Articolo 8 della Legge 27 maggio 1970, n. 382
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 luglio 1970
Art. 8. (Domande e ricorsi pendenti)

Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati anteriormente al 1 gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 8 luglio 1970
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