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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5038/2021
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5038/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FERRARIO PIETRO CARLO e dell'avv. LUCARELLI LARA ( ) CORSO VITTORIO EMANUELE II 46 MODENA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 46 MODENA presso il difensore avv. FERRARIO PIETRO CARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO Controparte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ) CORSO C.F._3
EUROPA 13 MILANO;
( ) VIA CP_2 C.F._4
MONTE GRAPPA 16 40121 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in CORSO
EUROPA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, chiedeva il risarcimento dei danni subìti dalla Parte_1 resistente a causa della condotta di segnalazione e promozione in relazione ad attività di investimento in diamanti.
Si costituiva eccependo: il difetto di legittimazione passiva, attesa la CP_1 propria estraneità ai fatti;
non attualità del danno;
prescrizione dei presunti crediti;
in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori e l'irrilevanza probatoria, di per sé, del provvedimento AGCM;
lo svolgimento di attività di mera segnalazione, con esclusione espressa di qualsivoglia responsabilità; in via subordinata, l'applicabilità del prezzo medio di vendita al dettaglio nella quantificazione dei danni.
La causa, istruita con documenti, teste e consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Si ritiene infatti sussistente la legittimazione passiva della banca, essendo stata fatta valere dalle attrici non la responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di compravendita dei diamanti (vendita in effetti intervenuta con un soggetto terzo,
DB), ma il diverso titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale, a causa, in sostanza, della violazione di obblighi di informazione e protezione sussistenti in capo al soggetto qualificato, cioè all'intermediario convenuto.
Improcedibilità per mancanza di attualità del danno.
L'eccezione è infondata.
Si ritiene infatti che sussista la prova di un danno attuale e concreto, rappresentato dal minor valore dei diamanti investiti, prodottosi al momento dell'acquisto, danno che sussisteva all'epoca e permane anche in futuro, nonostante il possesso dei diamanti, considerato che, nel caso di aumento di valore, l'acquirente non potrà maturare il guadagno derivante dalla differenza tra il giusto valore alla data dell'acquisto e quello maggiore nel momento successivo.
In altri termini, l'eventuale aumento di valore dei diamanti nel tempo non può essere “assorbito” dall'ingiustificato maggior prezzo pagato all'epoca a causa della condotta illecita dell'intermediario, così annullando l'effetto positivo degli aumenti di valore, di cui, come detto, l'acquirente avrebbe goduto e che costituiscono, tra l'altro, lo scopo dell'investimento.
Inoltre, si osserva che tale maggior valore derivante dall'oscillazione è fatto del pagina 2 di 9 tutto ipotetico ed eventuale e, pertanto, non v'è prova attendibile rispetto alla sua verificazione.
Infine, si osserva che la giurisprudenza citata dalla convenuta rispetto ai diversi casi relativi ad azioni ed obbligazioni non è conferente.
In tali ipotesi, infatti, non è in discussione l'acquisto dello strumento finanziario ad un prezzo maggiore rispetto a quello offerto dal mercato, ma il danno derivante dalla mancata informazione circa il rischio insito del medesimo. Ne deriva che, nel caso di oscillazioni del mercato e riacquisto del valore dello strumento finanziario
(acquistato al prezzo giusto di mercato), la perdita è di fatto annullata, con conseguente non risarcibilità; mentre nel diverso caso odierno, il danno permane in ogni caso, in quanto, come già indicato sopra, il cliente ha subìto un danno per il possesso di beni di valore inferiore rispetto a quello pagato e non potrà avvantaggiarsi in termini di guadagno delle oscillazioni positive del mercato.
Prescrizione.
Quanto all'eccepita prescrizione, si ritiene che occorra tenere in considerazione la percepibilità oggettiva e soggettiva del danno, la quale è di fatto dipesa dalla pubblicazione del provvedimento dell'AGCM del 31.10.2017.
Solo grazie a tale provvedimento, parte attorea ha avuto modo di conoscere l'effettiva distribuzione dei costi all'interno del corrispettivo pagato per l'acquisto dei diamanti oltre che della omissione informativa e/o della natura ingannevole Cont delle informazioni rese da DB e dal , avendo compreso di avere acquistato diamanti con una significativa presenza di servizi aggiuntivi mai comunicati.
Dunque, applicandosi il termine decennale per quanto si dirà meglio nel proseguo, il termine prescrizione non risulta, dunque, decorso.
Sulla responsabilità da contatto sociale.
Nel merito, si ritiene provato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi e di protezione nei confronti dei propri clienti connaturati e discendenti dal rapporto qualificato intercorso tra gli stessi e qualificabile in termini di c.d. contatto sociale.
Si ritiene, infatti, che, anche a non ritenere sussistente una vera e propria responsabilità contrattuale (non discendendo tali obbligazioni, strettamente, dal Cont rapporto di c/c o deposito titoli intercorso tra attori e ), sussista, in ogni caso, una responsabilità da contatto sociale, sorta in ragione del rapporto qualificato delle parti rilevante ex art. 2 Cost.
Tale rapporto, in ragione della particolare posizione dei soggetti coinvolti, faceva sorgere e imponeva in capo alla banca l'adempimento di obblighi di informazione, astensione e protezione a favore dei propri clienti, i quali, in ragione della natura della banca (soggetto autorizzato per legge ad operare nel rispetto di particolari requisiti) riponevano fondatamente una particolare fiducia nelle attività della stessa,
pagina 3 di 9 compresa appunto quella di segnalazione/promozione di investimenti.
Ciò premesso, è pacifico che il dante causa delle attrici abbia sottoscritto i moduli
DB e proceduto all'acquisto dei diamanti nei locali della banca.
Si ritiene che, anche ad ammettere che la banca abbia agito quale mero
“segnalatore” e non come vero e proprio “sollecitatore” di tali investimenti, rientrava, in ogni caso, negli obblighi di protezione anzidetti il dovere di astenersi dal suggerire/segnalare detti “investimenti” rivelatesi avere caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle normalmente attendibili e, pertanto, del tutto inaffidabili o, comunque, di fornire una corretta e esaustiva informazione rispetto alla natura, rendimento e prezzo degli stessi, essendo, invece, emerso che essi erano caratterizzati da rilevanti costi occulti e con una possibilità di rendimento del tutto inadeguata.
Rispetto alla nota vicenda, sebbene il provvedimento AGCM o le sentenze del TAR
o Consiglio di Stato non abbiano valore di “prova legale”, si richiama in contenuto di tali provvedimenti, i quali costituiscono sicuramente elementi di prova che possono essere utilizzati, secondo il prudente apprezzamento del giudice, per valutare l'assolvimento dell'onere della prova in capo alle parti, tenuto conto del complesso degli elementi desunti dal processo.
In particolare, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato che, con Sentenza n.
2081/2021 del 11.03.2021, ha ribadito e confermato la responsabilità delle banche Cont coinvolte nella vicenda, tra cui il , precisando, tra l'altro, come essa non si fosse limitata ad esercitare un ruolo di mero segnalatore avendo assunto un ruolo di compartecipe nella pratica scorretta posta in essere da CP_3
“(...) La censura è infondata, muovendo da una premessa errata, ovvero che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a quella di mero “segnalatore”. Deve, invero, escludersi che il ruolo della nella realizzazione della pratica in CP_4 oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con DB e né rileva che Controparte_5
l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al CP_6 riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore CP_4 era coinvolto: a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra DB e
, la banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il CP_1 materiale divulgativo predisposto da DB, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla DB le disposizioni di acquisto sottoscritte pagina 4 di 9 dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con
DB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la CP_4 compilazione e l'invio a DB del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente
e DB, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di DB. Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con DB. E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. In base all'art. 5, comma 3, del codice del consumo “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. Deve, dunque, concludersi che la nozione di “professionista” rinveniente dal Codice del consumo deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio. In tal senso, integra la nozione di professionista autore (o coautore) della pratica commerciale “chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”. Alla luce di tale considerazione perde di consistenza anche il rilievo dell'appellante secondo pagina 5 di 9 cui nella specie non sarebbe ravvisabile una propria condotta colposa, in quanto non sarebbe possibile affermare in capo alla stessa un onere di verificare il contenuto dell'offerta. Al riguardo, deve anche osservarsi che ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di co-autore, alla realizzazione dell'illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato una agevolazione dell'altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico (cfr. Consiglio di
Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3763). Non può, inoltre, trascurarsi che la responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta correlata anche al ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento (sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto rispetto alla gamma tipica di servizi forniti vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 38)”. …. (…)…Quanto al rilievo che nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, le indagini istruttorie dell'Autorità hanno comunque accertato che il valore di mercato dei diamanti venduti da DB, oltre ad essere indecifrabile nelle sue componenti, risultava inferiore al prezzo proposto per l'acquisto. Non può, inoltre, ravvisarsi una carenza istruttoria nel fatto che quelli presi in considerazione dall'Autorità a fini comparativi sono anch'essi indici privati, giacché questi ultimi (diversamente dalle quotazioni di DB) erano, comunque, basati su dati reali, corrispondenti alle transazioni effettivamente concluse. In riferimento al prezzo dei diamanti ed in particolare quanto alla rivendicata fornitura di servizi ulteriori da parte dell'appellante incidenti sul prezzo dei diamanti, a differenza di quanto prospettato dalla società, deve evidenziarsi come di tale circostanza i consumatori non fossero edotti;
invero, la società nel proprio materiale informativo non forniva alcuna indicazione circa l'incidenza delle singole voci di costo”.
Anche a ritenere inattendibile la teste (in quanto sorella dell'attrice), la quale ha confermato l'attività di sollecitazione (anche presso il luogo di lavoro dell'attrice), la prova deve ritenersi comunque raggiunta in via presuntiva in ragione, come detto, della prova di un rapporto qualificato tra le parti e della circostanza che è pacifico che i moduli DB siano stati sottoposti dalla banca nei propri locali.
pagina 6 di 9 Non elide la sussistenza di tali obblighi in capo alla banca il fatto che, eventualmente, tali investimenti sono stati eventualmente sollecitati dallo stesso cliente incuriosito dal materiale informativo presente presso i locali delle filiali, dovendosi esigere dalla banca, anche in tale caso, l'adempimento di obblighi di protezione tali da sopperire alle evidenti lacune informative di una tale richiesta da parte dei potenziali clienti.
La banca osserva poi che il cliente era stato reso edotto e avvertito del fatto che essa sarebbe rimasta estranea alle operazioni, svolgendo un ruolo “di tramite” con la parte venditrice DB, nonché del fatto che essa non avrebbe prestato alcuna garanzia in relazione alla congruità del prezzo dei diamanti, alle prospettive di rendimento e disinvestimento (cfr inoltre la brochure illustrativa dell'offerta DB in uso presso la filiale la quale chiariva come la banca non fosse titolare, né responsabile di tale offerta e non fornisse un affidamento sulla convenienza delle operazioni concluse dai clienti con la società venditrice, operatore specializzato al quale i clienti avrebbero dovuto rivolgersi per specifiche informazioni e approfondimenti).
Irrilevante è la circostanza che il contratto di acquisto dei diamanti prevedesse “i) che la quale domiciliataria, con riferimento all'operazione di CP_4 compravendita dei diamanti, ha svolto solamente un'attività di mera segnalazione,
ii) che la non avrebbe dunque assunto alcuna responsabilità in ordine al CP_4 contratto che infatti sarebbe intercorso unicamente con DB”, clausola che esclude la responsabilità del sollecitatore rispetto all'adempimento del contratto di DB
(tipo “garanzia ì”), mentre qui si discute della responsabilità della convenuta per un'attività propria di informazione scorretta.
Ad ogni modo, tali clausole si pongono in contrasto con l'art. 1229 c.c.: dal tenore Cont delle clausole, emerge l'esclusione di qualsivoglia responsabilità di rispetto agli obblighi connaturati all'attività di segnalazione, mentre, nel caso di specie, deve ritenersi che sussista - quantomeno - la colpa grave della banca, la quale era certamente nella possibilità di valutare la convenienza di siffatti investimenti, considerato che era (o poteva essere) ben a conoscenza del minor valore delle pietre compravendute (visti gli esosi costi applicati) ed essendo in particolare pacifico che l'attività di “segnalazione” era, tra l'altro, ben retribuita con commissioni tra il 10%
e il 20 % a carico completamente del cliente, il che riduceva considerevolmente il valore effettivo dell'investimento.
In altri termini, in ragione della diligenza qualificata richiesta della natura dell'attività prestata, era sicuramente esigibile l'assolvimento di particolari obblighi di verifica e controllo sulle attività di investimento da segnalare ai risparmiatori e la violazione di tale diligenza è sicuramente non lieve, tenuto conto delle competenze della banca.
Tali condotte di segnalazione sono state sicuramente determinanti nella conclusione delle compravendite di diamanti, in ragione del rapporto di fiducia tra clienti e pagina 7 di 9 banca e della circostanza che, a fronte delle presunzioni applicabili al caso di specie, non sono stati offerti elementi in senso contrario, tali da far fondatamente ritenere che il ruolo della banca sia stato assolutamente irrilevante.
Si precisa che non è affatto dirimente la circostanza che l'Autorità di Vigilanza
specificamente interpellata sul punto e sin dalla comunicazione n. CP_7
DTC/13038246 del 6.5.2013, abbia chiarito che la vendita di diamanti, pur se effettuata attraverso il canale bancario, non costituisca un “investimento di natura finanziaria” e, dunque, non rappresenta un “prodotto finanziario” ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. U) del TUF (Nota 1).
Al di là della natura o meno di investimento, ciò che rileva è che l'attività di segnalazione è stata realizzata in violazione del dovere di protezione connaturato al rapporto tra le parti scaturito dal contatto sociale, non rilevando quindi gli specifici ulteriori obblighi indicati dal TUF.
Tutto ciò premesso, a fronte della specifica allegazione della violazione di obblighi di astensione, informazione e protezione da parte degli attori, non è stata fornita la prova dell'adempimento, essendosi la banca limitata a sostenere la propria estraneità.
La responsabilità della convenuta è, dunque, accertata.
Si precisa ulteriormente che deve escludersi un concorso ex art. 1227 c.c. nella produzione del danno da parte dello stesso cliente: come già osservato sopra, tenuto conto del rapporto qualificato tra le parte e la convenuta, della particolarità dell'investimento nonché della complessità della vicenda, non era concretamente esigibile in capo al cliente una diligenza tale da prevenire ed evitare il danno.
Quantificazione del danno.
In merito alla quantificazione del danno, esso si ritiene che debba essere liquidato nella differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore di effettivo realizzo, cioè la somma che un negoziante avrebbe corrisposto alla parte attrice, differenza quantificata dal CTU in € 70.556,00 (cfr CTU).
Si precisa che, sebbene la somma di realizzo sia indicata alla data odierna (e non all'epoca), non risultano elementi specifici per ritenere che tale somma non possa valere ad oggi.
Si ritiene invece non utilizzabile il “valore medio dettaglio”, considerato che quello
è l'importo che potrebbe realizzare un rivenditore professionale a seguito di ricarico, ma non un privato come nel caso di specie, considerata anche la sua scarsa forza contrattuale.
In altri termini, si ritiene che debba considerarsi il prezzo che il semplice privato potrebbe ottenere offrendo i beni a soggetti professionali, i quali non li pagherebbero più di quanto pagherebbero all'ingrosso.
Sulla somma indicata, quale debito di valore, deve essere riconosciuta la pagina 8 di 9 rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal momento dell'acquisto sino alla data della sentenza;
vanno altresì riconosciuto gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come da giurisprudenza di legittimità costante. Sulle somme così liquidate – divenute debito di valuta - sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCERTATA la responsabilità della parte convenuta, CONDANNA la medesima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di € 70.556,00, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2- CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Spese della consulenza d'ufficio, come liquidate da separato decreto, definitivamente in capo a parte convenuta.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5038/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FERRARIO PIETRO CARLO e dell'avv. LUCARELLI LARA ( ) CORSO VITTORIO EMANUELE II 46 MODENA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 46 MODENA presso il difensore avv. FERRARIO PIETRO CARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO Controparte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ) CORSO C.F._3
EUROPA 13 MILANO;
( ) VIA CP_2 C.F._4
MONTE GRAPPA 16 40121 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in CORSO
EUROPA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, chiedeva il risarcimento dei danni subìti dalla Parte_1 resistente a causa della condotta di segnalazione e promozione in relazione ad attività di investimento in diamanti.
Si costituiva eccependo: il difetto di legittimazione passiva, attesa la CP_1 propria estraneità ai fatti;
non attualità del danno;
prescrizione dei presunti crediti;
in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori e l'irrilevanza probatoria, di per sé, del provvedimento AGCM;
lo svolgimento di attività di mera segnalazione, con esclusione espressa di qualsivoglia responsabilità; in via subordinata, l'applicabilità del prezzo medio di vendita al dettaglio nella quantificazione dei danni.
La causa, istruita con documenti, teste e consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Si ritiene infatti sussistente la legittimazione passiva della banca, essendo stata fatta valere dalle attrici non la responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di compravendita dei diamanti (vendita in effetti intervenuta con un soggetto terzo,
DB), ma il diverso titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale, a causa, in sostanza, della violazione di obblighi di informazione e protezione sussistenti in capo al soggetto qualificato, cioè all'intermediario convenuto.
Improcedibilità per mancanza di attualità del danno.
L'eccezione è infondata.
Si ritiene infatti che sussista la prova di un danno attuale e concreto, rappresentato dal minor valore dei diamanti investiti, prodottosi al momento dell'acquisto, danno che sussisteva all'epoca e permane anche in futuro, nonostante il possesso dei diamanti, considerato che, nel caso di aumento di valore, l'acquirente non potrà maturare il guadagno derivante dalla differenza tra il giusto valore alla data dell'acquisto e quello maggiore nel momento successivo.
In altri termini, l'eventuale aumento di valore dei diamanti nel tempo non può essere “assorbito” dall'ingiustificato maggior prezzo pagato all'epoca a causa della condotta illecita dell'intermediario, così annullando l'effetto positivo degli aumenti di valore, di cui, come detto, l'acquirente avrebbe goduto e che costituiscono, tra l'altro, lo scopo dell'investimento.
Inoltre, si osserva che tale maggior valore derivante dall'oscillazione è fatto del pagina 2 di 9 tutto ipotetico ed eventuale e, pertanto, non v'è prova attendibile rispetto alla sua verificazione.
Infine, si osserva che la giurisprudenza citata dalla convenuta rispetto ai diversi casi relativi ad azioni ed obbligazioni non è conferente.
In tali ipotesi, infatti, non è in discussione l'acquisto dello strumento finanziario ad un prezzo maggiore rispetto a quello offerto dal mercato, ma il danno derivante dalla mancata informazione circa il rischio insito del medesimo. Ne deriva che, nel caso di oscillazioni del mercato e riacquisto del valore dello strumento finanziario
(acquistato al prezzo giusto di mercato), la perdita è di fatto annullata, con conseguente non risarcibilità; mentre nel diverso caso odierno, il danno permane in ogni caso, in quanto, come già indicato sopra, il cliente ha subìto un danno per il possesso di beni di valore inferiore rispetto a quello pagato e non potrà avvantaggiarsi in termini di guadagno delle oscillazioni positive del mercato.
Prescrizione.
Quanto all'eccepita prescrizione, si ritiene che occorra tenere in considerazione la percepibilità oggettiva e soggettiva del danno, la quale è di fatto dipesa dalla pubblicazione del provvedimento dell'AGCM del 31.10.2017.
Solo grazie a tale provvedimento, parte attorea ha avuto modo di conoscere l'effettiva distribuzione dei costi all'interno del corrispettivo pagato per l'acquisto dei diamanti oltre che della omissione informativa e/o della natura ingannevole Cont delle informazioni rese da DB e dal , avendo compreso di avere acquistato diamanti con una significativa presenza di servizi aggiuntivi mai comunicati.
Dunque, applicandosi il termine decennale per quanto si dirà meglio nel proseguo, il termine prescrizione non risulta, dunque, decorso.
Sulla responsabilità da contatto sociale.
Nel merito, si ritiene provato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi e di protezione nei confronti dei propri clienti connaturati e discendenti dal rapporto qualificato intercorso tra gli stessi e qualificabile in termini di c.d. contatto sociale.
Si ritiene, infatti, che, anche a non ritenere sussistente una vera e propria responsabilità contrattuale (non discendendo tali obbligazioni, strettamente, dal Cont rapporto di c/c o deposito titoli intercorso tra attori e ), sussista, in ogni caso, una responsabilità da contatto sociale, sorta in ragione del rapporto qualificato delle parti rilevante ex art. 2 Cost.
Tale rapporto, in ragione della particolare posizione dei soggetti coinvolti, faceva sorgere e imponeva in capo alla banca l'adempimento di obblighi di informazione, astensione e protezione a favore dei propri clienti, i quali, in ragione della natura della banca (soggetto autorizzato per legge ad operare nel rispetto di particolari requisiti) riponevano fondatamente una particolare fiducia nelle attività della stessa,
pagina 3 di 9 compresa appunto quella di segnalazione/promozione di investimenti.
Ciò premesso, è pacifico che il dante causa delle attrici abbia sottoscritto i moduli
DB e proceduto all'acquisto dei diamanti nei locali della banca.
Si ritiene che, anche ad ammettere che la banca abbia agito quale mero
“segnalatore” e non come vero e proprio “sollecitatore” di tali investimenti, rientrava, in ogni caso, negli obblighi di protezione anzidetti il dovere di astenersi dal suggerire/segnalare detti “investimenti” rivelatesi avere caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle normalmente attendibili e, pertanto, del tutto inaffidabili o, comunque, di fornire una corretta e esaustiva informazione rispetto alla natura, rendimento e prezzo degli stessi, essendo, invece, emerso che essi erano caratterizzati da rilevanti costi occulti e con una possibilità di rendimento del tutto inadeguata.
Rispetto alla nota vicenda, sebbene il provvedimento AGCM o le sentenze del TAR
o Consiglio di Stato non abbiano valore di “prova legale”, si richiama in contenuto di tali provvedimenti, i quali costituiscono sicuramente elementi di prova che possono essere utilizzati, secondo il prudente apprezzamento del giudice, per valutare l'assolvimento dell'onere della prova in capo alle parti, tenuto conto del complesso degli elementi desunti dal processo.
In particolare, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato che, con Sentenza n.
2081/2021 del 11.03.2021, ha ribadito e confermato la responsabilità delle banche Cont coinvolte nella vicenda, tra cui il , precisando, tra l'altro, come essa non si fosse limitata ad esercitare un ruolo di mero segnalatore avendo assunto un ruolo di compartecipe nella pratica scorretta posta in essere da CP_3
“(...) La censura è infondata, muovendo da una premessa errata, ovvero che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a quella di mero “segnalatore”. Deve, invero, escludersi che il ruolo della nella realizzazione della pratica in CP_4 oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con DB e né rileva che Controparte_5
l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al CP_6 riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore CP_4 era coinvolto: a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra DB e
, la banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il CP_1 materiale divulgativo predisposto da DB, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla DB le disposizioni di acquisto sottoscritte pagina 4 di 9 dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con
DB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la CP_4 compilazione e l'invio a DB del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente
e DB, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di DB. Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con DB. E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. In base all'art. 5, comma 3, del codice del consumo “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. Deve, dunque, concludersi che la nozione di “professionista” rinveniente dal Codice del consumo deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio. In tal senso, integra la nozione di professionista autore (o coautore) della pratica commerciale “chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”. Alla luce di tale considerazione perde di consistenza anche il rilievo dell'appellante secondo pagina 5 di 9 cui nella specie non sarebbe ravvisabile una propria condotta colposa, in quanto non sarebbe possibile affermare in capo alla stessa un onere di verificare il contenuto dell'offerta. Al riguardo, deve anche osservarsi che ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di co-autore, alla realizzazione dell'illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato una agevolazione dell'altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico (cfr. Consiglio di
Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3763). Non può, inoltre, trascurarsi che la responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta correlata anche al ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento (sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto rispetto alla gamma tipica di servizi forniti vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 38)”. …. (…)…Quanto al rilievo che nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, le indagini istruttorie dell'Autorità hanno comunque accertato che il valore di mercato dei diamanti venduti da DB, oltre ad essere indecifrabile nelle sue componenti, risultava inferiore al prezzo proposto per l'acquisto. Non può, inoltre, ravvisarsi una carenza istruttoria nel fatto che quelli presi in considerazione dall'Autorità a fini comparativi sono anch'essi indici privati, giacché questi ultimi (diversamente dalle quotazioni di DB) erano, comunque, basati su dati reali, corrispondenti alle transazioni effettivamente concluse. In riferimento al prezzo dei diamanti ed in particolare quanto alla rivendicata fornitura di servizi ulteriori da parte dell'appellante incidenti sul prezzo dei diamanti, a differenza di quanto prospettato dalla società, deve evidenziarsi come di tale circostanza i consumatori non fossero edotti;
invero, la società nel proprio materiale informativo non forniva alcuna indicazione circa l'incidenza delle singole voci di costo”.
Anche a ritenere inattendibile la teste (in quanto sorella dell'attrice), la quale ha confermato l'attività di sollecitazione (anche presso il luogo di lavoro dell'attrice), la prova deve ritenersi comunque raggiunta in via presuntiva in ragione, come detto, della prova di un rapporto qualificato tra le parti e della circostanza che è pacifico che i moduli DB siano stati sottoposti dalla banca nei propri locali.
pagina 6 di 9 Non elide la sussistenza di tali obblighi in capo alla banca il fatto che, eventualmente, tali investimenti sono stati eventualmente sollecitati dallo stesso cliente incuriosito dal materiale informativo presente presso i locali delle filiali, dovendosi esigere dalla banca, anche in tale caso, l'adempimento di obblighi di protezione tali da sopperire alle evidenti lacune informative di una tale richiesta da parte dei potenziali clienti.
La banca osserva poi che il cliente era stato reso edotto e avvertito del fatto che essa sarebbe rimasta estranea alle operazioni, svolgendo un ruolo “di tramite” con la parte venditrice DB, nonché del fatto che essa non avrebbe prestato alcuna garanzia in relazione alla congruità del prezzo dei diamanti, alle prospettive di rendimento e disinvestimento (cfr inoltre la brochure illustrativa dell'offerta DB in uso presso la filiale la quale chiariva come la banca non fosse titolare, né responsabile di tale offerta e non fornisse un affidamento sulla convenienza delle operazioni concluse dai clienti con la società venditrice, operatore specializzato al quale i clienti avrebbero dovuto rivolgersi per specifiche informazioni e approfondimenti).
Irrilevante è la circostanza che il contratto di acquisto dei diamanti prevedesse “i) che la quale domiciliataria, con riferimento all'operazione di CP_4 compravendita dei diamanti, ha svolto solamente un'attività di mera segnalazione,
ii) che la non avrebbe dunque assunto alcuna responsabilità in ordine al CP_4 contratto che infatti sarebbe intercorso unicamente con DB”, clausola che esclude la responsabilità del sollecitatore rispetto all'adempimento del contratto di DB
(tipo “garanzia ì”), mentre qui si discute della responsabilità della convenuta per un'attività propria di informazione scorretta.
Ad ogni modo, tali clausole si pongono in contrasto con l'art. 1229 c.c.: dal tenore Cont delle clausole, emerge l'esclusione di qualsivoglia responsabilità di rispetto agli obblighi connaturati all'attività di segnalazione, mentre, nel caso di specie, deve ritenersi che sussista - quantomeno - la colpa grave della banca, la quale era certamente nella possibilità di valutare la convenienza di siffatti investimenti, considerato che era (o poteva essere) ben a conoscenza del minor valore delle pietre compravendute (visti gli esosi costi applicati) ed essendo in particolare pacifico che l'attività di “segnalazione” era, tra l'altro, ben retribuita con commissioni tra il 10%
e il 20 % a carico completamente del cliente, il che riduceva considerevolmente il valore effettivo dell'investimento.
In altri termini, in ragione della diligenza qualificata richiesta della natura dell'attività prestata, era sicuramente esigibile l'assolvimento di particolari obblighi di verifica e controllo sulle attività di investimento da segnalare ai risparmiatori e la violazione di tale diligenza è sicuramente non lieve, tenuto conto delle competenze della banca.
Tali condotte di segnalazione sono state sicuramente determinanti nella conclusione delle compravendite di diamanti, in ragione del rapporto di fiducia tra clienti e pagina 7 di 9 banca e della circostanza che, a fronte delle presunzioni applicabili al caso di specie, non sono stati offerti elementi in senso contrario, tali da far fondatamente ritenere che il ruolo della banca sia stato assolutamente irrilevante.
Si precisa che non è affatto dirimente la circostanza che l'Autorità di Vigilanza
specificamente interpellata sul punto e sin dalla comunicazione n. CP_7
DTC/13038246 del 6.5.2013, abbia chiarito che la vendita di diamanti, pur se effettuata attraverso il canale bancario, non costituisca un “investimento di natura finanziaria” e, dunque, non rappresenta un “prodotto finanziario” ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. U) del TUF (Nota 1).
Al di là della natura o meno di investimento, ciò che rileva è che l'attività di segnalazione è stata realizzata in violazione del dovere di protezione connaturato al rapporto tra le parti scaturito dal contatto sociale, non rilevando quindi gli specifici ulteriori obblighi indicati dal TUF.
Tutto ciò premesso, a fronte della specifica allegazione della violazione di obblighi di astensione, informazione e protezione da parte degli attori, non è stata fornita la prova dell'adempimento, essendosi la banca limitata a sostenere la propria estraneità.
La responsabilità della convenuta è, dunque, accertata.
Si precisa ulteriormente che deve escludersi un concorso ex art. 1227 c.c. nella produzione del danno da parte dello stesso cliente: come già osservato sopra, tenuto conto del rapporto qualificato tra le parte e la convenuta, della particolarità dell'investimento nonché della complessità della vicenda, non era concretamente esigibile in capo al cliente una diligenza tale da prevenire ed evitare il danno.
Quantificazione del danno.
In merito alla quantificazione del danno, esso si ritiene che debba essere liquidato nella differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore di effettivo realizzo, cioè la somma che un negoziante avrebbe corrisposto alla parte attrice, differenza quantificata dal CTU in € 70.556,00 (cfr CTU).
Si precisa che, sebbene la somma di realizzo sia indicata alla data odierna (e non all'epoca), non risultano elementi specifici per ritenere che tale somma non possa valere ad oggi.
Si ritiene invece non utilizzabile il “valore medio dettaglio”, considerato che quello
è l'importo che potrebbe realizzare un rivenditore professionale a seguito di ricarico, ma non un privato come nel caso di specie, considerata anche la sua scarsa forza contrattuale.
In altri termini, si ritiene che debba considerarsi il prezzo che il semplice privato potrebbe ottenere offrendo i beni a soggetti professionali, i quali non li pagherebbero più di quanto pagherebbero all'ingrosso.
Sulla somma indicata, quale debito di valore, deve essere riconosciuta la pagina 8 di 9 rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal momento dell'acquisto sino alla data della sentenza;
vanno altresì riconosciuto gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come da giurisprudenza di legittimità costante. Sulle somme così liquidate – divenute debito di valuta - sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCERTATA la responsabilità della parte convenuta, CONDANNA la medesima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di € 70.556,00, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2- CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Spese della consulenza d'ufficio, come liquidate da separato decreto, definitivamente in capo a parte convenuta.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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