Articolo 2 della Legge 14 novembre 1967, n. 1095
Articolo 1Articolo 3
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16 dicembre 1967
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7 settembre 1977
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1 marzo 1986
Art. 2.
Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale ((e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale)) e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
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