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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2949/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Toschi del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e
[...]
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Putignano e C.F._2
dall'avv. Sheila Monduzzi, entrambe del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono riportandosi al ricorso, chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti
1 e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 27 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 1° luglio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 6 luglio 2016 a Dozza (Bologna) e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 1° luglio 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“14) Preliminare di trasferimento immobiliare.
2 a) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: la signora ,nata a [...] il [...] CF Controparte_1
. promette di cedere e trasferire al signor nato C.F._2 Parte_1
a BE LL ( SI ) il 16 agosto 1986 CF che promette C.F._1
di accettare ed acquistare la quota di comproprietà in ragione di un mezzo , essendo il restante un mezzo già di sua proprietà del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Dozza (BO) in via Meluzza n. 4
e precisamente:
l'appartamento al piano primo con annesse pertinenze al piano seminterrato cantina e autorimessa il tutto distinto nel catasto fabbricati di detto Comune come segue:
-appartamento: piano primo , foglio 13 mappale 151, subalterno 25, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani , rendita euro 458,61;
- autorimessa: piano S1 foglio 13 mappale 151, subalterno 5, cat. C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita euro 64,35;
- cantina: piano S1nel foglio 13 mappale 151, subalterno 26, cat. C/2, classe 2, consistenza 9 mq, rendita euro 26,96.
l'immobile predetto è esattamente raffigurato nelle n.3 planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate per quanto riguarda l'appartamento in data 6 luglio 2021 prot.n.BO0070654 all.A) al presente verbale , per la cantina in data 2 .10.2020 prot.n.BO0077740 All.B) al presente verbale e per quanto riguarda l'autorimessa in data 5 dicembre 1970 prot.n.198 All.C) al presente verbale tutti da far parte integrante
Quanto ai confini:
- l'appartamento confina con corridoio comune, ragioni ragioni Per_2
Padovano, salvo altri;
- l'autorimessa confina con corsello di manovra, ragioni ragioni Per_2
3 Padovano, salvo altri;
- la cantina confina con corridoio comune, ragioni ragioni Padovano, Per_2
salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione;
b) le quote di comproprietà del bene in oggetto sono pervenute alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto di compravendita dell'11/12/2020 a ministero Notaio dott. rep. 1.802, racc. n. 1506, registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_3
Bologna, il 11/12/2020 al n. 52434 serie 1T e trascritto a Bologna il 14/12/2020, n. R.G.
56582 n. R.P. 37567.
Le quote in oggetto vengono considerate con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza;
c) la Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca convenzionale di primo grado sostanziale iscritta per la somma euro 147.000,00 in data 14/12/2020 presso l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Bologna al n. 56585 Registro Generale, n.
9745 Registro Particolare, a favore del Controparte_2
a garanzia della restituzione di un mutuo di euro
[...]
97.970,08 (diconsi novantasettemilanovecentosettanta/08) stipulato in data 11/12/2020 con atto a rogito del Dott. Avv. Notaio iscritto al ruolo del Collegio Persona_3
Notarile di Bologna, rep. n. 1.803, racc. n. 1.507;
4 d) la Parte promittente la cessione, si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo;
e) la parte promittente dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
f) le parti dichiarano che come corrispettivo per il trasferimento definitivo dell'immobile .. la parte promittente la cessione promette di accollare alla parte acquirente che promette di assumere con accollo liberatorio il pagamento alla
[...]
con sede legale Controparte_3
in Faenza (RA) piazza della Libertà n.14 della quota di mutuo corrispondente alla metà dell'attuale ammontare del mutuo stipulato in data 11.12.2020 con atto del Notaio
[...]
rep.n.1803-1507 ; Per_3
g) la Parte promittente la cessione si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo;
h) gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione del presente verbale;
i) le parti si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivi dell'immobile entro e non oltre la data del 31/12/2025;
l) i Signori e intendono avvalersi Controparte_1 Parte_1
dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5 Le parti si danno reciprocamente atto che quanto qui contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra le parti anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente sui beni ed in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.
15) Condizione essenziale al succitato trasferimento è che l'istituto di credito presso il quale è acceso il mutuo liberi la signora da qualsivoglia Controparte_1
gravame allo stesso connesso, così come già prospettato dall'Istituto di Credito, e ciò entro e non oltre la data del rogito.
Tale operazione avverrà ad esclusive ed integrali spese del signor Pt_1
Il signor come riferito al punto f) si impegna sin da ora ad accollarsi, con accollo Pt_1
liberatorio, in via esclusiva, il pagamento del mutuo ipotecario Rep. n. 1803 Racc. n.
1507, con la Controparte_3
, con sede legale in Faenza (RA) Piazza della Libertà n. 14.
[...]
La rata del mutuo appena citato continuerà comunque ad essere pagata dal signor in via esclusiva, senza nulla pretendere dalla signora . Pt_1 CP_1
Nel caso in cui il signor non dovesse provvedere al pagamento del mutuo di cui Pt_1
sopra, la signora avrà il diritto di pretendere dal medesimo il pagamento CP_1
dell'importo corrispondente al 100% dell'importo della/e rata/e non corrisposte dal signor e fatto salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivarle. Pt_1
Il signor si impegna a manlevare e tenere indenne la signora da Pt_1 CP_1
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle per effetto del trasferimento del diritto di comproprietà sull'immobile in questione avvenuto prima del compimento del quinquennio dall'acquisto, ivi comprese quelle connesse alla decadenza dei benefici sulla prima casa, non trovandosi la signora nelle CP_1
condizioni di acquistare un altro immobile.
6 Qualora il signor non riuscisse ad acquistare il 50% dell'immobile entro il Pt_1
31/12/2025 o il medesimo interrompesse prima di tale data il pagamento delle rate del mutuo, l'immobile potrà essere messo in vendita dai coniugi.
In tal caso il ricavato dalla vendita del suddetto immobile verrà diviso tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, come saranno suddivise, in ragione della metà, tutte le spese per consentire la stessa vendita (a titolo esemplificativo: per la Relazione Tecnica
Integrata, l'Attestato di Prestazione Energetica, eventuali pratiche catastali e urbanistiche e lavori sull'immobile).
Ove non fosse possibile mettere in vendita l'immobile a terzi, per qualsivoglia motivo, la signora potrà agire in giudizio per la divisione dello stesso e l'eventuale CP_1
ricavato, così come le spese, resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno, così come verranno divisi nella misura del 50% ciascuno eventuali importi che dovessero residuare dal ricavato della vendita una volta che sarà venduto l'immobile e che saranno pagate le varie spese”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 23 giugno 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi
7 riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(SI) il 16 agosto 1986 e , nata a [...] il Controparte_1
7 luglio 1989, i quali hanno contratto matrimonio a Dozza (Bologna) il 6 luglio 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, uff.
1, dell'anno 2016;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Dozza di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati come di fatto stanno già facendo , rimanendo il marito nella casa famigliare , e avendo la signora già trasferito la propria dimora con CP_1
il consenso del marito unitamente al figlio in un appartamento Persona_1
dalla stessa condotto in locazione sito in Castel San Pietro Terme (BO), via Berlinguer
n. 19, per il quale corrisponde un canone di locazione pari ad euro 650,00, oltre euro
500/600 annui per spese condominiali. La signor ha già portato con sé i propri CP_1
effetti personali. Il signor continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Pt_1
Dozza (BO), via Meluzza n. 4 continuando a pagare in via esclusiva le rate del mutuo di cui di seguito, e nulla pretenderà in restituzione a tale titolo dalla signora;
CP_1
2. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che insieme Persona_1
ne cureranno educazione e crescita. Il figlio trascorrerà pari tempo con ciascun genitore e più precisamente una settimana con il padre e quella successiva con la madre e così
8 via, con la reciproca possibilità di ciascun genitore di sentire quotidianamente il figlio, telefonicamente, nel periodo di permanenza con l'altro genitore. Salvi diversi accordi, durante il periodo natalizio, rascorrerà metà delle vacanze natalizie con la Per_1
mamma e l'altra metà con il papà, nel rispetto dell'alternanza delle festività. Se un anno il minore passerà il Natale con il papà, l'anno successivo lo passerà con la mamma.
Parimenti, durante le festività pasquali, trascorrerà con i genitori il giorno Per_1
di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alternati. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane consecutive (salvo diverso accordo per periodi maggiori). I genitori si potranno accordare di volta in volta anche diversamente, in ragione delle rispettive necessità. Allo stesso modo il minore trascorrerà con i genitori anche ulteriori festività, anche religiose, o momenti importanti per la famiglia
(compleanni, cerimonie religiose, etc.).
3. stante quanto concordato al punto 2), non viene prevista la corresponsione di alcun contributo al mantenimento ordinario del figlio, in quanto i genitori, con i quali trascorrerà pari tempo, provvederanno alle sue esigenze ordinarie in modo diretto.
Quanto alle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio, i genitori convengono che siano sostenute nella misura del 50% a carico di ciascuno di loro, secondo le disposizioni ed indicazioni di cui al protocollo Bolognese agosto 2017 e successivi aggiornamenti, integrato con la previsione, quali spese straordinarie da non concordare, anche degli esborsi per il pre e post scuola e per la mensa.
4) Le parti dichiarano di ben conoscere il protocollo succitato, che comunque si riporta, precisando che le relative indicazioni sono da intendersi esemplificative e non esaustive:
Spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la
9 spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico ivi comprese le spese della mensa;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature a corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata delle attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite delle rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche d'urgenza.
Spese straordinarie da concordarsi tra i genitori con le seguenti modalità
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail, ovvero sms) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail o sms) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
10 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5) l'assegno unico per verrà percepito da entrambi i genitori Persona_1
nella misura del 50% ciascuno;
6) le spese relative a saranno fiscalmente detratte da entrambi i coniugi Per_1
nella misura del 50% ciascuno;
7) il libretto postale n. 0969609932 già intestato al figlio resterà Persona_1
acceso e sul medesimo potranno essere accreditate somme (o da loro stessi, ovvero frutto del regalo di parenti), che saranno messe a disposizione di solo nel Per_1
momento in cui diverrà maggiorenne, fatta salva la possibilità per i genitori – di comune accordo - di destinarli anche prima a sostenere spese straordinarie nell'interesse del figlio medesimo;
8) gli arredi della casa coniugale, con le relative suppellettili, rimangono nel possesso e nella proprietà esclusiva del signor per aver la signora già Pt_1 CP_1
prelevato i propri beni personali;
9) dell'autovettura targata FE493919, già di proprietà del signor rimarrà Pt_1
proprietario solo lui, mentre la signora resterà proprietaria dell'autovettura CP_1
targata BP516XT;
10) il conto corrente cointestato acceso presso la BCC filiale di Medicina,
[...] verrà estinto e le eventuali spese e/o somme che dovessero restare a credito o a debito, verranno divise al 50% fra i coniugi
11 11) la signora provvederà a rimborsare il 50% delle utenze dell'immobile sito CP_1
in Dozza (BO), Via Meluzza n. 4 sino alla data in cui la stessa ha rilasciato il suddetto immobile. Quelle relative al periodo successivo rimangono a carico dell'intestatario signor Pt_1
12) i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di reciproco mantenimento, per essere i medesimi economicamente indipendenti;
13) il figlio titolare di un passaporto italiano, in possesso della madre, Per_1
ed uno , in possesso al padre. Ogni qualvolta la madre o il padre vorranno Per_4
portare con sé il figlio all'estero dovranno comunicarlo all'altro genitore Per_1
con qualche settimana di preavviso e il genitore in possesso del passaporto del figlio necessario per l'espatrio lo consegnerà all'altro in tempo utile;
14) Preliminare di trasferimento immobiliare”.
“A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: la signora
,nata a [...] il [...] CF Controparte_1
. promette di cedere e trasferire al signor nato C.F._2 Parte_1
a BE LL ( SI ) il 16 agosto 1986 CF che promette C.F._1
di accettare ed acquistare la quota di comproprietà in ragione di un mezzo , essendo il restante un mezzo già di sua proprietà del seguente immobile: - porzione del fabbricato posto in Comune di Dozza (BO) in via Meluzza n. 4 e precisamente: l'appartamento al piano primo con annesse pertinenze al piano seminterrato cantina e autorimessa il tutto distinto nel catasto fabbricati di detto Comune come segue: -appartamento: piano primo
, foglio 13 mappale 151, subalterno 25, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani , rendita euro 458,61; - autorimessa: piano S1 foglio 13 mappale 151, subalterno 5, cat. C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita euro 64,35; - cantina: piano S1nel foglio 13 mappale 151, subalterno 26, cat. C/2, classe 2, consistenza 9 mq, rendita euro 26,96”.
“Quanto ai confini: - l'appartamento confina con corridoio comune, ragioni Per_2
12 ragioni Padovano, salvo altri;
- l'autorimessa confina con corsello di manovra, ragioni ragioni Padovano, salvo altri;
- la cantina confina con corridoio comune, Per_2
ragioni ragioni Padovano, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto Per_2
compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”; “le parti dichiarano che come corrispettivo per il trasferimento definitivo dell'immobile .. la parte promittente la cessione promette di accollare alla parte acquirente che promette di assumere con accollo liberatorio il pagamento alla con Controparte_3
sede legale in Faenza (RA) piazza della Libertà n.14 della quota di mutuo corrispondente alla metà dell'attuale ammontare del mutuo stipulato in data 11.12.2020 con atto del Notaio rep.n.1803-1507”; “le parti si impegnano a stipulare Persona_3
l'atto di trasferimento definitivi dell'immobile entro e non oltre la data del 31/12/2025”.
“15) Condizione essenziale al succitato trasferimento è che l'istituto di credito presso il quale è acceso il mutuo liberi la signora da qualsivoglia Controparte_1
gravame allo stesso connesso, così come già prospettato dall'Istituto di Credito, e ciò entro e non oltre la data del rogito.
Tale operazione avverrà ad esclusive ed integrali spese del signor ”. Pt_1
“La rata del mutuo appena citato continuerà comunque ad essere pagata dal signor in via esclusiva, senza nulla pretendere dalla signora . Nel caso in cui il Pt_1 CP_1
signor non dovesse provvedere al pagamento del mutuo di cui sopra, la signora Pt_1
avrà il diritto di pretendere dal medesimo il pagamento dell'importo CP_1
corrispondente al 100% dell'importo della/e rata/e non corrisposte dal signor e Pt_1
fatto salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivarle”. “Qualora il signor non riuscisse ad acquistare il 50% dell'immobile entro il 31/12/2025 o il Pt_1
medesimo interrompesse prima di tale data il pagamento delle rate del mutuo,
l'immobile potrà essere messo in vendita dai coniugi. In tal caso il ricavato dalla vendita del suddetto immobile verrà diviso tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, come
13 saranno suddivise, in ragione della metà, tutte le spese per consentire la stessa vendita
(a titolo esemplificativo: per la Relazione Tecnica Integrata, l'Attestato di Prestazione
Energetica, eventuali pratiche catastali e urbanistiche e lavori sull'immobile). Ove non fosse possibile mettere in vendita l'immobile a terzi, per qualsivoglia motivo, la signora potrà agire in giudizio per la divisione dello stesso e l'eventuale ricavato, così CP_1
come le spese, resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come verranno divisi nella misura del 50% ciascuno eventuali importi che dovessero residuare dal ricavato della vendita una volta che sarà venduto l'immobile e che saranno pagate le varie spese”.
Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 1° luglio
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“16)salvo quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di avere così definito i loro rapporti economici e patrimoniali, eccezion fatta per quanto di seguito pattuito in relazione alla casa coniugale;
17) Ciascuna delle parti sosterrà le spese legali del proprio avvocato”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 15 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
14