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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4663/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/05/2010
in PAGNACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 2010;
- preso atto che dall'unione è nata la figlia , il 12.09.2012, Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
Oggetto:
separazione
consensuale - in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 22/05/2010 in
[...]
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
a) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
b) Dispone che l'abitazione coniugale sia assegnata alla sig.ra , la Pt_1
quale continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
c) Dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
d) Dispone che stia con il padre a weekend alternati (da venerdì Per_1
sera a domenica sera); inoltre, dispone che trascorra con il papà il martedì e giovedì, pernottando presso il sig. in entrambe le Pt_1
giornate;
e) Dispone che la minore trascorra le vacanze estive almeno per 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro il mese di maggio;
f) Dispone che, finché la madre sarà in ferie durante le festività natalizie,
a differenza del padre, che lavorerà di più, le vacanze natalizie vengano trascorse dalla minore presso la madre;
dispone, altresì, che stia Per_1 con il padre durante le giornate libere di quest'ultimo, che varieranno di anno in anno, per almeno 5 giorni, anche non consecutivi. In ogni caso, dispone che il giorno di Natale, pranzi con un genitore e ceni con Per_1
l'altro ad anni alterni;
g) Dispone che le vacanze pasquali e tutte le altre festività siano trascorse in modo alternato con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
h) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della Pt_1 figlia versando sul conto della sig.ra l'importo mensile di € 350,00, Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
i) Le spese straordinarie destinate alla figlia sono poste a carico al 50% tra i coniugi, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Udine;
j) Dà atto che l'assegno unico e qualsiasi contributo/beneficio economico verranno percepiti integralmente dalla madre;
k) Dà atto che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
l) Prende atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti;
pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno alimentare o di mantenimento;
m) Spese integralmente compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 03/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4663/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/05/2010
in PAGNACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 2010;
- preso atto che dall'unione è nata la figlia , il 12.09.2012, Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
Oggetto:
separazione
consensuale - in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 22/05/2010 in
[...]
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
a) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
b) Dispone che l'abitazione coniugale sia assegnata alla sig.ra , la Pt_1
quale continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
c) Dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
d) Dispone che stia con il padre a weekend alternati (da venerdì Per_1
sera a domenica sera); inoltre, dispone che trascorra con il papà il martedì e giovedì, pernottando presso il sig. in entrambe le Pt_1
giornate;
e) Dispone che la minore trascorra le vacanze estive almeno per 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro il mese di maggio;
f) Dispone che, finché la madre sarà in ferie durante le festività natalizie,
a differenza del padre, che lavorerà di più, le vacanze natalizie vengano trascorse dalla minore presso la madre;
dispone, altresì, che stia Per_1 con il padre durante le giornate libere di quest'ultimo, che varieranno di anno in anno, per almeno 5 giorni, anche non consecutivi. In ogni caso, dispone che il giorno di Natale, pranzi con un genitore e ceni con Per_1
l'altro ad anni alterni;
g) Dispone che le vacanze pasquali e tutte le altre festività siano trascorse in modo alternato con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
h) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della Pt_1 figlia versando sul conto della sig.ra l'importo mensile di € 350,00, Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
i) Le spese straordinarie destinate alla figlia sono poste a carico al 50% tra i coniugi, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Udine;
j) Dà atto che l'assegno unico e qualsiasi contributo/beneficio economico verranno percepiti integralmente dalla madre;
k) Dà atto che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
l) Prende atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti;
pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno alimentare o di mantenimento;
m) Spese integralmente compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 03/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini