Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05448/2025REG.PROV.COLL.
N. 08857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8857 del 2022, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS-, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 14 febbraio 2022 del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza dell'Italia Meridionale con la quale veniva disposta la sanzione della perdita del grado per rimozione.
2. L’appellante, appuntato scelto della Guardia di Finanza, era stato coinvolto in un’indagine penale per rivelazione di segreti d’ufficio per avere riferito a terzi le targhe delle vetture civetta in uso ai colleghi dell’antidroga e dell’anticrimine e per scommesse sportive non autorizzate.
Mentre non si era ancora concluso il processo penale dal momento che la Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di Appello per un nuovo esame sulla configurabilità del reato di cui all’art. 326 c.p., aveva ugualmente avviato il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto non violato il diritto di difesa essendo stato informato delle sue facoltà difensive; il termine procedimentale dei 270 giorni era stato rispettato e non vi erano vizi di motivazione né violazione del principio di proporzionalità.
4. L’appello è affidato a sette sintetici motivi.
4.1. Il primo contesta che il militare sia stato messo in condizione di difendersi adeguatamente perché se avesse saputo che poteva farsi assistere da un avvocato professionale verosimilmente l’esito del procedimento sarebbe stato diverso.
4.2. Il secondo motivo lamenta che la mancata attesa di una sentenza passata in giudicato ha portato a sottolineare le condotte sulla cui rilevanza aveva espresso dei dubbi annullando con rinvio la sentenza di appello.
4.3. Il terzo motivo sottolinea la mancanza di approfondimento istruttorio sulla vicenda.
4.4. Il quarto motivo censura il difetto di proporzionalità.
4.5. Il quinto motivo afferma che il T.a.r. non ha motivato sulle ragioni perché il militare non potesse rivestire un ruolo più basso nella scala gerarchica anziché essere espulso. dall’Amministrazione.
4.6. Il sesto motivo si duole del mancato accoglimento della richiesta di non retrodatare gli effetti della rimozione.
4.7. Il settimo motivo eccepisce la disparità di trattamento con altro militare che era stato condannato ad un anno di reclusione per tre reati gravissimi, quali l’aver formato dei certificati medici falsi e di averne fatto uso, ingannando la P.A. militare ritenendolo legittimamente assente dal reparto e corrispondendo lo stipendio.
4.8. Vengono altresì riproposti i motivi non valutati in primo grado.
4.9. Il primo di essi contesta la legittimità dell’atto introduttivo del procedimento disciplinare perché la commissione di disciplina ha contestato la responsabilità dell’art.326 c.p. mentre allo stato non vi è alcuna condanna sul punto.
Inoltre non si è tenuto conto delle note caratteristiche redatte nei confronti del militare né degli elogi ricevuti da altre Autorità.
Si contesta, infine, un difetto di motivazione per non aver esaminato una serie di altre circostanze che avrebbero avuto il loro peso nella valutazione della giusta sanzione da infliggere.
4.10. Il secondo motivo censura che la sanzione sia stata fondata sulle condotte rilevanti ex art. 326 c.p. pur in assenza di una sentenza definitiva sul punto.
4.11. Il terzo motivo lamenta la mancata valutazione dei precedenti di servizio, del comportamento antecedente e successivo, al fatto ritenuto penalmente rilevante e la mancata considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
4.12. Il quarto motivo eccepisce come l’Amministrazione non avesse tenuto conto che i fatti contestati si sono verificati fuori servizio ed hanno avuto una modesta eco mediatica.
4.13. Il quinto motivo è esattamente speculare al settimo motivo di appello.
5. Il Ministero Economia e Finanze e il Comando Generale Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata poiché non si ravvisava un sufficiente fumus alla luce dei fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento disciplinare.
7. L’appello è infondato.
7.1. Il primo motivo non merita di essere accolto in quanto nell’atto di contestazione degli addebiti. notificato in data 5 novembre 2021, tale facoltà è espressamente riportata alla pag. 2 sub. b.
7.2. La circostanza che al momento dell’irrogazione della sanzione non si fosse definito completamente il giudizio penale a causa dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non aveva determinato un arresto della facoltà riconosciuta all’Amministrazione di valutare sul piano disciplinare una serie di fatti; la circostanza che non si fosse ancora consolidata una sentenza passata in giudicato lasciava ampia facoltà all’Amministrazione di valutare la rilevanza disciplinare senza essere vincolata ad una ricostruzione della responsabilità ex art. 653 c.p.p.
7.3. Il terzo motivo ha perso ogni rilevanza in considerazione che, nelle more del giudizio innanzi al giudice amministrativo, si è pervenuti ad una definitiva sentenza di condanna dell’appellante anche per il reato di cui all’art. 326 c.p.
7.4. L’insussistenza della censura circa il difetto di proporzionalità contenuta nel quarto nel quinto motivo si ricava dalla gravità delle condotte accertate a carico dell’appellante. In almeno un caso vi è la condanna definitiva per il reato di rivelazione di segreto di ufficio per aver comunicato a persone sottoposte ad indagine penale dell’esistenza di un’inchiesta da parte del G.O.A. della Guardia di Finanza indicando la targa delle autovetture utilizzate dall’Amministrazione per i pedinamenti.
Ma soprattutto vi è la prova inconfutabile che il militare abbia in più occasione partecipato alla raccolta di scommesse in via telematica senza l’autorizzazione dei Monopoli di Stato (il che, sia detto per incidens, costituisce imputazione che anche isolatamente considerata, e non “accompagnata” dal quella ex art. 326 cp giustifica la sanzione, tenuto conto che afferisce ad un versante che rientra nella specifica “mission” del corpo cui apparteneva l’appellante) .
Orbene sembra evidente che un militare della Guardi di Finanza, cioè di quel corpo di polizia specificamente addetto ad effettuare i controlli in materia di esercizio dei giochi tramite scommesse non può porre in essere quell’attività che per dovere istituzionale dovrebbe reprimere. Se a questo si aggiunge un’attività che, al di là del nomen iuris del rato contestato, si caratterizza come una sorta di favoreggiamento di spacciatori di stupefacente, qualunque doglianza circa l’eccessività della sanzione appare evidentemente fuori fuoco.
7.5. Il sesto motivo non è fondato in quanto la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico, già sospeso dal servizio, va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare non solo quando il provvedimento di destituzione interviene durante il periodo di sospensione cautelare, ma anche quando, in applicazione dell'art. 9, l. 7 febbraio 1990 n. 19, l'interessato è stato riammesso in servizio, alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, con salvezza della valutazione ai fini previdenziali e di quiescenza dell'attività svolta per il periodo intercorrente tra la data di riammissione e quella della destituzione (Consiglio di Stato sez. III, 10 aprile 2014, n.1741).
7.6. Il settimo motivo non può essere accolto perché la disparità di trattamento non può essere effettuata in campo disciplinare dove ogni situazione ha le sue proprie caratteristiche che impediscono una piena equiparazione.
7.7. I due motivi non esaminati dal T.a.r. sono superati per l’intervenuta condanna nel giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Lecce per il reato di cui all’art. 326 c.p. e comunque, si ripete, anche a volere del tutto obliare detta imputazione l’altra su cui ci si è prima soffermati legittima e rende doverosa la sanzione inflitta.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.