Articolo 64 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 63Articolo 65
Versione
15 gennaio 1970
Art. 64.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1970, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970