Legge 10 agosto 1950, n. 715

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    Giurisprudenza11

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    • 1Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/12/2024, n. 2170
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA - in nome del Popolo Italiano - LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Prima Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati: dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1012/2021 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 316/2021 e vertente TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Rindi del foro di Prato; APPELLANTE E rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 Cecconi ed elettivamente …
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      • modifica unilaterale contratto·
      • clausola arbitrale·
      • contributo unificato·
      • giurisdizione civile·
      • opposizione a decreto ingiuntivo·
      • restituzione somme versate·
      • competenza tribunale delle imprese·
      • diritto di recesso socio cooperativa·
      • onere della prova·
      • art. 342 cod. proc. civ.

    • 2Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 27
      Provvedimento: R.G.L. 715/24 TRIBUNALE DI UDINE VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 21.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Fortunato Cont Niro per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus per . L'avv. Fortunato Niro insiste per l'accoglimento del ricorso; deposita copia cartacea dell'avviso di ricevimento della raccomandata già depositata in atti e si impegna a depositare copia in consolle; precisa che le conclusioni contengono un errore materiale laddove si fa riferimento all'anno scolastico 2021/2021 anziché all'anno scolastico 2020/2021. La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione. Il Giudice, acquisisce in copia cartaceo di …
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      • art. 1, comma 121, L. 107/2015·
      • disapplicazione normativa nazionale·
      • clausola 4 accordo quadro lavoro a tempo determinato·
      • carta del docente·
      • interessi legali e rivalutazione monetaria·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • diritto-dovere di formazione·
      • discriminazione docenti a tempo determinato·
      • parità di trattamento·
      • interpretazione costituzionalmente orientata

    • 3Trib. Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 4587
      Provvedimento: RG 13799/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.13799/2020 nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria promossa DA (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessandro Numis (ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Santa Maria della Libera,13, giusta procura allegata. ATTORE E nata a [...] il [...] c.f Controparte_1 res.te in Marano di Napoli al C.so …
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      • incommerciabilità immobile·
      • regolarità edilizia·
      • art. 29 legge n. 52/1985·
      • art. 46 d.P.R. n. 380/2001·
      • nullità atti trasferimento diritti reali·
      • divisione giudiziale·
      • indennità di occupazione·
      • scioglimento comunione ereditaria·
      • art. 40 legge n. 47/1985·
      • conformità catastale

    • 4Trib. Roma, sentenza 06/02/2023, n. 104
      Provvedimento: R.G. n. 1708/2020 Liquidatela ed Controparte_1CP_ c/soc. ed ed CP_1 IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile – sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Vittorio Carlomagno giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente SENTENZA di accertamento dello stato d'insolvenza della società , con Parte_1 sede legale in Roma, via Orti di Trastevere n. 24 – p.iva n. in scioglimento ex P.IVA_1 art 2545 septiesdecies c.c. in base al DM n. 327 del 15.12.2017 Premesso che -) con ricorso in data 8.10.2020 il liquidatore della cooperativa in epigrafe, nominato alla stregua dell'art 12 del d.lgs n. …
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      • edilizia popolare e economica·
      • art. 2545 septiesdecies c.c.·
      • incapacità di adempiere·
      • insolvenza·
      • spese di lite·
      • art. 5 l.f.·
      • art. 202 l.f.·
      • vincolo normativo·
      • liquidazione coatta amministrativa·
      • scioglimento per atto dell'autorità

    • 5Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/12/2021, n. 8625
      Provvedimento: Pubblicato il 27/12/2021 N. 08625/2021REG.PROV.COLL. N. 02583/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cittadino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura …
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      • interpretazione autentica·
      • violazione di legge·
      • compensazione delle spese di giudizio·
      • art. 16 della l. 136 del 1999·
      • travisamento dei fatti·
      • revoca assegnazione alloggio sociale·
      • eccesso di potere·
      • proprietà immobiliare·
      • requisiti per l'assegnazione·
      • art. 31 del T.U. 1165 del 1938
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    Versioni del testo

    • Art. 1.
      Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.
      Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.
    • Art. 2.
      I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell' art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per cui ogni alloggio deve:
      1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi, peraltro, i locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;
      2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
      3) essere fornito di latrina propria;
      4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
      5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
      La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non puo' essere superiore:
      a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
      a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
      a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
      Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere
      consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.
    • Art. 3.
      L'importo del mutuo puo' raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4.
      I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.