Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 298/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 298/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/02/2023 – notificata a mezzo pec in data 22/02/2023,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Pizzuti ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 177, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Rinaldi ed elettivamente CP_1 domiciliato in Pontecagnano (SA), alla Via Aosta nr. 29, presso studio difensore.
- appellato e appellante incidentale –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Salerno –
Apposizione confini e usucapione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello di Salerno in data 16/03/2023, e proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
10/02/2023 – notificata a mezzo pec in data 22/02/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “A) Rigetta la domanda attorea di usucapione sulla porzione di terreno posta al ridosso del confine tra la particella n. 623 di proprietà del convento e la particella n. 1037 di proprietà degli attori;
B) in parziale accoglimento sia della domanda principale sia di quelle riconvenzionali: accerta che i confini tra i fondi di proprietà degli attori e dei convenuti sono quelli catastali, così come individuati nella relazione di
c.t.u., comprensiva degli allegati, depositata in data 4/2/2021 e , pertanto, ordina che siano apposti i termini in conformità; per l'effetto di quanto accertato al capo che precede ORDINA: i) al convenuto di restituire, libera da persone o cose, in favore degli attori la porzione, oggetto di sconfinamento (su cui in parte insiste un struttura serricola e in parte è destinata alla coltivazione ordinaria) di circa mq 1.230,00 facente parte della particella n. part. 1036 di proprietà degli attori;
ii) agli attori di restituire al convenuto, libera da persone o cose, la porzione oggetto di sconfinamento facente parte della particella n. 623 di proprietà del convenuto, situata sul lato ovest, per circa mt 2,30 (anche con porzione di struttura serricola) per un totale di circa 85 mq, in quanto non facente parte della particella n. 1037 di proprietà degli attori;
iii) al convenuto proprietario della particella n. 623 la restituzione, libera da persone o cose, in favore dei degli attori della porzione oggetto di sconfinamento, situata sul lato est per mt. 0,65, facente parte della particella n. 1037 di proprietà degli attori, per un totale di circa 6 mq;
iv) agli attori di rimuovere la struttura destinata a legnaia di dimensioni
2.00x2.00, che si incontra per prima sul lato destro, per chi percorre lo stradoncino poderale interno in direzione nord, posizionata in aderenza e in prosieguo del fabbricato esistente , ed insistente sulla particella
n. 120 e precisamente sullo “stradoncino poderale interno” di proprietà comune, così come indicato nell'Allegato H dell'atto di divisione del fondo “Cannamele per notaio del 30.10.1973; C) accerta Per_1 che la particella n. 304 di proprietà del convenuto, meglio identificata in atti, è libera da servitù di passaggio in favore della particella n. 1036 di proprietà degli attori, meglio identificata in atti;
D) condanna gli attori
a risarcire al convenuto i danni da occupazione senza titolo della porzione di cui al capo ii), liquidato in €
2.950,00 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata da l verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat FOI ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di
pag. 2/11 valore in debito di valuta – fino al saldo;
E) condanna gli attori, in solido tra lor a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 5.300,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
F) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, attor i e convenuto, per il 50% ciascuna”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
16/05/2006 e iscritto a ruolo in data 18/05/2006 – in rinnovazione a mezzo posta in data
13/02/2007, e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Salerno – sez. dist. di Montecorvino Rovella, esponendo di essere CP_1 proprietari di un fondo rustico con fabbricato rurale alla località "Cannamele" di Pontecagnano
Faiano - mappali fg. 7 di Pontecagnano Faiano nn. 1036, 1037, 120 sub 2 e 306 sub 2 - confinante con beni di , alla Via Mar Mediterraneo, parti comuni, pervenuto CP_1 loro in quanto affittuari da tempo immemorabile da , Persona_2 Persona_3
e , con atto per Notar del 03/10/2003, rep. n. Persona_4 Persona_5
60489. Riferivano che il terreno era delimitato da confini inequivocabili, da filari di piante arboree, da fossi di scolo delle acque piovane, da ciglioni e termini e che detto stato dei luoghi risaliva ad epoca immemorabile perché sempre così goduti e posseduti dai danti causa a mezzo di essi affittuari e prima di loro dai genitori di;
i coniugi precisavano Parte_1 che nell'atto di acquisto veniva riportato che “la vendita viene fatta ed accettata a corpo, con tutte le accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, diritti, azioni e ragioni inerenti, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, così come dalla parte venditrice fino ad oggi tenuti e posseduti”. Esponevano ancora che in contiguità al di loro fondo si trovava il cespite terriero con annesso fabbricato rurale di , pervenutogli con atto di compravendita per notar CP_1 Persona_6 del 09/07/2002, rep. 10362 da e che il fondo comprendeva il fabbricato rurale Persona_7 distinto al fg.
7 - mappali 306 sub 1 e 120 sub 1 – e il terreno distinto al fg. 7 – mappali 117,
303, 304 e 632; nell'atto di acquisto all'art. IV era dato leggere che la venditrice: “immette
l'acquirente nel possesso legale di quanto acquistato uno ad ogni accessorio, accessione, pertinenza e dipendenza, così come pervenuto e posseduto a tutt'oggi e con tutti i diritti attivi e passivi emergenti dai citati titoli di provenienza che qui si danno per ripetuti e trascritti. Il signor si trova già in possesso CP_1 materiale dei beni oggetto della presente vendita”.
pag. 3/11 I rispettivi fondi rustici - quello dei coniugi e e quello di Pt_1 Parte_2 CP_1
– erano in loro materiale possesso da tempo immemorabile in quanto entrambi affittuari delle rispettive quote già dei loro venditori, come da atto di divisione per notar
[...]
del 30/10/1973, reg.to a Napoli il 16/11/1973, al n° 18111; nell'atto di divisione Per_8 si leggeva che: “i cespiti di cui sopra (tutte le particelle costituenti l'intera proprietà poi divisa in due quote) sono stati attribuiti ai rispettivi assegnatari, nello stato di fatto in cui gli immobili si trovano, ben noto ai condividenti, con tutti gli accessori, pertinenze servitù e oneri reali attivi e passivi, azioni e ragioni” e “che il possesso materiale delle loro proprietà risale ad epoca immemorabile, che la mappa non corrisponde al possesso materiale secondo i confini ben visibili, inamovibili e inconfutabili, che è necessario uniformare la mappa allo stato dei luoghi e quindi al possesso materiale, sia dei terreni che dei cortili, delle aree comuni e degli stradoni di accesso al fondo”. Lamentavano, pertanto, la mancata corrispondenza dello stato dei luoghi a quello indicato in mappa, la non corrispondenza della mappa al possesso materiale secondo i confini ben visibili, inamovibili e inconfutabili e la necessità di uniformare la mappa allo stato dei luoghi e quindi al possesso materiale sia dei terreni che dei cortili, delle aree comuni e degli stradoni di accesso al fondo. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Montecorvino Rovella, 1) di nominare un C.T.U. per l'apposizione dei termini e il riporto degli stessi in mappa secondo il possesso materiale della quota di proprietà degli attori, dello spiazzo comune in giro al fabbricato rurale, degli stradoni comuni e quelli dove esercitato il diritto di passaggio, in uno all'accesso al pozzo, 2) di dichiarare con sentenza l'avvenuta usucapione di quanto in possesso materiale degli attori, 3) con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20/06/2007, si costituiva in giudizio , quale CP_1 parte convenuta, che eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n.
4 c.p.c., contestava la ricostruzione operata dagli attori e tutte le avverse pretese, chiedendone il rigetto;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di arretramento dello sconfinamento sulle particelle 623 e 304 del foglio 7, di liberare gli spazi comuni dai manufatti realizzati, di vietare l'illegittimo passaggio degli attori attraverso il fondo del convenuto con conseguente condanna a titolo di risarcimento dei danni per l'illegittima e prolungata detenzione della parte di fondo occupata previa determinazione della ridotta utilizzazione redditizia del fondo del convenuto, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per pag. 4/11 testi e di C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
il procedimento perveniva all'udienza del 20/04/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 607/2023, emessa e depositata telematicamente in data 09/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/02/2023 – notificata a mezzo pec in data 22/02/2023, il Tribunale di
Salerno, esaminando preliminarmente l'eccezione di nullità della citazione ex art. 163 n. 4
c.p.c., dichiarava l'improponibilità della domanda attorea di usucapione sulle parti dei fondi non identificati sui quali sarebbe stato esercitato il possesso e l'inammissibilità della domanda nuova formulata dagli attori nella memoria n. 1, ex art. 183, c. VI, c.p.c. di rivendica, rigettava la domanda attorea di usucapione e in parziale accoglimento sia della domanda principale sia di quelle riconvenzionali statuiva come da sentenza. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , censuravano l'impugnata Parte_1 Parte_2 sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Improponibilità della spiegata riconvenzionale per manifesta tardività ex art. 167 cpc.; 2) Violazione dell'art. 164 cpc. nullità della domanda;
3) Violazione dell'art. 183 cpc per aver ritenuto improponibili le eccezioni di usucapione e costituzione di servitù ex art.
1062 cc;
4) Violazione dell'art. 1062 cc e art. 1031 cc.; 5) Violazione dell'art. 1102 cc in relazione all'ordine di rimozione della legnaia;
6) Violazione degli artt. 2043 e 2056 cc - danni da sconfinamento;
7)
Violazione dell'art. 92 cpc”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la spiegata domanda riconvenzionale da parte di esso appellato per i motivi di cui in premessa. Rigettare, in ogni caso, le avverse pretese in virtù delle sollevate eccezioni in quanto legittimamente specificate da parte appellante nelle note 183 cpc, sempre per i motivi di cui in premessa. Confermare la sentenza nella sola parte in cui accerta il confine tra le rispettive proprietà relativamente ai terreni e condanna le parti alle reciproche restituzioni. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 09/06/2023, si costituiva in giudizio , quale parte CP_1 appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;
con appello incidentale condizionato,
[...] chiedeva di “dichiarare l'improponibilità della domanda di usucapione, tutelando il diritto del CP_1
pag. 5/11 convenuto che non è stato posto immediatamente nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, confermando la statuizione del giudice di prime, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, rigettando il motivo di appello, assolutamente inammissibile, oltre che manifestatamente infondato. Tenuto conto del carattere assorbente della dichiarata improcedibilità della domanda di usucapione, si chiede, pertanto, di voler rigettare il suo esame nel merito, oggetto del motivo di appello numero 4” e con appello incidentale autonomo censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “I° motivo appello incidentale: ultrapetizione e/o extrapetizione violazione art. 112 c.pc. di corrispondenza tra chiesto e CP_2 pronunciato per decisione difforme rispetto alla domanda ed alla prova documentale assunta a fondamento dal giudice di prime cure – pertanto, nullità del capo della sentenza ove viene erroneamente accertato lo sconfinamento della particella n. 304; II° motivo di appello incidentale: per vizio di omessa pronuncia ex art.
112 c.p.c. sulla domanda del convenuto di rimozione del manufatto, di dimensioni 6,00x8,00 e destinata a deposito esclusivo degli appellanti, insistente sul suolo comune in violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c.;
III° motivo di appello incidentale: per violazione dell'art. 2043 c.c. in ordine al rigetto della domanda risarcitoria”. Pertanto, chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via incidentale, dichiarare la nullità del capo della sentenza - dispositivo i) - ove viene erroneamente accertato lo sconfinamento della particella n. 304, per violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo il giudice di prime cure incorso nel vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione, per aver erroneamente accertato e disposto l'esatto contrario sia in relazione a quanto chiesto con la domanda attorea, sia in ordine alle risultanze dei titoli – atto di divisione del 1973 e successive compravendite, riconducendo la situazione di fatto dei luoghi ai confini catastali, piuttosto che come richiesto dalle parti di uniformare la “mappa” allo stato di fatto dei luoghi;
- Sempre in via incidentale, per vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda del convenuto di rimozione del manufatto, di dimensioni
6,00x8,00 e destinata a deposito, avverso il capo della sentenza ove dà atto della formulata richiesta, tuttavia, viene omessa la pronuncia in merito, pertanto, si chiede di voler accertare l'abusiva occupazione del suolo comune e, per l'effetto, condannare gli odierni appellanti alla relativa rimozione. - Sempre in via incidentale, per violazione dell'art. 2043 c.c. in ordine al rigetto della domanda risarcitoria”. Con vittoria di spese e onorari del giudizio. Fissata la prima udienza per il 06/07/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 12/07/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
13/07/2023, la Corte, ritenendo sussistenti i gravi e fondati motivi, accoglieva l'istanza di pag. 6/11 sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del
12/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, idonei a rendere adeguatamente sviluppati e comprensibili i motivi di impugnazione.
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate. Il giudizio di primo grado ha interessato la domanda di apposizione dei termini del confine tra i fondi di e e quello di Il fondo rustico di Parte_1 Parte_2 CP_1 proprietà degli appellanti, già attori è in località “ Cannamele” di Pontecagnano Faiano, in relazione ad esso, gli appellanti hanno affermato la qualità di affittuari da tempo immemorabile, e rispetto ai fondi confinanti, hanno evidenziato la incertezza dei confini anche in relazione alle parti comuni. Nel corso del giudizio, seguito alla costituzione del convenuto con domanda riconvenzionale, è stata espletata la ctu, per poi addivenire alla decisione della causa. Il primo motivo di appello è relativo alla tempestività della domanda riconvenzionale e viene trattato congiuntamente al proposto appello incidentale. Il secondo motivo di appello relativo alla dichiarazione di nullità della domanda rispetto alla genericità della domanda di usucapione intesa come non specifica relativamente alle parti del fondo in possesso degli attori, si fonda sulla presunta violazione del rinnovo della citazione nelle parti in cui è risultata non specifica, invero il primo giudice ha parlato di improcedibilità della domanda per estrema genericità, approfondendo la decisione nel merito, in ragione della carente identificazione dell'oggetto della stessa, ovvero dei luoghi di cui si discute il possesso, per cui il motivo non è fondato, essendo la pronuncia nel merito. Peraltro, nel caso in esame il richiamo all'eccezione di usucapione non appare sostenibile, essendo le stesse parti a qualificarsi, prima dell'acquisto dei fondi come affittuari, dunque detentori, e non possessori, ed essendo generico il richiamo al possesso, non qualificato in relazione al tempo e all'inizio e fine ed alle modalità di esercizio. Rispetto al terzo motivo esso è fondato nella parte in cui pag. 7/11 è costituita la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. L'azione di negazione della servitù è stata posta dal convenuto ed è relativa alla stradina in terra battuta CP_ che attraversa la particella n. 304 di proprietà per raggiungere la particella n. 1036 di proprietà degli appellanti, per cui essi hanno domandato l'accertamento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Detta domanda non può ritenersi nuova e tardiva come deciso del primo giudice, per essere attinente alla domanda iniziale riferita all'accertamento anche relativo allo stradone ove è esercitato il passaggio, in citazione è chiesto l'apposizione dei termini tenendo conto degli stradoni comuni e di quelli dove esercitano il diritto di passaggio…. La specificazione o determina della domanda è consentita ogni qualvolta di traduca in un giudizio compatibile con il tema della decisione, e sia attinente al suo oggetto ed alla intera vicenda sostanziale(Cass. n. 18546/2020) Orbene, lo stradone è certamente antecedente all'anno 1973 cui si riferisce l'atto di divisione ed è stato a servizio delle particelle 1036 e 1037. Detti fondi sono appartenuti ad un unico proprietario prima di addivenire all'anno 1973 della divisione, la situazione è rimasta immutata quanto allo stradone ed il percorso segnato è visibile nella particelle 1036 e 1037 e nella particella di proprietà 304 di . La stradina è in terra battuta, prosegue nella particella 304 CP_1
CP_ di proprietà , fino a raggiungere la particella 1036 di proprietà degli appellanti, ciò anche da riscontro da parte del consulente d'ufficio sui luoghi di causa. Il teste in Testimone_1 relazione allo stradone riferisce che lo stesso è sempre esistito ed era utilizzato per l'accesso all'intera proprietà, prima appartenente ad un unico proprietario. Tale conferma viene anche dal teste Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali può dirsi che lo Testimone_2 stato dei luoghi non è mutato dopo la divisione dell'anno 1973, ed essendo lo stradone visibile e a servizio dell'intero fondo, quando appartenente ad un unico proprietario, può dirsi costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia. Vanno considerati come non influenti sullo stato di fatto e sull'apparenza della servitù, gli atti di accertamento successivi alla divisione relativi alla possibile regolamentazione del passaggio, in quanto non idonei ad escludere la preesistenza di fatto del passaggio. ( Cass. civ. n. 3806/2014). Il motivo è fondato. Infondato è il quinto motivo di appello relativo all'occupazione con il locale legnaia di parte dell'area comune. L'appellante afferma, che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la realizzazione dell'opera sia compatibile con l'uso congiunto da parte degli altri proprietari, nel rispetto dell'art. 1102 c.c. Detto assunto è errato in quanto la pag. 8/11 natura stessa dell'opera, trattasi di opera che occupa in maniera stabile una porzione dell'area comune, preclude il pari uso da parte degli altri che restano esclusi dalla possibilità di fruire dell'area occupata, che così viene distolta dalla sua funzione originaria in relazione all'esercizio del passaggio sulla strada comune. Fondato è il sesto motivo di appello che in relazione all'accertamento dei reciproci sconfinamenti ha condannato gli appellanti al pagamento del risarcimento del danno per 85 mq occupati, con liquidazione equitativa.
Orbene, l'occupazione del suolo altrui non costituisce di per sé danno, in mancanza di elementi di fatto e comprovati di incidenza del fatto sulla fruibilità del bene, con rilievo economico della perdita subita, in relazione alle potenzialità di utilizzo del bene compromesse dall'occupazione, comunque da dimostrare anche attraverso presunzioni. (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 33645/2022) Nel caso di specie per la esiguità della superficie occupata non viene in evidenza neppure in via presuntiva un possibile uso produttivo del bene, suscettibile di concreta valutazione economica. Per cui il motivo va accolto. Relativamente alla questione della tardività della domanda riconvenzionale posta in primo grado dal convenuto va osservato che essa non costituisce domanda non vagliabile in appello, poiché attiene a questione rilevabile d'ufficio, in relazione alla decadenza dalla domanda riconvenzionale per tardività della proposizione. Invero, come attestato nel retro della copertina del fascicolo di parte convenuta, la comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale è stata depositata presso il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella 20/06/2007, tanto è stato inoltre riportato a verbale dell'11/07/2007 di prima udienza. Pertanto, la domanda è stata tardivamente proposta essendo irrilevante il deposito presso autorità giudiziaria diversa da quella competente. Né l'ufficio presso cui erroneamente è stato effettuato il deposito è tenuto alla trasmissione del fascicolo a quello competente. Pertanto, la domanda riconvenzionale volta ad escludere l'esistenza della servitù di passaggio è stata formulata tardivamente.
Quanto al vizio di ultrapetizione nella determina del confine, in relazione alla domanda originaria riferita allo stato di fatto, e non ai dati catastali, cui il giudice ha fatto riferimento per determinare lo sconfinamento, come da riscontro del consulente tecnico, va osservato che i riferimenti di fatto riportati dalle parti, tra cui lo spostamento del corso del fiume
Picentino, nello specifico, fatto accidentale, non valgono a dimostrare con certezza gli originari confini, per cui il riferimento al dato residuo catastale è stato ben operato per risalire al confine. Infondata è la domanda relativa alla rimozione del locale deposito, sia perché
pag. 9/11 tardivamente prospettata in riconvenzionale, sia perché è onere della parte che deduce la occupazione con la costruzione abusiva di un terreno comune provare tale aspetto, che invece è stato escluso dal consulente d'ufficio. Ciò posto considerato l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate tra le parti per il primo e per il secondo grado, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 CP_1
607/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/02/2023 – notificata a mezzo pec in data
22/02/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.
607/2023 del Tribunale di Salerno al punto c) accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio sulla particella 304 dell'appellato, ed in favore del fondo particella
1036 degli appellanti, costituita per destinazione del padre di famiglia;
in riforma del capo d) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
in CP_1 riforma del capo e) compensa le spese tra le parti, confermata per il resto la sentenza impugnata.
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 5.000,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parti appellanti, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 12 /02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 10/11 pag. 11/11