Art. 18.
Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per meta' per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per meta' per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.
Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per meta' per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per meta' per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.