Versione
18 aprile 1995
18 aprile 1995
Art. 1. 1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, e' destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.
2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneita' dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria e di quella forense.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneita' dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria e di quella forense.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2020, n. 7868Provvedimento: […] La ricorrente ha in particolare prospettato, con due motivi di censura, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 99/1995, l'incompetenza, la carenza di legittimazione passiva, l'eccesso di potere e la carenza di istruttoria. […] Errores in iudicando – erronea interpretazione e valutazione dei motivi di ricorso – violazione dell'art. 1 della legge n. 99/1995, eccesso di potere per erroneità del presupposto e carenza di istruttoria - sviamento e la perplessità dell'azione amministrativa.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- carenza di istruttoria·
- irricevibilità del ricorso·
- liquidazione onorari·
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- principio del contraddittorio·
- occupazione sine titulo·
- sviamento dell'azione amministrativa·
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- morosità·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- doppio grado di giudizio·
- recupero dei beni demaniali·
- art. 1 della legge n. 99/1995