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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 152/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
proposto da
AVV. ANDREA LIBRANTI cod. fisc. , res. in IE ET (CT), via CodiceFiscale_1
del Canalicchio n. 33,rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c.,;
ricorrente contro rappresentato e difeso ope-legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Controparte_2
, codice fiscale
[...]
, con sede in Roma, Via dei Normanni n. 5, difesa dai Dottori Angelo Natale P.IVA_1
( ), Gianluca Fedeli ( ), Rita Anna Di Gregorio C.F._2 C.F._3
( ), come da delega allegata del Direttore C.F._4 Controparte_3
, Dott. Fiorenzo Sirianni, che si difende in proprio ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n.
[...]
150/2011, che elegge domicilio presso il;
Controparte_1
resistente pagina 1 di 5 in esito all'udienza di discussione del 5.11.2024, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.1.2024 l'avv. Andrea Libranti ha riassunto il giudizio di opposizione avvero il decreto emesso in data 15.3.2021 –comunicato il 17.3.2021- dalla Corte Tributaria
Provinciale di Siracusa con cui gli è stato liquidato l'importo di € 4.250,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore della curatela del fallimento della Parte_1
ammessa al patrocino a spese dello Stato, nella causa iscritta al n. 1770/2026 definita con
[...]
sentenza di rigetto n. 1061/2021 emessa il 23.11.2020.
L'avv. Libranti ha esposto, infatti, di avere proposto il giudizio di opposizione con ricorso depositato in data 16.4.2021 avanti alla che all'esito del giudizio ha pronunciato Controparte_4
sentenza del 12.9.2023 notificata il 28.9.2023 con cui ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio reiterando le ragioni oggetto dell'opposizione esposte nel ricorso originariamente depositato avanti al giudice tributario ed ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la liquidazione del compenso di € 10.009,00 oltre accessori.
Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dei parametri di cui al DM 55/14, atteso che avuto riguardo al valore della causa –pari a € 2.539.311,22- il compenso determinato ai sensi del citato DM in base ai valori medi per tutte e quattro le fasi è pari a € 24.314che ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 diventa pari a € 12157,00 e per le fasi studio, introduttiva e decisoria
– così escludendo la fase istruttoria/trattazione per mancanza di attività defensionale- è pari a complessivi € 20.017,00 che con la riduzione ex art. 130 cit. diviene pari a € 10.009,00, che è appunto il compenso richiesto.
Integrato il contraddittorio, si è costituita con comparsa depositata il 4.6.2024 il resistente a CP_1
mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con successiva comparsa depositata il 7.6.2024 è stata duplicata la costituzione in giudizio del resistente rappresentato dai propri funzionari. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione e decisione del 5.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e quindi assunta in decisione con separata ordinanza emessa il 6.11.2024, con riserva di deposito della sentenza nei termini di cui akll'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.. xxx pagina 2 di 5 Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della seconda comparsa di costituzione depositata dal resistente in data 7.6.2024 dopo la già avvenuta costituzione con comparsa depositata il CP_1
4.6.2024 a ministero dell'avvocatura distrettuale dello Stato quale difensore ex lege.
Se non può revocarsi in dubbio il conferimento del mandato difensivo a più di un difensore è altrettanto certo che la costituzione in giudizio della parte avviene con un unico atto difensivo con cui si consuma il relativo potere processuale e ciò in quanto “il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati ...”. (v. Cass.
n. 21472/2012 e Cass. n. 27616/2018).
Ne consegue che non può tenersi conto dell'atto di costituzione depositato il 7.6.2024 in quanto inammisibile.
Sempre in limine va poi rilevata l'inammissibilità della modifica della domanda del ricorrente effettuata nelle note scritte depositate il 3.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, laddove è stata richiesta anche la liquidazione del compenso per la fase istr/tratt. esplicitamente esclusa nel ricorso in opposizione.
Ed infatti il ricorrente con la presente opposizione ha riconosciuto espressamente “più corretto” escludere la voce di detto compenso “in considerazione delle attività che sono state effettivamente svolte”, con ciò rinunciandovi.
A fronte di tale rinuncia deve quindi ritenersi del tutto irrituale la riformulazione della domanda peraltro solo in seno alle summenzionate note sostitutive d'udienza.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In punto di fatto il valore della causa è quello della domanda di opposizione all'avviso di accertamento e alle relative sanzioni per complessivi € 2.539.311,22 proposta dalla curatela del fallimento difesa dall'avv. Libranti nel giudizio avanti alla CTP.
Avuto riguardo al valore della causa il compenso tabellare medio riportato in ricorso dall'avv. Libranti può ritenersi corretto ed è il seguente: € 7.712,00 per fase studio, € 3.263,00 per fase introduttiva ed €
9.042,00 per fase decisionale. Totale € 20.017.
Tenuto conto della dimidiazione di cui all'art. 130 DPR 115/2002 l'importo del compenso determinato nei valori medi è quindi pari a € 10.009,00 oltre accessori, mentre nei valori minimi è pari a € 5.004,50 considerata anche la suddetta dimidiazione.
Ne discende che l'importo liquidato di €4.250 è inferiore ai minimi tabellari per lo scaglione di riferimento in base al valore della causa e come tale è illegittimo.
Ed infatti per pacifico principio di diritto (v. Cassazione civile sez. II, 24/04/2024, n.11102) “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio
pagina 3 di 5 cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.”.
Ne consegue che se da un canto i valori medi tariffari costituiscono -ai sensi dell'art. 82 DPR
115/2002- il tetto massimo liquidabile in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dall'altro non è possibile liquidare importi inferiori ai minimi tabellari.
Tanto precisato va rilevato che ai fini della liquidazione del compenso deve valutarsi in concreto l'impegno defensionale speso dal ricorrente. Detto impegno, desumibile dalla documentazione versata e dalla motivazione della sentenza con cui è stata rigettata la domanda della curatela del fallimento, va considerato di modesta importanza avuto riguardo alle difese svolte.
Alla luce di ciò deve ritenersi più adeguata all'impegno defensionale speso in concreto dal ricorrente la determinazione del compenso nel valore orientato al medio tra il minimo ed il medio dello scaglione tabellare di riferimento e va così liquidato: € 5.784 fase studio;
€ 2.448; € 6.782. Totale € 15.014 che ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 è pari a € 7.507,00 oltre accessori.
Stante la parziale soccombenza le spese del giudizio vanno compensate per un terzo e vanno poste a carico del resistente per i restanti due terzi, da liquidarsi in base al DM 55/14 e succ. agg. CP_1
tenuto conto del valore della causa e della semplice attività defensionale richiesta, nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento, con esclusione della fase istr./tratt. per mancanza di attività defensionale.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 152/2004 R.G., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. Andrea
Libranti per la causale di cui in motivazione in complessivi € 7.507,00 , oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa;
compensa per un terzo le spese del presente giudizio e condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi che liquida in complessivi €
[...]
1.133,00 per compensi ed € 65,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 13.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
proposto da
AVV. ANDREA LIBRANTI cod. fisc. , res. in IE ET (CT), via CodiceFiscale_1
del Canalicchio n. 33,rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c.,;
ricorrente contro rappresentato e difeso ope-legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Controparte_2
, codice fiscale
[...]
, con sede in Roma, Via dei Normanni n. 5, difesa dai Dottori Angelo Natale P.IVA_1
( ), Gianluca Fedeli ( ), Rita Anna Di Gregorio C.F._2 C.F._3
( ), come da delega allegata del Direttore C.F._4 Controparte_3
, Dott. Fiorenzo Sirianni, che si difende in proprio ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n.
[...]
150/2011, che elegge domicilio presso il;
Controparte_1
resistente pagina 1 di 5 in esito all'udienza di discussione del 5.11.2024, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.1.2024 l'avv. Andrea Libranti ha riassunto il giudizio di opposizione avvero il decreto emesso in data 15.3.2021 –comunicato il 17.3.2021- dalla Corte Tributaria
Provinciale di Siracusa con cui gli è stato liquidato l'importo di € 4.250,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore della curatela del fallimento della Parte_1
ammessa al patrocino a spese dello Stato, nella causa iscritta al n. 1770/2026 definita con
[...]
sentenza di rigetto n. 1061/2021 emessa il 23.11.2020.
L'avv. Libranti ha esposto, infatti, di avere proposto il giudizio di opposizione con ricorso depositato in data 16.4.2021 avanti alla che all'esito del giudizio ha pronunciato Controparte_4
sentenza del 12.9.2023 notificata il 28.9.2023 con cui ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio reiterando le ragioni oggetto dell'opposizione esposte nel ricorso originariamente depositato avanti al giudice tributario ed ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la liquidazione del compenso di € 10.009,00 oltre accessori.
Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dei parametri di cui al DM 55/14, atteso che avuto riguardo al valore della causa –pari a € 2.539.311,22- il compenso determinato ai sensi del citato DM in base ai valori medi per tutte e quattro le fasi è pari a € 24.314che ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 diventa pari a € 12157,00 e per le fasi studio, introduttiva e decisoria
– così escludendo la fase istruttoria/trattazione per mancanza di attività defensionale- è pari a complessivi € 20.017,00 che con la riduzione ex art. 130 cit. diviene pari a € 10.009,00, che è appunto il compenso richiesto.
Integrato il contraddittorio, si è costituita con comparsa depositata il 4.6.2024 il resistente a CP_1
mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con successiva comparsa depositata il 7.6.2024 è stata duplicata la costituzione in giudizio del resistente rappresentato dai propri funzionari. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione e decisione del 5.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e quindi assunta in decisione con separata ordinanza emessa il 6.11.2024, con riserva di deposito della sentenza nei termini di cui akll'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.. xxx pagina 2 di 5 Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della seconda comparsa di costituzione depositata dal resistente in data 7.6.2024 dopo la già avvenuta costituzione con comparsa depositata il CP_1
4.6.2024 a ministero dell'avvocatura distrettuale dello Stato quale difensore ex lege.
Se non può revocarsi in dubbio il conferimento del mandato difensivo a più di un difensore è altrettanto certo che la costituzione in giudizio della parte avviene con un unico atto difensivo con cui si consuma il relativo potere processuale e ciò in quanto “il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati ...”. (v. Cass.
n. 21472/2012 e Cass. n. 27616/2018).
Ne consegue che non può tenersi conto dell'atto di costituzione depositato il 7.6.2024 in quanto inammisibile.
Sempre in limine va poi rilevata l'inammissibilità della modifica della domanda del ricorrente effettuata nelle note scritte depositate il 3.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, laddove è stata richiesta anche la liquidazione del compenso per la fase istr/tratt. esplicitamente esclusa nel ricorso in opposizione.
Ed infatti il ricorrente con la presente opposizione ha riconosciuto espressamente “più corretto” escludere la voce di detto compenso “in considerazione delle attività che sono state effettivamente svolte”, con ciò rinunciandovi.
A fronte di tale rinuncia deve quindi ritenersi del tutto irrituale la riformulazione della domanda peraltro solo in seno alle summenzionate note sostitutive d'udienza.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In punto di fatto il valore della causa è quello della domanda di opposizione all'avviso di accertamento e alle relative sanzioni per complessivi € 2.539.311,22 proposta dalla curatela del fallimento difesa dall'avv. Libranti nel giudizio avanti alla CTP.
Avuto riguardo al valore della causa il compenso tabellare medio riportato in ricorso dall'avv. Libranti può ritenersi corretto ed è il seguente: € 7.712,00 per fase studio, € 3.263,00 per fase introduttiva ed €
9.042,00 per fase decisionale. Totale € 20.017.
Tenuto conto della dimidiazione di cui all'art. 130 DPR 115/2002 l'importo del compenso determinato nei valori medi è quindi pari a € 10.009,00 oltre accessori, mentre nei valori minimi è pari a € 5.004,50 considerata anche la suddetta dimidiazione.
Ne discende che l'importo liquidato di €4.250 è inferiore ai minimi tabellari per lo scaglione di riferimento in base al valore della causa e come tale è illegittimo.
Ed infatti per pacifico principio di diritto (v. Cassazione civile sez. II, 24/04/2024, n.11102) “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio
pagina 3 di 5 cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.”.
Ne consegue che se da un canto i valori medi tariffari costituiscono -ai sensi dell'art. 82 DPR
115/2002- il tetto massimo liquidabile in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dall'altro non è possibile liquidare importi inferiori ai minimi tabellari.
Tanto precisato va rilevato che ai fini della liquidazione del compenso deve valutarsi in concreto l'impegno defensionale speso dal ricorrente. Detto impegno, desumibile dalla documentazione versata e dalla motivazione della sentenza con cui è stata rigettata la domanda della curatela del fallimento, va considerato di modesta importanza avuto riguardo alle difese svolte.
Alla luce di ciò deve ritenersi più adeguata all'impegno defensionale speso in concreto dal ricorrente la determinazione del compenso nel valore orientato al medio tra il minimo ed il medio dello scaglione tabellare di riferimento e va così liquidato: € 5.784 fase studio;
€ 2.448; € 6.782. Totale € 15.014 che ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 è pari a € 7.507,00 oltre accessori.
Stante la parziale soccombenza le spese del giudizio vanno compensate per un terzo e vanno poste a carico del resistente per i restanti due terzi, da liquidarsi in base al DM 55/14 e succ. agg. CP_1
tenuto conto del valore della causa e della semplice attività defensionale richiesta, nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento, con esclusione della fase istr./tratt. per mancanza di attività defensionale.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 152/2004 R.G., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. Andrea
Libranti per la causale di cui in motivazione in complessivi € 7.507,00 , oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa;
compensa per un terzo le spese del presente giudizio e condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi che liquida in complessivi €
[...]
1.133,00 per compensi ed € 65,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 13.3.2025
Il Presidente
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