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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1644/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Maria Maniscalco Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
Parte ricorrente chiede la sospensione dell'udienza al fine di depositare telematicamente prova della notifica. Il giudice alle ore 11.15 sospende l'udienza. Il Giudice alle ore 11.30 riprende l'udienza.
Parte ricorrente da atto che per errore materiale non ha domandato la carta docente per le annualità 2020/2021 e 2022/2023 nelle conclusioni riportate in ricorso, chiede dunque l'autorizzazione ad ampliare la domanda sulla scorta della clausola di chiusura riportata nelle conclusioni nella parte in cui fa riferimento alle annualità “risultanti dovuti”, come risulta anche dal corpo del ricorso in cui negli anni lavorati sono incluse le annualità 2020/21 e 22/23 con riferimento a supplenze sino al termine delle attività didattiche. Chiede in definitiva di poter concludere chiedendo “di accertare il diritto alla carta docente per gli aa/ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Cont conseguentemente condannare il a costituire in favore della ricorrente la carta docente con accredito della somma di € 2.500”
Il Giudice
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del resistente e pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. CP_1 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7
36015 Schio ITALIA, presso il difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e CP_1 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per gli aa.ss. 2019/20, Controparte_1
2021/22 e 2023/24;
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1
- all'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente chiedeva di precisare le proprie conclusioni, domandando oltre al bonus relativo agli aa.ss. 2019/20, 2021/22 e 2023/24 anche quello relativo agli aa.ss. 2020/21 e 2022/23;
ritenuto che
, alla luce del contenuto complessivo del ricorso, nella parte in cui fa riferimento alle supplenze svolte dalla ricorrente negli a/s 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
(pag. 2 premesse in fatto), la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento della carta docente per tutti gli anni scolastici sopra indicati (anziché soltanto gli aa/ss 2019/2020, 2021/22 e 2023/24, come invece indicato nelle conclusioni del ricorso), come precisato all'udienza odierna, rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante l'a/s 2022/2023 fino al termine delle attività CP_1 didattiche.
- In relazione a tale contratto, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato, come risulta dal contratto depositato in data 26.05.2025, circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione.
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- Il ricorso deve, invece, essere rigettato in relazione agli aa.ss. 2019/20 e 2021/22, anni durante i quali parte ricorrente ha prestato il proprio servizio in forza di più contratti a tempo determinato (n.
10 contratti per l'a.s. 2019/20 e n. 4 contratti per l'a.s. 2021/22);
- Orbene, la Suprema Corte, con le pronunce sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024, ha stabilito che, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate
a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario
“rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n.
7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo).
Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza. In altri termini, secondo i principi espressi dalla
Corte, anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno
l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1 reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto agli aa.ss. 2019/20 e 2021/22, tuttavia, le interruzioni nel servizio prestato dalla docente ricorrente dal 21.12.2019 al 19.01.2020 (periodo al termine del quale ha ripreso servizio presso diverso istituto scolastico) e dal 31.12.2021 al
13.02.2022 non consente di considerare tali incarichi come annuali, neppure nel senso ampio sopra descritto.
- Quanto, in ultimo, alla domanda relative all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche ai docenti che nel corso dell'anno scolastico
2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di parte ricorrente, ai sensi degli CP_1 artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito su detta Carte della somma pari a complessivi euro 1.500,00 Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015.
- Il deve essere condannato altresì al pagamento delle spese di lite a favore di parte CP_1 ricorrente, compensate al 50 % per la soccombenza reciproca in ordine alle annualità sopra indicate e liquidate ex D.M. 55/2014 e s.m.i. per le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente , con le CP_1 Parte_1 modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione su detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- liquida le spese di lite a favore del ricorrente in € 515,00 per compensi professionali e in € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1644/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Maria Maniscalco Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
Parte ricorrente chiede la sospensione dell'udienza al fine di depositare telematicamente prova della notifica. Il giudice alle ore 11.15 sospende l'udienza. Il Giudice alle ore 11.30 riprende l'udienza.
Parte ricorrente da atto che per errore materiale non ha domandato la carta docente per le annualità 2020/2021 e 2022/2023 nelle conclusioni riportate in ricorso, chiede dunque l'autorizzazione ad ampliare la domanda sulla scorta della clausola di chiusura riportata nelle conclusioni nella parte in cui fa riferimento alle annualità “risultanti dovuti”, come risulta anche dal corpo del ricorso in cui negli anni lavorati sono incluse le annualità 2020/21 e 22/23 con riferimento a supplenze sino al termine delle attività didattiche. Chiede in definitiva di poter concludere chiedendo “di accertare il diritto alla carta docente per gli aa/ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Cont conseguentemente condannare il a costituire in favore della ricorrente la carta docente con accredito della somma di € 2.500”
Il Giudice
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del resistente e pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. CP_1 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7
36015 Schio ITALIA, presso il difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e CP_1 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per gli aa.ss. 2019/20, Controparte_1
2021/22 e 2023/24;
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1
- all'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente chiedeva di precisare le proprie conclusioni, domandando oltre al bonus relativo agli aa.ss. 2019/20, 2021/22 e 2023/24 anche quello relativo agli aa.ss. 2020/21 e 2022/23;
ritenuto che
, alla luce del contenuto complessivo del ricorso, nella parte in cui fa riferimento alle supplenze svolte dalla ricorrente negli a/s 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
(pag. 2 premesse in fatto), la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento della carta docente per tutti gli anni scolastici sopra indicati (anziché soltanto gli aa/ss 2019/2020, 2021/22 e 2023/24, come invece indicato nelle conclusioni del ricorso), come precisato all'udienza odierna, rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante l'a/s 2022/2023 fino al termine delle attività CP_1 didattiche.
- In relazione a tale contratto, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato, come risulta dal contratto depositato in data 26.05.2025, circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione.
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- Il ricorso deve, invece, essere rigettato in relazione agli aa.ss. 2019/20 e 2021/22, anni durante i quali parte ricorrente ha prestato il proprio servizio in forza di più contratti a tempo determinato (n.
10 contratti per l'a.s. 2019/20 e n. 4 contratti per l'a.s. 2021/22);
- Orbene, la Suprema Corte, con le pronunce sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024, ha stabilito che, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate
a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario
“rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n.
7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo).
Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza. In altri termini, secondo i principi espressi dalla
Corte, anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno
l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1 reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto agli aa.ss. 2019/20 e 2021/22, tuttavia, le interruzioni nel servizio prestato dalla docente ricorrente dal 21.12.2019 al 19.01.2020 (periodo al termine del quale ha ripreso servizio presso diverso istituto scolastico) e dal 31.12.2021 al
13.02.2022 non consente di considerare tali incarichi come annuali, neppure nel senso ampio sopra descritto.
- Quanto, in ultimo, alla domanda relative all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche ai docenti che nel corso dell'anno scolastico
2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di parte ricorrente, ai sensi degli CP_1 artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito su detta Carte della somma pari a complessivi euro 1.500,00 Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015.
- Il deve essere condannato altresì al pagamento delle spese di lite a favore di parte CP_1 ricorrente, compensate al 50 % per la soccombenza reciproca in ordine alle annualità sopra indicate e liquidate ex D.M. 55/2014 e s.m.i. per le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente , con le CP_1 Parte_1 modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione su detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- liquida le spese di lite a favore del ricorrente in € 515,00 per compensi professionali e in € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri