Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1948 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell'omonima ditta Parte_1
individuale , partita iva , elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Parte_1 P.IVA_1
Enrico De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Maria Brivido, come per procura allegata all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
in persona del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, p.i. , c.f. , rappresentata e difesa per P.IVA_2 P.IVA_3
procura a margine dell'atto di precetto opposto dall'avv. Fabio Borrometi del Foro, presso il cui studio in Modica, Via Resistenza Partigiana n. 19, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.333,00 in forza della sentenza n. 311 del 28 giugno 2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, sulla scorta delle seguenti motivazioni: NULLITA' DEL PRECETTO NOTIFICATO ESSENDO
IL TITOLO ESECUTIVO SOSPESO NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RECANTE NUM.
322/2020 RGT TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX
ART. 96 C.P.C. Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. le
Tribunale Nel merito di voler accogliere la presente opposizione dichiarando la nullità dell'atto di precetto notificato , essendo il titolo esecutivo sospeso per i motivi di cui al punto primo . Stante il gravissimo comportamento processuale posto in essere dalla controparte, che in presenza di un titolo sospeso ha proceduto alla notifica di un atto di precetto per il medesimo titolo, irrogare ai sensi dell'art. 96 cpc una pronuncia di grave responsabilità con le conseguenze previste”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.11.22, la società opponente si costituiva in giudizio e contestava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione. In particolare, chiedeva, accogliersi le seguenti domande: “ ALL'ON. TRIBUNALE ADITO Reiectis adversis,• Pt_2
Dire, ritenere e dichiarare infondati i motivi di opposizione spiegati dal , Parte_1 sia in proprio che nella qualità, per mezzo dell'atto di citazione notificato in data 28.12.2021
e, pertanto, • Rigettare l'atto di opposizione a precetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
• Condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa, stante l'evidente mala fede con la quale il presente giudizio è stato intentato.• Vinte le spese ed i compensi difensivi.”
In sede di comparsa conclusionale, la società Controparte_1 dichiarava che il complesso aziendale de quo, la cui consegna aveva costituito oggetto di formale intimazione con il precetto impugnato, era già stato rilasciato da tempo, chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di soccombenza virtuale a carico di . Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione.
Orbene, la dichiarazione della opponente circa il rilascio dell'immobile, avvenuto, addirittura,
da parecchio tempo, fuga ogni dubbio circa la avvenuta cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso, come avvenuto nel caso in oggetto.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tuttavia,
nel caso che ci occupa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, stante la peculiarità del caso concreto. E ciò, anche alla luce della pronuncia della
Corte Costituzionale, che, con la Sentenza n. 77 del 19.04.2018 ha ampliato, infatti, il novero delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. per la peculiarità del caso concreto;
pertanto, i casi di compensazione delle spese non sono più
limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità rispetto alla questione trattata o mutamento della Giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del Dl N. 132/14.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese del giudizio.
Caltanissetta, 30 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì