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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) GI LU Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) BR AN Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 01.07.1961, c.f. Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giarrusso;
- appellante -
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo;
E
, c.f.: Parte_2
; P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Natalia Alimena;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
evocava in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' , nei cui Parte_2 confronti domandava di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in , viale Piazza CP_1 Armerina, nn. 21 e 23.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, il Controparte_1 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'Istituto assumendo l'infondatezza della pretesa attorea.
Istruita la causa con l'acquisizione di documenti, l'adito Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2582/2021, rigettava la domanda sul rilievo dell'appartenenza dell'area al patrimonio comunale indisponibile.
Il soccombente ha interposto appello, di cui gli enti appellati, costituitisi, hanno chiesto la reiezione.
All'esito di trattazione scritta la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far tempo dal 21.6.2024.
MOTIVAZIONE
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente che l'area oggetto della domanda facesse parte del patrimonio indisponibile dello Deduce, in CP_2 particolare, di avere esercitato il possesso esclusivo sin dal 1968 e che i beni sono suscettibili di usucapione perché oggetto di assegnazione con patto di futura vendita.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione che i beni oggetto della domanda fanno parte di un complesso edilizio destinato al soddisfacimento di esigenze pubbliche di edilizia economica e popolare, ed è altamente presumibile che
, al quale l'attore sostiene di essere subentrato, sia stato immesso nel Controparte_3 godimento degli immobili in esecuzione della promessa di vendita di cui è menzione nell'”atto extragiudiziale” del settembre 1970, prodotto dall' nel procedimento CP_2 di primo grado.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune perché destinate al soddisfacimento di esigenze pubbliche di edilizia economica e popolare, e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 cod. civ.. Tali beni, potendo essere sottratti alla loro destinazione pubblica solo “nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 828, co. 2, c.c.), non pag. 2/4 sono “declassificabili” sulla semplice base di una condotta concludente dell'ente proprietario, essendo a tal fine necessario un atto di rango pari a quello, legislativo, da cui è derivata la destinazione all'uso pubblico (Cass., 17308/2020).
Di tal che essi non sono suscettibili di usucapione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attore sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai superato, poi, l'anticipata immissione del promissario acquirente nel godimento di un immobile non dà luogo a una situazione possessoria utile all'usucapione, ma integra solo una detenzione qualificata inidonea a condurre a un acquisto della proprietà a titolo originario (Cass. S.U. 79302008, e in subiecta materia
Cass. 19951/2023, conforme a Cass. 12608/2002).
Mette conto osservare che tutti gli atti di utilizzazione dell'immobile allegati dall'attore, lungi dal configurarsi come idonei alla interversione del possesso (che postulerebbe l'opposizione al diritto del proprietario), integrano una normale espressione delle facoltà concesse al promissario acquirente che sia ammesso al godimento anticipato dell'immobile o, nel caso della concessione in locazione a terzi, una esorbitanza da tali facoltà, vale a dire una mera violazione degli obblighi scaturenti dall'assegnazione provvisoria dell'alloggio.
Le spese del giudizio, in ragione del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante nella misura di cui al dispositivo.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 2582/2021; condanna l'appellante a rifondere al e all' Controparte_1 [...]
le spese del grado, che liquida, in favore di ciascun Parte_2 ente, in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
pag. 3/4 dichiara che sussistono, nei confronti di , i presupposti di cui all'art. Parte_1
13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di
Palermo il 14 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario est.
BR AN
Il Presidente
GI LU
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) GI LU Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) BR AN Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 01.07.1961, c.f. Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giarrusso;
- appellante -
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo;
E
, c.f.: Parte_2
; P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Natalia Alimena;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
evocava in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' , nei cui Parte_2 confronti domandava di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in , viale Piazza CP_1 Armerina, nn. 21 e 23.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, il Controparte_1 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'Istituto assumendo l'infondatezza della pretesa attorea.
Istruita la causa con l'acquisizione di documenti, l'adito Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2582/2021, rigettava la domanda sul rilievo dell'appartenenza dell'area al patrimonio comunale indisponibile.
Il soccombente ha interposto appello, di cui gli enti appellati, costituitisi, hanno chiesto la reiezione.
All'esito di trattazione scritta la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far tempo dal 21.6.2024.
MOTIVAZIONE
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente che l'area oggetto della domanda facesse parte del patrimonio indisponibile dello Deduce, in CP_2 particolare, di avere esercitato il possesso esclusivo sin dal 1968 e che i beni sono suscettibili di usucapione perché oggetto di assegnazione con patto di futura vendita.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione che i beni oggetto della domanda fanno parte di un complesso edilizio destinato al soddisfacimento di esigenze pubbliche di edilizia economica e popolare, ed è altamente presumibile che
, al quale l'attore sostiene di essere subentrato, sia stato immesso nel Controparte_3 godimento degli immobili in esecuzione della promessa di vendita di cui è menzione nell'”atto extragiudiziale” del settembre 1970, prodotto dall' nel procedimento CP_2 di primo grado.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune perché destinate al soddisfacimento di esigenze pubbliche di edilizia economica e popolare, e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 cod. civ.. Tali beni, potendo essere sottratti alla loro destinazione pubblica solo “nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 828, co. 2, c.c.), non pag. 2/4 sono “declassificabili” sulla semplice base di una condotta concludente dell'ente proprietario, essendo a tal fine necessario un atto di rango pari a quello, legislativo, da cui è derivata la destinazione all'uso pubblico (Cass., 17308/2020).
Di tal che essi non sono suscettibili di usucapione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attore sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai superato, poi, l'anticipata immissione del promissario acquirente nel godimento di un immobile non dà luogo a una situazione possessoria utile all'usucapione, ma integra solo una detenzione qualificata inidonea a condurre a un acquisto della proprietà a titolo originario (Cass. S.U. 79302008, e in subiecta materia
Cass. 19951/2023, conforme a Cass. 12608/2002).
Mette conto osservare che tutti gli atti di utilizzazione dell'immobile allegati dall'attore, lungi dal configurarsi come idonei alla interversione del possesso (che postulerebbe l'opposizione al diritto del proprietario), integrano una normale espressione delle facoltà concesse al promissario acquirente che sia ammesso al godimento anticipato dell'immobile o, nel caso della concessione in locazione a terzi, una esorbitanza da tali facoltà, vale a dire una mera violazione degli obblighi scaturenti dall'assegnazione provvisoria dell'alloggio.
Le spese del giudizio, in ragione del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante nella misura di cui al dispositivo.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 2582/2021; condanna l'appellante a rifondere al e all' Controparte_1 [...]
le spese del grado, che liquida, in favore di ciascun Parte_2 ente, in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
pag. 3/4 dichiara che sussistono, nei confronti di , i presupposti di cui all'art. Parte_1
13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di
Palermo il 14 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario est.
BR AN
Il Presidente
GI LU
pag. 4/4