Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 06.11.2020, emessa dal Prefetto della Provincia di Lecce, notificata il successivo 10.11.2020;
- di ogni atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa PA OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, la Società ricorrente - avente per oggetto prevalente l’attività alberghiera, di affittacamere, di locazione di appartamenti per vacanze e per l’accoglienza turistica in genere, di ristorazione, bar e di somministrazione di cibi e bevande, e la gestione di villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche, piscine e ogni altra attività per l’impiego del tempo libero - impugna l’epigrafata informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 06.11.2020, emessa dal Prefetto della Provincia di Lecce, notificata il successivo 10.11.2020, oltre ogni atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Eccesso di potere e violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Carenza istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Violazione degli artt. 97 e 41 Cost.
Il 28 dicembre 2020 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Prefettura di Lecce.
Con specifico atto difensivo depositato in giudizio il 14 gennaio 2026, parte ricorrente -avendo l’Amministrazione resistente depositato in giudizio il 31.12.2025 l’informazione antimafia liberatoria adottata nelle more del giudizio nei confronti della Società ricorrente - ha dichiarato che, in considerazione delle nuove determinazioni adottate, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso epigrafato.
All’udienza di smaltimento del 12 febbraio, tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. - Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse espressa dal ricorrente con la citata memoria/istanza del 14 gennaio 2026) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo parte ricorrente rilevato la insussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Infatti, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. -In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui: la peculiarità della controversia, il comportamento processuale della parte ricorrente e l’assenza di dichiarazioni sul punto in senso contrario da parte della difesa erariale) per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.