TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32018/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32018/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 11.16 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Garise in sostituzione dell'avv. CAMPANELLA LUCA TOMASO, che conclude come in atti;
per parte resistente nessuno.
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32018/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. . CAMPANELLA LUCA Parte_1 C.F._1
TOMASO,
RICORRENTE contro
[C.F. ] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna statuizione,
1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01.01.2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi il 25.01.2022;
2) confermare l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa all'udienza del 12.09.2024;
3) condannare il Sig. al pagamento della somma intimata di € 22.106,41, a Controparte_1
titolo di canoni ed oneri accessori scaduti sino al mese di luglio 2024, oltre ai corrispettivi maturati dal 01 agosto 2024 sino al momento del rilascio.
4) condannare il conduttore al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre agli oneri come previsti per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1 di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare sita Controparte_1
in Segrate-Milano 2 (MI), Residenza Campo, contrassegnato con il n. 701 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 01/01/2022; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal dall'agosto 2022; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione di pagamento per il dovuto.
Compariva personalmente all'udienza la parte intimata, deducendo di aver pagato tutto il dovuto.
Con provvedimento del 12/09/2024, il Tribunale ordinava ex art.665 cpc il rilascio dell'immobile per la data del 12/10/2024 e disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
All'udienza di prima comparizione, la parte ricorrente dava atto dell'intervenuta riconsegna dei locali in data 07/12/2024
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di agosto 2022, e la controparte non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente i primi sette canoni di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01/01/2022 tra e Parte_1 CP_1
si è risolto per inadempimento del conduttore ex artt.
[...] Controparte_1 Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 22.106,41 a titolo di canoni ed oneri accessori scaduti sino al mese di luglio 2024, oltre ai canoni maturati dal 01/08/2024 e sino al rilascio del 07/12/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate e con la maggiorazione del' 30% di cui all'art. 4 c.1bis DM 55/2014.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 32018/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a il Controparte_1
contratto di locazione abitativa stipulato in data 01/01/2022 tra e Parte_1
ed avente ad oggetto l'immobile sito in Segrate-Milano 2 (MI), Controparte_1
Residenza Campo n.701;
2) nulla in punto di rilascio;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 22.106,41 a titolo di canoni ed oneri accessori scaduti sino al mese di luglio
2024, oltre ai canoni maturati dal 01/08/2024 e sino al rilascio del 07/12/2024, ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 294,00 per spese ed € 4.802,00 per compensi professionali (di cui € 1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1455 e 1453 c.c.
Nulla in punto di rilascio, attesa la riconsegna in data 07/12/2024.
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32018/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 11.16 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Garise in sostituzione dell'avv. CAMPANELLA LUCA TOMASO, che conclude come in atti;
per parte resistente nessuno.
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32018/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. . CAMPANELLA LUCA Parte_1 C.F._1
TOMASO,
RICORRENTE contro
[C.F. ] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna statuizione,
1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01.01.2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi il 25.01.2022;
2) confermare l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa all'udienza del 12.09.2024;
3) condannare il Sig. al pagamento della somma intimata di € 22.106,41, a Controparte_1
titolo di canoni ed oneri accessori scaduti sino al mese di luglio 2024, oltre ai corrispettivi maturati dal 01 agosto 2024 sino al momento del rilascio.
4) condannare il conduttore al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre agli oneri come previsti per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1 di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare sita Controparte_1
in Segrate-Milano 2 (MI), Residenza Campo, contrassegnato con il n. 701 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 01/01/2022; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal dall'agosto 2022; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione di pagamento per il dovuto.
Compariva personalmente all'udienza la parte intimata, deducendo di aver pagato tutto il dovuto.
Con provvedimento del 12/09/2024, il Tribunale ordinava ex art.665 cpc il rilascio dell'immobile per la data del 12/10/2024 e disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
All'udienza di prima comparizione, la parte ricorrente dava atto dell'intervenuta riconsegna dei locali in data 07/12/2024
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di agosto 2022, e la controparte non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente i primi sette canoni di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01/01/2022 tra e Parte_1 CP_1
si è risolto per inadempimento del conduttore ex artt.
[...] Controparte_1 Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 22.106,41 a titolo di canoni ed oneri accessori scaduti sino al mese di luglio 2024, oltre ai canoni maturati dal 01/08/2024 e sino al rilascio del 07/12/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate e con la maggiorazione del' 30% di cui all'art. 4 c.1bis DM 55/2014.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 32018/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a il Controparte_1
contratto di locazione abitativa stipulato in data 01/01/2022 tra e Parte_1
ed avente ad oggetto l'immobile sito in Segrate-Milano 2 (MI), Controparte_1
Residenza Campo n.701;
2) nulla in punto di rilascio;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 22.106,41 a titolo di canoni ed oneri accessori scaduti sino al mese di luglio
2024, oltre ai canoni maturati dal 01/08/2024 e sino al rilascio del 07/12/2024, ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 294,00 per spese ed € 4.802,00 per compensi professionali (di cui € 1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1455 e 1453 c.c.
Nulla in punto di rilascio, attesa la riconsegna in data 07/12/2024.