig. e App. Sc. EN Parte_2 Controparte_2
RK sia la congruità dei rispettivi periodi di assenza per i quali sorge il diritto di credito in capo al Ministero della difesa quale datore di lavoro.
Pag. 4 di 6 Spetta dunque al Ministero ricorrente - quale datore di lavoro dei soggetti lesi - il risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del del Brig. e Parte_2 Controparte_2 dell'App. Sc. EN RK, appartenenti alla Legione Carabinieri Toscana, rispettivamente per i periodi dal 7.8.2018 al 30.6.2019 (per un totale di 328 giorni;
cfr. doc. 2), dal 7.8.2018 al 13.8.2018 (per un totale di 7 giorni, cfr. doc. 3) e dal 7.8.2018 al
13.8.2018 (per un totale di 7 giorni).
Con riferimento al quantum debeatur la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il pregiudizio subito dal datore di lavoro in conseguenza dell'omessa prestazione lavorativa del proprio dipendente dovuta a fatto illecito del terzo, in difetto di prova diversa, “è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988).
Per quanto attiene al caso di specie, i prospetti dell'Ufficio Amministrativo Contabile prodotti dal per i tre agenti impone la quantificazione del danno subito Parte_1 dall'amministrazione per le retribuzioni ed i contributi previdenziali versati ai dipendenti in complessivi € 35.415,49 così ripartibili per le rispettive posizioni:
€ 33.976,86 (doc. 5), EN € 637,10 (doc. 6) e € 801,53 (doc. CP_2 Parte_2
7).
Trattandosi di debito di valore (risarcimento da fatto illecito) sulle somme sopra liquidate devono riconoscersi i gli interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 /
96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Per il principio della soccombenza le spese di lite sostenute dal vanno poste a Parte_1 carico del resistente contumace e, in assenza di nota spese, in base al DM 55/2014 e
Pag. 5 di 6 s.m., tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, sono liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione in cui rientra la domanda ed esclusa la fase istruttoria di fatto non espletata.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto condanna il sig.
a corrispondere al , in persona del Ministro pro CP_1 Parte_1 tempore, l'importo di € 35.415,49 oltre interessi come in motivazione;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, che si quantificano in € 2.900,00 Parte_1 oltre accessori di legge per come dovuti ed oltre spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 6 di 6
SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 30/06/2025, nel procedimento iscritto al N. R.G. 768/2024, il Giudice on. dott.ssa
Micaela Picone,
visto l'art.127 ter cpc;
rilevato che il procedimento in esame è chiamato per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
viste le note a trattazione scritta depositate dal procuratore di parte ricorrente in relazione agli adempimenti processuali previsti;
P.Q.M.
pronuncia l'allegata sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ex art. 281 sexies cpc
SENTENZA nella causa civile n. 768 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2024, promossa da,
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Parte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è legalmente domiciliato,
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
Conclusioni per come rassegnate solo da parte attrice all'udienza nelle note a trattazione scritta depositate in pct per l'udienza odierna tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, ha convenuto in giudizio il sig. al fine di CP_1 ottenere il risarcimento dei danni dal medesimo causati per aver provocato in data
7.8.2018 alle ore 1.00 circa, sulla S.S. 1 “Aurelia”, nel territorio del Comune di
Pietrasanta, lesioni personali al al Brig. Parte_2 CP_2
e all'App. Sc. EN RK, appartenenti alla Legione Carabinieri Toscana,
[...] alle dipendenze del , costringendo così gli stessi ad assentarsi dal Parte_1 lavoro rispettivamente dal 7.8.2018 al 30.6.2019 (per un totale di 328 giorni;
cfr. doc.
2), dal 7.8.2018 al 13.8.2018 (per un totale di 7 giorni, cfr. doc. 3) e dal 7.8.2018 al
13.8.2018 (per un totale di 7 giorni).
Il Ministero ha allegato in fatto che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, i su indicati agenti di p.g intercettavano l'autovettura BMW, targata EA238LX, di proprietà di , che risultava rubata tra le ore 21.00 del 29.7.2018 e le ore 5.00 del Controparte_3
30.7.2018 a Borgo a Mozzano (furto denunciato in data 30.7.2018); a seguito dell'inseguimento della vettura in fuga, dalla stessa fuoriuscivano il conducente, del quale si perdevano le tracce, e il passeggero che, tentando di dileguarsi nella boscaglia circostante costituita da una fitta vegetazione fatta di arbusti e rovi, veniva arrestato
Pag. 2 di 6 nonostante avesse opposto resistenza scalciando e sgomitando e cercando di introdursi sempre più nei rovi ivi presenti nel tentativo di allontanarsi.
A sostegno della domanda il ha evidenziato la responsabilità del sinistro è da Parte_1
CP_ ascriversi integralmente in capo al , per aver cagionato le lesioni a seguito della sua condotta violenta, come confermato, peraltro, dal verbale del 7.8.2018 e dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e 445 c.p.p. per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Il ha aggiunto, inoltre, di aver corrisposto ai propri dipendenti, per tutto il Parte_1 periodo di assenza dal servizio e nonostante il mancato espletamento dell'attività lavorativa, l'intera retribuzione e i relativi oneri previdenziali di cui chiede oggi il risarcimento. CP_ Il convenuto è rimasto contumace.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte ricorrente nelle note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter cpc.
*** *** ***
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Il , Comando generale dei ha agito nei Parte_1 CP_4 CP_5 confronti del sig. chiedendo la sua condanna al pagamento della somma CP_1 capitale di € 35.415,49 oltre ad interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto di credito a seguito dei fatti accaduti in data 7.8.2018, alle ore 1.00 circa, sulla S.S. 1 “Aurelia”, nel territorio del Comune di Pietrasanta.
I fatti sottesi alla presente controversia sono stati interessati da un procedimento penale CP_ a carico del sig. , imputato ai sensi degli artt. ex art. 444 e 445 c.p.p. per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali conclusosi con sentenza n. 77/2019 di patteggiamento (doc. n. 9 attoreo).
Riguardo al patteggiamento, nello specifico alla sua efficacia nel presente giudizio civile, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova,
Pag. 3 di 6 costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. Civ. n. 20178/2018 e n. 7014/2020).
Orbene, da un'attenta analisi della produzione documentale, in particolare dal verbale di arresto in flagranza e dei referti medici (docc. n.ri 1,2,3,4 ricorrente), si desume la CP_ responsabilità del , avendo gli agenti tutti ben descritto la dinamica dell'evento cagionato da quest'ultimo e risultando le lesioni fisiche riportate compatibili con le modalità dell'arresto.
Nel caso de quo la richiamata documentazione può essere utilizzate nel presente giudizio, atteso che in sede penale lo stesso imputato contumace nel presente giudizio, ha scelto il rito alternativo del patteggiamento e quindi di non dibattere sulla unanime descrizione della dinamica dei fatti per come rappresentata nel verbale di arresto in flagranza del 7.8.2018.
Ad avviso di questo Giudice, dunque, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova nel presente giudizio di merito (vedi in tal senso Cass. Civ., Sez. 3^, 11.10.2023, n. 28428/2023).
Si rammenta che è riconoscibile il diritto del ricorrente, quale datore di lavoro, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da lesione esterna di un diritto di credito - di una lesione cioè riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, che abbia impedito l'adempimento dell'obbligato od abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto
- incombendo sullo stesso l'onere di fornire la prova del nesso causale tra i fatti denunciati e i danni lamentati (cfr. “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile” Cass., Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988).
Nella fattispecie in esame tale prova è stata fornita essendo soddisfacente la documentazione medica depositata in quanto idonea a valutare sia le lesioni subite dagli agenti Brig. e App. Sc. EN Parte_2 Controparte_2
RK sia la congruità dei rispettivi periodi di assenza per i quali sorge il diritto di credito in capo al Ministero della difesa quale datore di lavoro.
Pag. 4 di 6 Spetta dunque al Ministero ricorrente - quale datore di lavoro dei soggetti lesi - il risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del del Brig. e Parte_2 Controparte_2 dell'App. Sc. EN RK, appartenenti alla Legione Carabinieri Toscana, rispettivamente per i periodi dal 7.8.2018 al 30.6.2019 (per un totale di 328 giorni;
cfr. doc. 2), dal 7.8.2018 al 13.8.2018 (per un totale di 7 giorni, cfr. doc. 3) e dal 7.8.2018 al
13.8.2018 (per un totale di 7 giorni).
Con riferimento al quantum debeatur la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il pregiudizio subito dal datore di lavoro in conseguenza dell'omessa prestazione lavorativa del proprio dipendente dovuta a fatto illecito del terzo, in difetto di prova diversa, “è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988).
Per quanto attiene al caso di specie, i prospetti dell'Ufficio Amministrativo Contabile prodotti dal per i tre agenti impone la quantificazione del danno subito Parte_1 dall'amministrazione per le retribuzioni ed i contributi previdenziali versati ai dipendenti in complessivi € 35.415,49 così ripartibili per le rispettive posizioni:
€ 33.976,86 (doc. 5), EN € 637,10 (doc. 6) e € 801,53 (doc. CP_2 Parte_2
7).
Trattandosi di debito di valore (risarcimento da fatto illecito) sulle somme sopra liquidate devono riconoscersi i gli interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 /
96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Per il principio della soccombenza le spese di lite sostenute dal vanno poste a Parte_1 carico del resistente contumace e, in assenza di nota spese, in base al DM 55/2014 e
Pag. 5 di 6 s.m., tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, sono liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione in cui rientra la domanda ed esclusa la fase istruttoria di fatto non espletata.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto condanna il sig.
a corrispondere al , in persona del Ministro pro CP_1 Parte_1 tempore, l'importo di € 35.415,49 oltre interessi come in motivazione;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, che si quantificano in € 2.900,00 Parte_1 oltre accessori di legge per come dovuti ed oltre spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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