Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 settembre 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 marzo 1973 |
Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/12/2024, n. 2170Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA - in nome del Popolo Italiano - LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Prima Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati: dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1012/2021 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 316/2021 e vertente TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AR Rindi del foro di Prato; APPELLANTE E Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo CO ed elettivamente domiciliata presso il …Leggi di più...
- modifica unilaterale contratto·
- clausola arbitrale·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- restituzione somme versate·
- competenza tribunale delle imprese·
- diritto di recesso socio cooperativa·
- onere della prova·
- art. 342 cod. proc. civ.
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.
Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori. - Art. 2.
I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell' art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per cui ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi, peraltro, i locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non puo' essere superiore:
a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere
consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto. - Art. 3.
L'importo del mutuo puo' raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4.
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.