Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
2663 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rodolfo Magri' Presidente dott. Ruggiero Berardi Giudice dott. Sebastiano Barba Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa 2663/ 2024 avente ad oggetto adozione di maggiorenni, promossa da:
, nato a [...] in data [...], C.f. Controparte_1
ADOTTANTE CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] in data [...], C.f. CP_2 C.F._2
e , nata a [...] in data [...], C.f.
[...] CP_3 [...]
ADOTTANDI C.F._3
Con l'intervento del:
Pubblico Ministero in Sede, nella persona della dott. , Procuratore Persona_1
della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso
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Con ricorso 10 ottobre 2024, il sig. ha esposto: Controparte_1
- Di non aver avuto figli;
- Di aver una relazione more uxorio con la sig.ra , madre degli Controparte_4 adottandi e e di v redetti, di cui CP_2 CP_3 si è sempre occupato;
- Di aver già compiuto gli anni 36 e di superare di oltre diciotto quelli degli adottandi;
- Di aver ormai ben radicati rapporti di familiarità con gli adottandi
- Di sussistere così tutte le condizioni previste dalla legge per addivenire all'adozione richiesta. Il P.M. interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'udienza del 23 gennaio 2025 sono comparse le parti, al fine di verificare il consenso all'adozione. In tale sede è comparso il ricorrente, che ha espresso il consenso, le proprie motivazioni ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
del pari gli adottandi hanno esternato il proprio consenso all'adozione. La madre degli adottandi ha espresso l'assenso ed il di loro padre non è comparso neanche alla successiva udienza. Il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La causa quindi è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di adozione. Le norme di cui agli att. 291 e ss. del c.c. trovano specifica applicazione, laddove trattasi di dare veste giuridica ad un rapporto personale ed affettivo, già di fatto sussistente, così come nella fattispecie accertato sussistente tra l'adottante e gli adottandi. Nel presente procedimento sussiste di certo l'interesse degli adottandi, stante che l'adottante in uno alla sig.ra hanno costituito con gli adottandi un Controparte_4 rapporto di familiarità ciò anche con riferimento alla norma di cui all'art. 297 c.c., quanto alla mancata comparizione del padre biologico. In modo assai significativo l'adottante ha narrato lo sviluppo del suddetto rapporto a far data dal 2011 e detta narrazione ha trovato poi riscontro nella esposizione degli adottandi e della loro madre. La domanda di adozione presentata dal sig. merita accoglimento, Controparte_1 trattandosi del diritto delle parti alla formazione di un formale nucleo familiare, sulla base di una formazione sociale di fatto ormai già consolidatasi nel tempo, ossia di conferire valore giuridico ad un rapporto di familiarità già esistente. Alla luce quindi delle considerazioni sopra esposte e viste le conclusioni del P.M. si deve accogliere il ricorso presentato dal sig. Controparte_1
In ragione dell'importanza del diritto all'identità personale, deve essere accolta la domanda degli adottandi di voler mantenere il loro cognome
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PQM
Visto l'art. 313 c.c.
Pt_1
All'adozione di , nata a [...] in data [...], C.f. CP_2 [...]
e residente in 12030 - RA PI (CN) al Vicolo C.F._2
Annunziata n. 3, e , nata a [...] in data [...], C.f. CP_3
e residente in 12030 - RA PI (CN) al Vicolo CodiceFiscale_3
Annunziata n. 3, da parte del sig. , nato a [...] Controparte_1
(CN) in data 26/09/1974, C.f. , residente in 12030 – CodiceFiscale_1
RA PI (CN) alla Via San Biagio n. 7, dandosi atto che gli adottandi mantegono il loro cognome. Così deciso in Cuneo, nella camera di Consiglio del Tribunale del 22 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Sebastiano BARBA Dott.ssa Rodolfo MAGRI'
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