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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 5262/2021 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. RANERI Parte_1
per FABIO)
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
, anche quale CP_1 Controparte_2
Controparte_
mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
OOGGGGEETTTTOO:: opposizione verbale di accertamento e avviso di addebito
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/05/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_3
in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 59620180004259975000,
notificato in data 14/05/2021;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 02/06/2021, l'Associazione in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620180004259975000, notificato in data 14/05/2021, intimante il pagamento della somma di euro 13.242,67 a titolo di contribuzione non versata per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo, Gestione ex
Enpals, per il periodo dall' 01/2011 al 10/2014, oltre conseguenti somme aggiuntive,
come accertato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 000521099/DDL
del 10/02/2016 - concludendo per l'annullamento dell' atto impugnato.
In particolare, deduceva di avere avuto notificato l'avviso di addebito opposto, quale atto successivo al verbale di accertamento e notificazione sopra citato, eccependo, a sostegno delle proprie pretese: il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria;
la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione;
l'intervenuta prescrizione del credito, anche successivamente alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, atto prodromico alla base dell'AVA
opposto; l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l anche CP_1
quale mandatario di eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro passiva della convenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, giusta i CP_3
termini sospensivi dettati dalla normativa emanata nel periodo di emergenza epidemiologica COVID e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con l'escussione dei testi ammessi, disposta la trattazione scritta, è
stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Controparte_ Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della poiché essa non era più concessionaria dei crediti dell'Ente previdenziale nel periodo cui si riferiscono i contributi intimati (2011- 2014). I crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati, infatti, oggetto della cessione di cui all 'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 e successive modifiche.
Preliminarmente infondata appare la censura relativa al difetto di motivazione dell'intimazione, in quanto la stessa risulta redatta conformemente ai modelli ministeriali e, comunque, contenente la precisa indicazione della pretesa previdenziale, l'anno di riferimento, l'atto presupposto e la somma dovuta titolo di sanzione;
parimenti infondata appare la censura relativa alla mancata allegazione all'avviso di addebito impugnato del titolo dallo stesso richiamato, essendo il richiamo per relationem al verbale unico di accertamento e notificazione idoneo a consentire la difesa del ricorrente. Invero, quest'ultimo, con il presente ricorso ha perfettamente individuato la pretesa contributiva espressa nell'atto prodromico,
depositandolo, per di più, in giudizio.
Con riferimento all'eccepita tardività dell'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva, il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. 46/99 configura un' ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicché l'opposizione su tale vizio fondata ha
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro natura di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesta il quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva (v.
Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass. n. 5963 del 12/03/2018). Dunque, essa costituisce vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (si vedano, tra le altre, Corte App. Torino n. 1273/2009 e n. 411/2017).
Occorre, dunque, verificare d'ufficio la tempestività di tale opposizione rispetto alla conoscenza dell'atto impugnato avuta dall'opposto.
Ebbene, nella fattispecie in oggetto, l'eccezione sollevata dal ricorrente è meritevole di esame, essendo stata tempestivamente proposta in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 02/06/2021 (quindi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 14/05/2021).
In ogni caso, deve osservarsi che, secondo il costante orientamento espresso dalla
Suprema Corte, “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del
termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal
diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare
del proprio credito” (così Cass. 5792/2015; Cass. 26395/2013), e ciò perché
“l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (o, per quanto qui rileva,
avverso l'avviso di addebito – ndr) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui
diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'Ente
previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la
condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne
risulti mutata la domanda (cfr. Cass. 23600/2009; Cass. 5763/2002). Ciò perché
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il
recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'Istituto
agisca nelle forme ordinarie”. In breve, quella di cui al D.lgs. n. 46/1999 art. 25 cit. è
una decadenza processuale e non sostanziale” (Cass. n. 5792/2015 cit.).
Infine, infondata appare l'eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla illegittimità delle sanzioni applicate.
Invero, l'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, non amministrativa (come sostenuto da parte ricorrente, la quale cita erroneamente il comma 12 dell'art. 116 cit.).
***
Passando al merito dell'opposizione, preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex L. n.335/1995 dei crediti ingiunti a mezzo dell'atto impugnato, sollevata da parte ricorrente, atteso che la stessa deve ritenersi non integralmente maturata.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”).
Va precisato che, nella fattispecie in esame, si deve altresì tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Invero, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020
al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n.
21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°
luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020
a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Nella fattispecie in oggetto, va precisato che, per giurisprudenza oramai consolidata,
(per tutte, cfr.: Cass. ord. 8 ottobre 2018, n. 23882) l'interruzione dei termini di prescrizione deve ritenersi avvenuta già al momento della notifica del verbale ispettivo.
Pertanto, i crediti, portati nell'avviso di addebito opposto (relativi alle annualità dal
2011 al 2014), non risultano prescritti, in quanto il termine quinquennale risulta interrotto dalla regolare notifica del verbale di accertamento e notificazione n.
CP_ 000521099/DDL, avvenuta in data 11/02/2016 (cfr. all. memoria di cost. , e dalla sospensione dei termini per l'emergenza Covid di giorni 311.
Ne deriva che, alla data di notifica dell'avviso di addebito in oggetto (14/05/2021),
nessuna prescrizione era maturata.
Il ricorso, nel merito, deve essere accolto per i motivi che seguono.
Come sopra accennato, i crediti contributivi azionati dall' mediante l'avviso di CP_1
addebito opposto, traggono origine da un accertamento ispettivo le cui risultanze sono compendiate nel verbale n. 000521099/DDL del 10/02/2016.
Con esso, gli ispettori dell hanno addebitato all'opponente: CP_1
- euro 1.412,00, oltre somme aggiuntive (pari ad euro 369,00), per contributi da versare al Fondo FPLD, per mancata applicazione dell'aliquota del 1,28%
per il finanziamento dell'indennità di malattia;
- euro 6.624, 14, oltre somme aggiuntive (pari ad euro 4.619,08), per contributi evasi da versare al Fondo Lavoratori Spettacolo (Gestione ex
Enpals), in quanto alcune prestazioni non sono state oggetto di denuncia retributiva.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ciò posto, va innanzitutto premesso che secondo condivisibile giurisprudenza “nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
CP_ previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa
contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo
dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di
falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae
origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi),
restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri
elementi probatori” (Cass. civ., Sez. Lav., 6.9.2012, n. 14965; Cass. n. 22862/2010).
Ne consegue che, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità delle somme chieste e delle sanzioni amministrative irrogate sulla base di verbale unico di accertamento e notificazione, incombe sull'Ente irrogante la prova dei fatti costitutivi della sanzione irrogata.
Nell'ambito del presente giudizio, nel quale la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione , che è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso, mentre spetta al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 22123/2009), era dunque onere dell'Istituto
provare la sussistenza dei requisiti del credito vantato.
Fatta questa premessa, occorre valutare le prove acquisite al processo, ovvero gli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti e confermati davanti a questo giudice e le prove testimoniali rese dai musicisti coinvolti nell'accertamento, dal consulente del
CP_ lavoro dell ricorrente e dai Funzionari di Vigilanza che hanno Parte_1
partecipato all'accertamento ispettivo.
CP_ Ebbene, sotto il profilo dell'onere probatorio, l avrebbe dovuto fornire la prova
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro circa la sussistenza della pretesa contributiva, in particolare, la prova del fatto che i musicisti impegnati in attività concertistica per gli associati degli “Amici della Musica
G. Mulé di ” fossero soggetti a contribuzione previdenziale, ovvero Parte_1
tenuti al versamento contributivo del 33% (aliquota IVS per i dipendenti dello
CP_ spettacolo ex Enpals), nonché al versamento dell'aliquota dovuta all dell' 1,28%
prevista per la contribuzione per la malattia dei lavoratori autonomi dello spettacolo.
Detta prova non è stata fornita.
Orbene, l non ha fornito in giudizio prova circa la sussistenza di un rapporto CP_2
di lavoro a tempo determinato o indeterminato tra i musicisti e l Parte_1
ricorrente, dal quale potesse scaturire l'obbligo contributivo ritenuto violato.
Invero, non ha prodotto né i contratti stipulati tra gli artisti - nei cui riguardi è stata elevata la sanzione - e l'Associazione ricorrente, né l'estratto contributivo degli stessi, da cui potere desumere l'iscrizione in altre Gestioni.
A supporto della pretesa impositiva, l'unico documento consultabile risultante agli atti, oltre ad alcuni modelli DM 10V, è il verbale ispettivo. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità “i verbali ispettivi fanno fede fino a
querela di falso per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha
redatti e i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati
da lui compiuti, con la conseguenza che, in sede di opposizione ad avviso di addebito,
incombe sull'opponente l'onere di offrire prova contraria, mentre, per le altre
circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso
dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito a ispezione di documenti, la
legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di
presunzione semplice, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente
dal giudice, il quale, se può valutarne l'importanza ai fini della prova, non può mai
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di
provare l'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cfr. Cass., n. 11946/2005; Cass., nn.
15702/2004, 405/2004; Cass. n. 4556/2009; Cass. n. 9251 del 2010).
CP_ Orbene, si osserva che innanzitutto il fondamento della pretesa creditoria dell appare insussistente dal momento che gli stessi Funzionari ispettivi ( Per_1
e ) nel verbale da loro redatto, escludono che la ricorrente
[...] Persona_2
abbia avuto lavoratori dipendenti (“Dalla lettura dei contratti stipulati tra gli artisti e
l'Associazione si rilevano le caratteristiche dell'autonomia del rapporto e non della
subordinazione, come erroneamente comunicato dall'Associazione con i modelli
Unilav” , cfr. doc. 3 prod. ricorrente, pag. 2).
Vi è di più. Dalle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva e in sede giudiziale e dalla documentazione versata in atti si evince che la pretesa creditoria dell'Istituto si basa sulla comunicazione erronea dei dati da parte dell . Parte_1
A tal proposito, il teste , consulente del lavoro dell'Associazione Testimone_1
ricorrente, escusso all'udienza del 20/09/2024, ha precisato quanto segue:“ Con
CP_ riferimento all'accertamento eseguito dagli ispettori rappresento che mi sono
personalmente occupato dell'elaborazione dei contributi da versare per gli artisti peri
CP_ quali erano dovuti i contribuiti all' nel periodo di accertamento 2011-2015 e
posso riferire nello specifico che in quel periodo ( e comunque per tutto il tempo in cui
ho seguito l'associazione) non vi sono mai stati lavoratori dipendenti a tempo
determinato o indeterminato. Gli unici rapporti di lavoro erano di prestazione
occasionale relativa ad uni singolo concerto per giorno. Poteva capitare raramente che
vi erano dei musicisti che durante l'anno facevano più concerti. L'errore contestato
CP_ dall' ovvero la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per cui non
sarebbe stata versata la relativa contribuzione, nasce innanzitutto dall'erroneo invio
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro da parte dell'Associazione dei modelli Unilav per tutti i soggetti che hanno tenuto il
concerto, anche se esenti da contribuzione (perché, per esempio, professori in funzione
o pensionati, in quanto tali esclusi dall'onere contributivo per la prestazione
occasionale). Inoltre, erroneamente l'associazione nell'invio di detti modelli ha
utilizzato il codice relativo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato piuttosto che
quello relativo alle prestazioni occasionali. Mi sono avveduto degli errori effettuati
nella compilazione allorché dopo l'accertamento eseguito dagli ispettori ho potuto
verificare i modelli Unilav inviati e compilati dagli stessi associati che evidentemente
non avevano le competenze tecniche per farlo. Per i soggetti non esenti dal contributo
CP_ veniva invece effettuato il pagamento dei contributi dovuti in misura minore con
il modello f24 previsto, ma nell'invio degli Unilav erroneamente è stato sempre inserito
quello da lavoro dipendente. Per i soggetti non esenti preciso che la contribuzione
dovuta è del 33%; per tali soggetti, non avendo la possibilità di chiedere indennità di
CP_ CP_ malattia all' non è dovuta la cd contribuzione minore parti a 1.28 % che l
erroneamente ha conteggiato per alcuni soggetti”.
CP_ Dall'esame testimoniale dei funzionari di vigilanza è emerso poi che nessun accertamento è stato da questi compiuto al fine di verificare se i musicisti, nei cui confronti è stata elevata la richiesta contributiva, fossero soggetti esentati dalla contribuzione, essendosi limitati, da quello che è dato leggere nel verbale ispettivo,
all'esame delle ricevute fiscali dal gennaio 2011 a 2 luglio 2015, dei contratti stipulati tra gli artisti e l'associazione e ai modelli UNILAV ritenuti errati dagli stessi ispettori.
In merito, i citati funzionari all'udienza del 4/2/2025 affermavano: “Devo precisare
che alla data della chiusura del verbale ( 2016) noi ispettori di vigilanza non avevamo
accesso alle coperture assicurative del pubblico impiego. Ne è derivato che per i
lavoratori per i quali è stata accertata l'omissione dell'obbligo contributivo contestata,
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro qualora fossero dipendenti pubblici non potevamo fare alcuna verifica in ordine al
rapporto di lavoro e ai contributi versati”.
L'Associazione ricorrente dal suo canto ha invece dato prova – sia documentalmente
CP_ sia con testi – che i concertisti per i quali l ha proceduto con la richiesta contributiva, risultavano esenti dal versamento contributivo, in ragione della
Circolare ENPALS n. 2 del 30/01/2008 (doc. 5 ricorso).
In tale Circolare è illustrato, nella sua nuova formulazione, il comma 188, art. 1, L. n.
296/2006, che prevede l'esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'ENPALS, per la parte della retribuzione annua lorda che non superi l'importo di 5.000 euro, percepita per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella dei lavoratori dello spettacolo.
Invero, per come è dato evincere dalle dichiarazioni prodotte in giudizio dalla
CP_ ricorrente (cfr. docc. 6 e 6bis ricorso), gli artisti rispetto ai quali l' ha emesso l'avviso di addebito, rientravano nelle citate esenzioni per la sussistenza sia dei requisiti soggettivi (ad es. dipendenti pubblici, giovani fino ai 18 anni, studenti etc.)
sia di quelli oggettivi (esibizione dal vivo, compenso annuo entro 5.000,00 euro).
I documenti contenti dette dichiarazioni sono stati esibiti ai lavoratori, escussi come testimoni all'udienza del 26/01/2024, i quali le hanno riconosciute e hanno confermato le circostanze ivi dedotte (cfr. dichiarazioni testimoniali di Tes_2
e ).
[...] Testimone_3
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Inoltre, l'esenzione contributiva veniva confermata anche dagli Ispettori sentiti all'udienza del 4/2/2025; in particolare i detti Funzionari di Vigilanza, Per_1
e confermavano che: “qualora gli artisti siano
[...] Persona_2
contemporaneamente dipendenti, pensionati o giovani sino a 25 anni per i compensi
ricevuti entro i cinquemila euro annui non c'è obbligo contributivo per le esibizioni dal
vivo”.
Con riguardo alla riscontrata mancata applicazione dell'aliquota del 1,28% per il finanziamento dell'indennità di malattia si osserva quanto segue.
CP_ CP_ Come precisato a più riprese dall' (cfr. Circolare n. 134363 AGO del
CP_ 21/05/1980 riportata a pag. 2 del verbale ispettivo;
Circolare n. 132 del
10/09/2021), si è sempre riconosciuto in favore dei lavoratori a prestazione anche l'indennità di malattia, la cui erogazione, tuttavia, viene subordinata al mancato riconoscimento, da parte di un committente, di un compenso per i giorni di assenza.
Ai lavoratori nel settore dello spettacolo, viene quindi riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia, sempreché non percepiscano durante l'evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.
La prestazione di malattia, infatti, è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte
CP_ dell nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.
CP_ Ebbene, l non ha in alcun modo documentato, né allegato l'esistenza di eventi morbosi (es tramite la produzione di certificazioni mediche) tali da riconoscere, in favore dei musicisti, l'indennità di malattia. Invero, parte ricorrente, in seno al ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione (allegato al presente
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorso), ha precisato di non riconoscere volutamente agli artisti alcuna indennità di malattia, in quanto, nell'ipotesi in cui il collaboratore non avesse potuto erogare la propria prestazione per motivi di salute, non avrebbe percepito alcuna retribuzione e l'evento programmato sarebbe stato posticipato o annullato.
Si ritiene pertanto non sussistente la predetta violazione, in quanto, alla luce dell'Istruttoria svolta, non è emerso che l'Associazione fosse tenuta a versare alcuna contribuzione aggiuntiva per malattia .
In termini conclusivi, nessuna delle pretese creditorie oggetto dell'avviso di addebito opposto può ritenersi fondata. L'opposizione va, quindi, accolta e l'avviso di addebito va integralmente annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il10.07.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 5262/2021 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. RANERI Parte_1
per FABIO)
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
, anche quale CP_1 Controparte_2
Controparte_
mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
OOGGGGEETTTTOO:: opposizione verbale di accertamento e avviso di addebito
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/05/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_3
in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 59620180004259975000,
notificato in data 14/05/2021;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 02/06/2021, l'Associazione in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620180004259975000, notificato in data 14/05/2021, intimante il pagamento della somma di euro 13.242,67 a titolo di contribuzione non versata per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo, Gestione ex
Enpals, per il periodo dall' 01/2011 al 10/2014, oltre conseguenti somme aggiuntive,
come accertato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 000521099/DDL
del 10/02/2016 - concludendo per l'annullamento dell' atto impugnato.
In particolare, deduceva di avere avuto notificato l'avviso di addebito opposto, quale atto successivo al verbale di accertamento e notificazione sopra citato, eccependo, a sostegno delle proprie pretese: il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria;
la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione;
l'intervenuta prescrizione del credito, anche successivamente alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, atto prodromico alla base dell'AVA
opposto; l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l anche CP_1
quale mandatario di eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro passiva della convenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, giusta i CP_3
termini sospensivi dettati dalla normativa emanata nel periodo di emergenza epidemiologica COVID e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con l'escussione dei testi ammessi, disposta la trattazione scritta, è
stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Controparte_ Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della poiché essa non era più concessionaria dei crediti dell'Ente previdenziale nel periodo cui si riferiscono i contributi intimati (2011- 2014). I crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati, infatti, oggetto della cessione di cui all 'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 e successive modifiche.
Preliminarmente infondata appare la censura relativa al difetto di motivazione dell'intimazione, in quanto la stessa risulta redatta conformemente ai modelli ministeriali e, comunque, contenente la precisa indicazione della pretesa previdenziale, l'anno di riferimento, l'atto presupposto e la somma dovuta titolo di sanzione;
parimenti infondata appare la censura relativa alla mancata allegazione all'avviso di addebito impugnato del titolo dallo stesso richiamato, essendo il richiamo per relationem al verbale unico di accertamento e notificazione idoneo a consentire la difesa del ricorrente. Invero, quest'ultimo, con il presente ricorso ha perfettamente individuato la pretesa contributiva espressa nell'atto prodromico,
depositandolo, per di più, in giudizio.
Con riferimento all'eccepita tardività dell'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva, il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. 46/99 configura un' ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicché l'opposizione su tale vizio fondata ha
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro natura di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesta il quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva (v.
Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass. n. 5963 del 12/03/2018). Dunque, essa costituisce vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (si vedano, tra le altre, Corte App. Torino n. 1273/2009 e n. 411/2017).
Occorre, dunque, verificare d'ufficio la tempestività di tale opposizione rispetto alla conoscenza dell'atto impugnato avuta dall'opposto.
Ebbene, nella fattispecie in oggetto, l'eccezione sollevata dal ricorrente è meritevole di esame, essendo stata tempestivamente proposta in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 02/06/2021 (quindi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 14/05/2021).
In ogni caso, deve osservarsi che, secondo il costante orientamento espresso dalla
Suprema Corte, “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del
termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal
diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare
del proprio credito” (così Cass. 5792/2015; Cass. 26395/2013), e ciò perché
“l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (o, per quanto qui rileva,
avverso l'avviso di addebito – ndr) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui
diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'Ente
previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la
condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne
risulti mutata la domanda (cfr. Cass. 23600/2009; Cass. 5763/2002). Ciò perché
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il
recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'Istituto
agisca nelle forme ordinarie”. In breve, quella di cui al D.lgs. n. 46/1999 art. 25 cit. è
una decadenza processuale e non sostanziale” (Cass. n. 5792/2015 cit.).
Infine, infondata appare l'eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla illegittimità delle sanzioni applicate.
Invero, l'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, non amministrativa (come sostenuto da parte ricorrente, la quale cita erroneamente il comma 12 dell'art. 116 cit.).
***
Passando al merito dell'opposizione, preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex L. n.335/1995 dei crediti ingiunti a mezzo dell'atto impugnato, sollevata da parte ricorrente, atteso che la stessa deve ritenersi non integralmente maturata.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”).
Va precisato che, nella fattispecie in esame, si deve altresì tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Invero, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020
al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n.
21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°
luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020
a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Nella fattispecie in oggetto, va precisato che, per giurisprudenza oramai consolidata,
(per tutte, cfr.: Cass. ord. 8 ottobre 2018, n. 23882) l'interruzione dei termini di prescrizione deve ritenersi avvenuta già al momento della notifica del verbale ispettivo.
Pertanto, i crediti, portati nell'avviso di addebito opposto (relativi alle annualità dal
2011 al 2014), non risultano prescritti, in quanto il termine quinquennale risulta interrotto dalla regolare notifica del verbale di accertamento e notificazione n.
CP_ 000521099/DDL, avvenuta in data 11/02/2016 (cfr. all. memoria di cost. , e dalla sospensione dei termini per l'emergenza Covid di giorni 311.
Ne deriva che, alla data di notifica dell'avviso di addebito in oggetto (14/05/2021),
nessuna prescrizione era maturata.
Il ricorso, nel merito, deve essere accolto per i motivi che seguono.
Come sopra accennato, i crediti contributivi azionati dall' mediante l'avviso di CP_1
addebito opposto, traggono origine da un accertamento ispettivo le cui risultanze sono compendiate nel verbale n. 000521099/DDL del 10/02/2016.
Con esso, gli ispettori dell hanno addebitato all'opponente: CP_1
- euro 1.412,00, oltre somme aggiuntive (pari ad euro 369,00), per contributi da versare al Fondo FPLD, per mancata applicazione dell'aliquota del 1,28%
per il finanziamento dell'indennità di malattia;
- euro 6.624, 14, oltre somme aggiuntive (pari ad euro 4.619,08), per contributi evasi da versare al Fondo Lavoratori Spettacolo (Gestione ex
Enpals), in quanto alcune prestazioni non sono state oggetto di denuncia retributiva.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ciò posto, va innanzitutto premesso che secondo condivisibile giurisprudenza “nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
CP_ previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa
contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo
dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di
falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae
origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi),
restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri
elementi probatori” (Cass. civ., Sez. Lav., 6.9.2012, n. 14965; Cass. n. 22862/2010).
Ne consegue che, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità delle somme chieste e delle sanzioni amministrative irrogate sulla base di verbale unico di accertamento e notificazione, incombe sull'Ente irrogante la prova dei fatti costitutivi della sanzione irrogata.
Nell'ambito del presente giudizio, nel quale la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione , che è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso, mentre spetta al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 22123/2009), era dunque onere dell'Istituto
provare la sussistenza dei requisiti del credito vantato.
Fatta questa premessa, occorre valutare le prove acquisite al processo, ovvero gli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti e confermati davanti a questo giudice e le prove testimoniali rese dai musicisti coinvolti nell'accertamento, dal consulente del
CP_ lavoro dell ricorrente e dai Funzionari di Vigilanza che hanno Parte_1
partecipato all'accertamento ispettivo.
CP_ Ebbene, sotto il profilo dell'onere probatorio, l avrebbe dovuto fornire la prova
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro circa la sussistenza della pretesa contributiva, in particolare, la prova del fatto che i musicisti impegnati in attività concertistica per gli associati degli “Amici della Musica
G. Mulé di ” fossero soggetti a contribuzione previdenziale, ovvero Parte_1
tenuti al versamento contributivo del 33% (aliquota IVS per i dipendenti dello
CP_ spettacolo ex Enpals), nonché al versamento dell'aliquota dovuta all dell' 1,28%
prevista per la contribuzione per la malattia dei lavoratori autonomi dello spettacolo.
Detta prova non è stata fornita.
Orbene, l non ha fornito in giudizio prova circa la sussistenza di un rapporto CP_2
di lavoro a tempo determinato o indeterminato tra i musicisti e l Parte_1
ricorrente, dal quale potesse scaturire l'obbligo contributivo ritenuto violato.
Invero, non ha prodotto né i contratti stipulati tra gli artisti - nei cui riguardi è stata elevata la sanzione - e l'Associazione ricorrente, né l'estratto contributivo degli stessi, da cui potere desumere l'iscrizione in altre Gestioni.
A supporto della pretesa impositiva, l'unico documento consultabile risultante agli atti, oltre ad alcuni modelli DM 10V, è il verbale ispettivo. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità “i verbali ispettivi fanno fede fino a
querela di falso per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha
redatti e i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati
da lui compiuti, con la conseguenza che, in sede di opposizione ad avviso di addebito,
incombe sull'opponente l'onere di offrire prova contraria, mentre, per le altre
circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso
dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito a ispezione di documenti, la
legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di
presunzione semplice, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente
dal giudice, il quale, se può valutarne l'importanza ai fini della prova, non può mai
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di
provare l'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cfr. Cass., n. 11946/2005; Cass., nn.
15702/2004, 405/2004; Cass. n. 4556/2009; Cass. n. 9251 del 2010).
CP_ Orbene, si osserva che innanzitutto il fondamento della pretesa creditoria dell appare insussistente dal momento che gli stessi Funzionari ispettivi ( Per_1
e ) nel verbale da loro redatto, escludono che la ricorrente
[...] Persona_2
abbia avuto lavoratori dipendenti (“Dalla lettura dei contratti stipulati tra gli artisti e
l'Associazione si rilevano le caratteristiche dell'autonomia del rapporto e non della
subordinazione, come erroneamente comunicato dall'Associazione con i modelli
Unilav” , cfr. doc. 3 prod. ricorrente, pag. 2).
Vi è di più. Dalle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva e in sede giudiziale e dalla documentazione versata in atti si evince che la pretesa creditoria dell'Istituto si basa sulla comunicazione erronea dei dati da parte dell . Parte_1
A tal proposito, il teste , consulente del lavoro dell'Associazione Testimone_1
ricorrente, escusso all'udienza del 20/09/2024, ha precisato quanto segue:“ Con
CP_ riferimento all'accertamento eseguito dagli ispettori rappresento che mi sono
personalmente occupato dell'elaborazione dei contributi da versare per gli artisti peri
CP_ quali erano dovuti i contribuiti all' nel periodo di accertamento 2011-2015 e
posso riferire nello specifico che in quel periodo ( e comunque per tutto il tempo in cui
ho seguito l'associazione) non vi sono mai stati lavoratori dipendenti a tempo
determinato o indeterminato. Gli unici rapporti di lavoro erano di prestazione
occasionale relativa ad uni singolo concerto per giorno. Poteva capitare raramente che
vi erano dei musicisti che durante l'anno facevano più concerti. L'errore contestato
CP_ dall' ovvero la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per cui non
sarebbe stata versata la relativa contribuzione, nasce innanzitutto dall'erroneo invio
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro da parte dell'Associazione dei modelli Unilav per tutti i soggetti che hanno tenuto il
concerto, anche se esenti da contribuzione (perché, per esempio, professori in funzione
o pensionati, in quanto tali esclusi dall'onere contributivo per la prestazione
occasionale). Inoltre, erroneamente l'associazione nell'invio di detti modelli ha
utilizzato il codice relativo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato piuttosto che
quello relativo alle prestazioni occasionali. Mi sono avveduto degli errori effettuati
nella compilazione allorché dopo l'accertamento eseguito dagli ispettori ho potuto
verificare i modelli Unilav inviati e compilati dagli stessi associati che evidentemente
non avevano le competenze tecniche per farlo. Per i soggetti non esenti dal contributo
CP_ veniva invece effettuato il pagamento dei contributi dovuti in misura minore con
il modello f24 previsto, ma nell'invio degli Unilav erroneamente è stato sempre inserito
quello da lavoro dipendente. Per i soggetti non esenti preciso che la contribuzione
dovuta è del 33%; per tali soggetti, non avendo la possibilità di chiedere indennità di
CP_ CP_ malattia all' non è dovuta la cd contribuzione minore parti a 1.28 % che l
erroneamente ha conteggiato per alcuni soggetti”.
CP_ Dall'esame testimoniale dei funzionari di vigilanza è emerso poi che nessun accertamento è stato da questi compiuto al fine di verificare se i musicisti, nei cui confronti è stata elevata la richiesta contributiva, fossero soggetti esentati dalla contribuzione, essendosi limitati, da quello che è dato leggere nel verbale ispettivo,
all'esame delle ricevute fiscali dal gennaio 2011 a 2 luglio 2015, dei contratti stipulati tra gli artisti e l'associazione e ai modelli UNILAV ritenuti errati dagli stessi ispettori.
In merito, i citati funzionari all'udienza del 4/2/2025 affermavano: “Devo precisare
che alla data della chiusura del verbale ( 2016) noi ispettori di vigilanza non avevamo
accesso alle coperture assicurative del pubblico impiego. Ne è derivato che per i
lavoratori per i quali è stata accertata l'omissione dell'obbligo contributivo contestata,
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro qualora fossero dipendenti pubblici non potevamo fare alcuna verifica in ordine al
rapporto di lavoro e ai contributi versati”.
L'Associazione ricorrente dal suo canto ha invece dato prova – sia documentalmente
CP_ sia con testi – che i concertisti per i quali l ha proceduto con la richiesta contributiva, risultavano esenti dal versamento contributivo, in ragione della
Circolare ENPALS n. 2 del 30/01/2008 (doc. 5 ricorso).
In tale Circolare è illustrato, nella sua nuova formulazione, il comma 188, art. 1, L. n.
296/2006, che prevede l'esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'ENPALS, per la parte della retribuzione annua lorda che non superi l'importo di 5.000 euro, percepita per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella dei lavoratori dello spettacolo.
Invero, per come è dato evincere dalle dichiarazioni prodotte in giudizio dalla
CP_ ricorrente (cfr. docc. 6 e 6bis ricorso), gli artisti rispetto ai quali l' ha emesso l'avviso di addebito, rientravano nelle citate esenzioni per la sussistenza sia dei requisiti soggettivi (ad es. dipendenti pubblici, giovani fino ai 18 anni, studenti etc.)
sia di quelli oggettivi (esibizione dal vivo, compenso annuo entro 5.000,00 euro).
I documenti contenti dette dichiarazioni sono stati esibiti ai lavoratori, escussi come testimoni all'udienza del 26/01/2024, i quali le hanno riconosciute e hanno confermato le circostanze ivi dedotte (cfr. dichiarazioni testimoniali di Tes_2
e ).
[...] Testimone_3
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Inoltre, l'esenzione contributiva veniva confermata anche dagli Ispettori sentiti all'udienza del 4/2/2025; in particolare i detti Funzionari di Vigilanza, Per_1
e confermavano che: “qualora gli artisti siano
[...] Persona_2
contemporaneamente dipendenti, pensionati o giovani sino a 25 anni per i compensi
ricevuti entro i cinquemila euro annui non c'è obbligo contributivo per le esibizioni dal
vivo”.
Con riguardo alla riscontrata mancata applicazione dell'aliquota del 1,28% per il finanziamento dell'indennità di malattia si osserva quanto segue.
CP_ CP_ Come precisato a più riprese dall' (cfr. Circolare n. 134363 AGO del
CP_ 21/05/1980 riportata a pag. 2 del verbale ispettivo;
Circolare n. 132 del
10/09/2021), si è sempre riconosciuto in favore dei lavoratori a prestazione anche l'indennità di malattia, la cui erogazione, tuttavia, viene subordinata al mancato riconoscimento, da parte di un committente, di un compenso per i giorni di assenza.
Ai lavoratori nel settore dello spettacolo, viene quindi riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia, sempreché non percepiscano durante l'evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.
La prestazione di malattia, infatti, è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte
CP_ dell nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.
CP_ Ebbene, l non ha in alcun modo documentato, né allegato l'esistenza di eventi morbosi (es tramite la produzione di certificazioni mediche) tali da riconoscere, in favore dei musicisti, l'indennità di malattia. Invero, parte ricorrente, in seno al ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione (allegato al presente
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorso), ha precisato di non riconoscere volutamente agli artisti alcuna indennità di malattia, in quanto, nell'ipotesi in cui il collaboratore non avesse potuto erogare la propria prestazione per motivi di salute, non avrebbe percepito alcuna retribuzione e l'evento programmato sarebbe stato posticipato o annullato.
Si ritiene pertanto non sussistente la predetta violazione, in quanto, alla luce dell'Istruttoria svolta, non è emerso che l'Associazione fosse tenuta a versare alcuna contribuzione aggiuntiva per malattia .
In termini conclusivi, nessuna delle pretese creditorie oggetto dell'avviso di addebito opposto può ritenersi fondata. L'opposizione va, quindi, accolta e l'avviso di addebito va integralmente annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il10.07.2025
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro