Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 477/2006 del Tribunale di La Massa, promossa da:
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Claudio Parte_1
Roccella e Francesca Roccella, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, piazza Corvetto n. 2/4 come da mandato in atti
Attrice in riassunzione
contro
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leopoldo Frediani e CP_1 CP_2
Paolo Frediani, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Carrara, via Mazzini,15, come da mandato in atti
Convenuti in riassunzione e contro
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova adita, determinare e liquidare, in applicazione dei parametri di cui alla vigente tariffa forense, di cui alle tabelle ed ai parametri del Decreto
Ministeriale 13 agosto 2022 n° 147, con riguardo ai seguenti procedimenti, in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda
Sezione Civile n° 27756/2023: causa civile Tribunale di Massa RG. n° 1177/1995; causa
Civile Corte di Appello di Genova RG. n° 124/2007; causa Civile nanti Corte Suprema di
Cassazione n° R.G.C. 27848/2011; causa civile Corte d'Appello di Genova Rg. n°
1007/2016; causa civile nanti Corte Suprema di Cassazione RG. n° 15173/2018; per l'effetto condanni la Sig.ra ed il Sig. , anche in solido fra loro, a CP_1 CP_2 rifondere all'attrice Sig.ra le spese ed i compensi di tutti i procedimenti Parte_1 sopraelencati, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e di competenze di lite del presente giudizio di rinvio”.
Per i convenuti in riassunzione:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrarijs rejectis: RITO: dichiarare la improseguibilità ed automatica estinzione ex art.307 CPC del gravame per il mancato rispetto del termine perentorio concesso per la notifica allo appellato del giudizio di Controparte_3 riassunzione collegato indissolubilmente a quello 1007/2016 sempre in riassunzione, con ogni conseguenziale provvedimento, vinte le spese del giudizio oltre accessori fiscali.
MERITO: liquidare le spese ed i compensi applicato lo scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00 cosiccome riconosciuto dalla stessa riassumente, che ha corrisposto appunto il contributo unificato relativo, compensandole quanto meno parzialmente alla luce della reciproca soccombenza delle parti. In ogni caso:vinte le spese di lite, oltre art.13 LP;
CNA ed IVA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e onvenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Massa, CP_1 CP_2 [...]
e er sentirli condannare alla demolizione Pt_1 Controparte_7 CP_8 di tutte le opere edilizie costruite in violazione delle distanze legali ed al risarcimento dei danni nella misura risultanda di giustizia, con interessi sul capitale rivalutato.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -erano comproprietari pro indiviso di un appezzamento di terreno posto il loc. Battilana, via Fivizzano distinto al N.C.T. di Massa
Carrara al foglio 68 mapp.144 di mq. 456, il quale confinava lato Massa con terreno e sovrastante fabbricato di civile abitazione di proprietà di f.68 mapp.149-364), Parte_1 mentre lato mare con terreno e sovrastante fabbricato di civile abitazione di proprietà di e -sia la costruzione di he quella di Controparte_7 CP_8 Parte_1
e iolavano le distanze legali della proprietà attrice, Controparte_7 CP_8 non essendo stata rispettata la distanza minima di mt. 10 prevista dalle norme N.T.A. del
P.R.G. di Carrara;
-in data 28.08.1990, autorizzava alla CP_2 Parte_1 edificazione in violazione delle distanze legali, avendo con la stessa raggiunto l'accordo, a valere soltanto a titolo personale, che anche lei gli avrebbe rilasciato analoga autorizzazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il respingimento della domanda attorea Parte_1 sul presupposto dell'avvenuta autorizzazione di ad erigere il proprio CP_2 fabbricato, chiedendo in via riconvenzionale la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il caso di accoglimento della domanda formulata da lui e dalla sorella
CP_1
Si costituivano in giudizio e omandando la reiezione Controparte_7 CP_8 della domanda attrice sul presupposto degli ottimi rapporti di buon vicinato instauratisi nel tempo con i genitori degli attori, che avevano portato ad una reciproca promessa di benestare alla violazione delle distanze legali.
Il Tribunale di Massa, istruita la causa con produzione di documenti, audizione di testimoni ed espletamento di CTU tecnica diretta all'accertamento delle lamentate violazioni, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “a) dichiara che i convenuti hanno realizzato le costruzioni dedotte in giudizio e specificate nella relazione CURTOPASSI alla distanza dal confine della proprietà attrice inferiore a quella legale di ml.10,con loro condanna a portarle,a loro cura e spese,alla suddetta distanza legale;
b) respinge la domanda di risarcimento danni degli attori;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
d) pone a definitivo carico dei convenuti le spese di CTU già liquidate in atti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, la riforma della stessa con rigetto della domanda attorea. In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) la violazione dell'art.111 CPC per la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendo stata a suo dire esaminata la domanda preliminare di annullamento della scrittura 28.8.90; 2) il mancato respingimento della domanda attrice di annullamento rimasta sfornita di prova;
3) l'omessa pronuncia sulla riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio e chiedendo dichiarare CP_1 CP_2
l'inammissibilità della proposta impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, con piena conferma dell'ordine di demolizione di entrambe le costruzioni erette in violazione delle distanze legali. Spiegavano, altresì, appello incidentale domandando condannare tutti i convenuti al risarcimento del danno conseguente la violazione delle distanze legali lamentando l'integrale compensazione delle spese statuita.
Si costituivano, altresì, in giudizio e , quali eredi di Controparte_3 Controparte_5
nel frattempo deceduto, e formulando a loro volta Controparte_7 CP_9 appello incidentale e sostenendo che, già all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata, era entrata in vigore una modifica del piano regolatore del comune di Carrara, in conseguenza della quale la costruzione edificata doveva ritenersi regolare.
La Corte d'Appello di Genova, sospesa la provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure, disposta nuova CTU tesa ad accertare l'incidenza sulla situazione del nuovo piano regolatore di Carrara frattanto entrato in vigore, con sentenza n. 805/2011 così statuiva: “a parziale modifica del punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara che la condanna dei convenuti va intesa a portare gli edifici a distanza di metri 3,00 dal confine con la proprietà e;
2) dichiara inammissibile CP_1 CP_2 la domanda riconvenzionale svolta da in primo grado;
3) compensa Parte_1 integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello.”
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione chiedendo Parte_1 annullare la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 I comma n.3
c.p.c. in relazione all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale al Cod. Civ. ed in relazione alla violazione dell'art. 28 comma 10 della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Carrara approvata con Deliberazione Consigliare n. 69 del 5 agosto 2005 nel Testo aggiornata al 5 febbraio 2009 a seguito di variante approvata con delibera 142 del
29.12.2008. Violazione dell'art. 873 cod. civ.; 2) Mancanza o difetto di motivazione art. 360
n.5 c.p.c.; 3) Difetto o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Art. 360 I comma c.p.c.; 4) Omessa motivazione art. 360 n.5 c.p.c.; 5) Violazione o falsa applicazione di legge art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c., 112 c.p.c. e difetto o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e dell'art. 1362 e s.s. Cod. civ.
Resistevano, con controricorso, e chiedendo il rigetto del CP_1 CP_2 ricorso e la conferma della decisione impugnata.
e , quali eredi di , nonché Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 [...]
e , quali eredi di nel frattempo deceduta, CP_4 Controparte_6 CP_9 proponevano controricorso incidentale per l'unico motivo riguardante la violazione delle distanze, al quale resistevano e ilevandone la improponibilità CP_1 CP_2 per non aver proposto quello principale nei 60 giorni dalla notifica della sentenza di Genova del 20.9.2011 in punto arretramento del loro immobile.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15453/2016 accoglieva il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile quello incidentale esperito dagli eredi e di quelli di cassando la decisione alla Corte di CP_7 CP_8
Appello di Genova, alla quale rinviava anche per la regolamentazione di tutte le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, cui veniva assegnato rg. 1007/2016, unicamente nei confronti degli originari attori e chiedendo il rigetto delle loro domande CP_1 CP_2 alla luce del principio di diritto formulato dalla Suprema Corte, con riforma della sentenza del Tribunale di Massa, con loro condanna in via solidale al pagamento delle spese legali di tutti i gradi del processo compresi, nonché di quelle del giudizio di riassunzione.
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano, stante la CP_1 CP_2 pretermissione degli altri convenuti, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio, e deducevano l'erroneità della richiesta di riforma della sentenza di Massa anziché di quella della Corte d'Appello di Genova, che l'aveva già modificata, l'illegittimità della invocata condanna al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi del processo nonché della riassunzione, la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le parti e la condanna degli eredi essendo passata in giudicato formale e sostanziale nei loro confronti CP_7 la sentenza del primo grado.
Con ordinanza del 17.01.2017, la Corte d'Appello di Genova ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio, evidenziando come il giudizio di rinvio fosse destinato a regolamentare le spese tre le parti tutte del giudizio di legittimità. Si costituiva in giudizio , erede di , eccependo Controparte_5 Controparte_7
l'estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione di ei confronti degli Parte_1 eredi di e di quelli di ed in subordine invocando la Controparte_7 CP_8 compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità ed il rigetto della domanda di rimborso delle spese processuali dei Baldi verso i . CP_7
Veniva dichiarata la contumacia di , e Controparte_3 RO CP_6
.
[...]
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 537/2018, così statuiva: “Decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 15453/2016 della Suprema Corte, ed in riforma integrale della sentenza in data 15.3/24.7.2006 dal Tribunale di Massa in composizione monocratica, laddove pronunciata fra gli attori e CP_1 [...]
e la convenuta Rigetta integralmente le domande degli originari CP_2 Parte_1 attori e laddove proposte nei confronti della convenuta CP_1 CP_2
Condanna in solido e al rimborso, in Parte_1 CP_1 CP_2 favore di delle spese processuali liquidate − quanto al primo grado in euro Parte_1
100,00 per esborsi, euro 1.850,00 per diritti, euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge;
− quanto al secondo grado in euro 350,00 per esborsi, euro 2.000,00 per diritti, euro 2.800,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
− quanto al giudizio di legittimità in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre agli accessori di legge;
− quanto al giudizio di rinvio in euro 200,00 per esborsi, euro
3.200,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
Compensa interamente tra i e gli Eredi di e di CP_2 Controparte_7 CP_8 le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio;
Pone le spese, già liquidate,
[...] delle due CC.TT.UU. svolte, rispettivamente in primo e secondo grado, per metà a carico solidale dei per la restante metà a carico degli Eredi di e di CP_2 Controparte_7
” CP_8
Avverso la pronuncia, in punto liquidazione spese e onorari relativi ai quattro gradi del processo, proponeva ricorso per Cassazione formulando tre motivi di Parte_1 gravame: 1) Violazione della legge n. 247 del 2012, del D.M. n.55 del 2014 e dell'art. 91
c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente liquidato le spese del doppio grado del giudizio di merito sulla base delle tariffe in vigore alla data della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, e non invece di quelle in vigore alla data della decisione impugnata;
2) Violazione della legge n. 247 del 2012, del
D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio applicando valori non coerenti con le tariffe in vigore alla data della decisione impugnata;
3) Difetto di motivazione in relazione alla tariffa applicata, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
e esistevano alla richiesta e proponevano ricorso incidentale CP_1 CP_2 lamentando: 1) Violazione dell'art. 384 c.p.c., perché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimità, anche se la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio anche per le sole spese del giudizio di legittimità; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte di
Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese in applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 anche se la in sede di rinvio, aveva Pt_1 dichiarato un valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. roponeva controricorso avverso il ricorso incidentale, ex art. 371 4°comma Parte_1
c.p.c., contestandone integralmente i motivi e chiedendone il rigetto perché inammissibili e infondati.
proponeva controricorso avverso quello incidentale dei diretto ad Controparte_5 CP_2 ottenere la riforma della compensazione tra loro e gli eredi di e di Controparte_7 elle spese di legittimità e di quelle di rinvio, chiedendo la loro condanna CP_8 alla refusione delle spese e dei compensi.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27756/2023, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, dichiarava assorbito il terzo e rigettava il ricorso incidentale. Cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Genova, in differente composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, cui veniva assegnato rg. 3/2024, chiedendo determinare e liquidare le spese di lite, in applicazione dei parametri di cui alla vigente tariffa forense, di cui alle tabelle ed ai parametri del Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, con riguardo ai seguenti procedimenti, in applicazione del principio stabilito dalla Ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile n. 27756/2023: causa civile Tribunale di
Massa rg. N. 1177/1995; causa Civile Corte di Appello di Genova rg. N. 124/2007; causa
Civile nanti Corte Suprema di Cassazione n. R.G.C. 27848/2011; causa civile Corte
d'Appello di Genova rg. N. 1007/2016; causa civile nanti Corte Suprema di Cassazione rg.
N. 15173/2018. Per l'effetto, chiedeva condannare e anche CP_1 CP_2 in solido tra loro, a rifondere a le spese ed i compensi di tutti i menzionati Parte_1 procedimenti.
Si costituivano in giudizio omandando, previa dichiarazione CP_1 CP_2 di improcedibilità della riassunzione perché notificata oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione, liquidare le spese e i compensi applicato lo scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 cosi come riconosciuto dalla stessa riassumente, che ha corrisposto il relativo contributo unificato, compensandole parzialmente alla luce della reciproca soccombenza delle parti.
La Corte d'Appello adita ha, con ordinanza del 19/06/2024, dichiarato la ritualità della notificazione alle parti convenute e e ha dichiarato la CP_1 CP_2 contumacia di , e , ordinando la Controparte_5 RO Controparte_6 rinnovazione della notificazione al convenuto , risultato irreperibile, nel Controparte_3 rispetto dei termini a comparire all'udienza del 03/12/2024.
Indi, dato atto che l'appellato è risultato nuovamente irreperibile a Controparte_3 seguito di notificazione dell'atto d'appello in data 31.7.2024, rilevato che parte appellante con le note sostitutive dell'udienza del 3.12.2024 aveva chiesto la concessione di nuovo termine al fine di provvedere alla rinnovazione della notificazione, invitava le parti a trattare la questione alla luce delle pronunce Cass SSUU 13394/2022 e Cass 20745/2024.
All'esito la causa era rimessa in decisione all'udienza del 29.4.2025 previa assegnazione dei termini per le difese conclusive.
Con provvedimento del 29.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 29.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice assume: di avere altresì notificato l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c. alle parti convenute , , e Controparte_5 RO Controparte_6
, gli ultimi tre rimasti contumaci, nel giudizio di rinvio conseguente alla Controparte_3 prima decisione della Corte di Cassazione (sentenza n° 15453/2016), ed altresì nel procedimento per Cassazione portante n Rg. 15173/2018, deciso con l'ordinanza della
Suprema Corte n 27756/2023; che, pertanto, , e RO Controparte_6
hanno fatto quiescenza alla decisione della Corte d'Appello di Genova Controparte_3 di cui alla sentenza n 537/2018. Per tale ragione assume l'indifferenza delle parti convenute contumaci e RO
, nonchè , risultato irreperibile, agli esiti del presente Controparte_6 Controparte_3 giudizio di rinvio conseguente al giudizio rescindente della Corte di Cassazione ( Rg. n
15173/2018). Ne fa quindi derivare la conseguenza che non debba operare l'ordine di integrazione del contraddittorio, poiché la decisione che verrà emessa dalla Corte d'Appello, qualunque sia, nei loro confronti, sarà inutiliter data.
Con ordinanza del 19/06/2024, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione al convenuto , risultato irreperibile, nel rispetto dei termini a comparire per Controparte_3
l'udienza del 03/12/2024.
In data 19/07/2024, parte attrice allega di avere provveduto alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, di avere provveduto al deposito telematico dell'atto notificato il
29/07/2024, di avere ricevuto in data 4 settembre 2024 dall'Ufficiale Giudiziario, per il tramite dell'Ufficio Postale, cartolina di ricevimento della notificazione dell'atto che veniva depositata nel fascicolo telematico in pari data, da cui risultava la irreperibilità del destinatario.
Asserisce quindi di essersi attivata con diligenza, nel rispetto del principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n 13394/2022 e da Cass. Civ. n
20745/2024, avendo proceduto alla rinnovazione della notificazione nel rispetto del termine di 30 giorni decorrenti dall'ordinanza della Corte d'Appello del 19/06/2024, comunicatale il
20/06/2024, corrispondente alla metà del termine di cui all'art. 325 2° comma c.p.c, considerato che la presente causa non ha natura impugnatoria ma costituisce giudizio rescissorio di rinvio dal giudizio rescindente della Cassazione. L'atto di citazione in riassunzione da notificarsi al Sig. è stato infatti consegnato all'ufficio Controparte_3 delle notifiche presso la Corte di Appello di Genova il 19 luglio 2024 e la copia notificata al destinatario depositata telematicamente il 29 luglio 2024.
Gli appellati costituiti si sono opposti alla concessione di nuovo termine per provvedere alla notificazione stante la ampiezza dell'originario termine concesso che avrebbe consentito una comoda ed immediata rinnovazione ex art.143 CPC stante la reiterata irreperibilità del destinatario.
Orbene, la Suprema Corte si è espressa nel senso che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Corte di Cassazione, Sez. U - ,
Sentenza n. 13394 del 28/04/2022)
La pronuncia richiama la precedente Cass. sez. un. 15 luglio 2016 n. 14594, che ha individuato nella metà dei termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ. il parametro in relazione al quale devono essere valutati, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e di tempestività. E' stato in particolare affermato che «La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova»… Si tratta di principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici ( cfr. fra le tante più recenti Cass. 26 novembre 2021
n. ###; Cass. 7 giugno 2021 n. 17378; Cass. 13 gennaio 2021 n. 384)."
Ancora più recentemente la Cassazione, con ordinanza 25 luglio 2024, n. 20745, ha confermato che in tutti i casi in cui la mancata notifica dell'atto di impugnazione non sia imputabile alla parte che l'ha richiesta, nonostante la non imputabilità dell'errore, la parte istante, preso atto della non riuscita della notifica, ha l'onere di riprendere e completare il procedimento notificatorio relativo all'impugnazione con immediatezza e tempestività, entro un termine – non inderogabile - pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di gravame dall'art. 325 c.p.c. Nella fattispecie non sono state allegate ragioni di speciale eccezionalità idonee ad integrare il presupposto della deroga.
In applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, si considera che in data
4.9.2024 l'attrice in riassunzione – come dalla stessa dichiarato – aveva avuto contezza
(come da cartolina di ricevimento della notificazione dell'atto) della irreperibilità del destinatario . Controparte_3
In data 25.11.2024 la stessa parte attrice in riassunzione ha depositato note, instando per ottenere autorizzazione alla rinnovazione della notificazione. Tra le due date intercorre un lasso di tempo superiore alla metà dei termini previsti in questo caso dall'art 392 cc (tre mesi), che trova applicazione per il giudizio di rinvio in analogia all'art. 325 cpc, non vertendosi in tema di impugnazione. Ne consegue la tardività della notificazione e l'inammissibilità della domanda, non spiegando rilievo ai fini decisori la dedotta circostanza.
Stante la pronuncia in rito si compensano le spese di lite del presente giudizio di rinvio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda formulata da nammissibile per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Genova, 5.5.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno