Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1965, n. 1464
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1966
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Versione
17 aprile 1968
Art. 1.
L'importo massimo complessivo dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a contrarre ai sensi dell' articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e' elevato da lire 180 miliardi a lire 260 miliardi.
Il maggiore importo di lire 80 miliardi e' ripartito negli anni 1966, 1967 e 1968 nella misura di lire 20 miliardi per il 1966 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1967 e 1968, in aggiunta agli importi gia' previsti nel secondo comma del citato articolo 15 per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.
Ai mutui contratti in applicazione della presente legge si estendono le disposizioni contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo 15 ((e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche))
Entrata in vigore il 17 aprile 1968
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