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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 59/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU N. 45 – NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 22 – NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 04.08.1983, trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del comune di Illorai al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 1983; che dall'unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
14.03.1989), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con decreto n. 883/2021 del 02.08.2021 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate, ovvero: “Rinuncia reciproca ad ogni domanda, eccetto la domanda di separazione;
La signora si obbliga a cedere il CP_1
50% del diritto di proprietà sulla casa familiare al sig. per il corrispettivo di € Pt_1
15.000,00, da versarsi secondo queste modalità: € 200,00 mensili fino alla data del rogito e il residuo al momento del rogito, che dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla pronuncia del divorzio;
Spese di lite compensate”.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con e ordinarsi le formalità di rito all'ufficiale di stato CP_1
civile.
Con comparsa depositata il 22.05.2023 si è costituita , la quale ha CP_1
chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con e Parte_1
ordinarsi al ricorrente di versare a titolo di contributo per il mantenimento un assegno mensile di € 300,00, da corrispondere entro il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
La convenuta ha dedotto di aver rinunciato alla domanda di mantenimento in sede di separazione in quanto era convinta di poter trovare un'occupazione che l'aiutasse a vivere dignitosamente e a non pesare sui propri figli;
che tuttavia non ha trovato una stabile occupazione lavorativa e ha percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di settembre 2022; che attualmente è disoccupata e non ha di che vivere;
che non ha una dimora stabile ed è ospite del figlio;
che il sig. , quale corrispettivo per la cessione Pt_1 del 50% della proprietà della casa concordata nell'accordo di separazione, ha finora versato € 4.000,00; che tra le parti vi è una forte disparità economica, in quanto il Pt_1 gode di uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 e abita in una casa per cui è gli è stato consentito di pagare il 50% della proprietà della in rate mensili di € 200,00; che CP_1 tale differenza economica è diretta conseguenza dell'atteggiamento del che in Pt_1
corso di matrimonio ha preteso che la moglie rinunciasse ad aspettative di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli;
che la , CP_1 in ragione dell'età che non le permette di trovare una collocazione nel mondo del lavoro, del contributo dato alla formazione del patrimonio, e dell'impossibilità di mantenersi in modo autonomo, ha diritto a ricevere l'assegno divorzile.
Pag. 2 di 6 Sentite le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali ed esperito l'interrogatorio formale della convenuta, all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
1) La domanda volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Come risulta dai documenti depositati, tramite decreto del 2.08.2021 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi. Dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi.
Come hanno dichiarato le parti, da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L.
898/1970.
2) La domanda di parte convenuta volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento dev'essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle
Pag. 3 di 6 sue sostanze (Cass., n. 21234/2019). In particolare il contributo non è volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., n. 5603/2020; Cass., n. 21234/2019).
Nel caso di specie, la signora ha dichiarato di vivere come ospite nella casa CP_1
di un'amica, di non svolgere attività lavorativa e di non percepire il reddito di cittadinanza dal 2022, nè alcun altro assegno, a parte l'importo mensile di € 200,00 a titolo di rata per la vendita della sua quota di proprietà dell'immobile a favore del sig.
. La stessa ha affermato di aver lavorato durante il matrimonio per alcuni mesi Pt_1 all'Ente Foreste e di aver svolto delle pulizie come dipendente di alcune cooperative.
Dalla Certificazione Unica 2023 depositata emerge che nell'anno 2022 la ha CP_1
percepito redditi esenti per € 4.700,00. Con certificato medico del 13.2.2024 è stato attestato che al momento la signora , per le condizioni patologiche, non è in grado CP_1
di lavorare.
ha dichiarato di abitare nella casa coniugale, di lavorare come Parte_1 dipendente dell'agenzia Forestas con contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce lo stipendio mensile di € 1.400,00 e di corrispondere alla sig.ra la CP_1 somma mensile di € 200,00 quale corrispettivo per la quota del 50% della proprietà della casa in cui vive, per un importo complessivo di € 15.000,00. Dai modelli 730 depositati risulta che il ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 25.836,00 nel Pt_1
2022 e pari a € 24.304,00 nel 2021.
Come è stato evidenziato, la giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che l'assegno di divorzio ha (in pari misura) natura compensativa e perequativa, ne ha comunque ribadito la funzione assistenziale, richiedendosi, a tal fine, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(Cass., n. 37577/2022).
Sulla base degli elementi sopra indicati, deve ritenersi dimostrato che la signora sia disoccupata, non percepisca alcun sussidio statale e non sia in grado di CP_1
reperire agevolmente un lavoro sia per le precarie condizioni di salute, sia per l'età (63
Pag. 4 di 6 anni). Deve dunque ritenersi che la convenuta non sia economicamente autosufficiente e si trovi in una situazione di inadeguatezza dei mezzi e di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla luce delle considerazioni svolte, non può assumere rilevanza la circostanza che in sede di separazione consensuale non sia stato previsto un assegno a titolo di mantenimento del coniuge: come risulta dalla documentazione prodotta, nel giugno
2021, all'epoca della separazione, la signora percepiva la somma mensile di € CP_1
500,00 a titolo di reddito di cittadinanza;
dal 2023 la convenuta non riceve alcuna somma. E' evidente pertanto il peggioramento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, considerato che l'unica fonte di reddito è costituita dall'importo di € 200,00 mensili percepita per la vendita del 50% della quota di sua proprietà sulla casa coniugale.
Il Collegio ritiene pertanto che, in ragione della mancanza di autosufficienza economica della signora , del significativo squilibrio delle condizioni patrimoniali CP_1
delle parti, della durata del matrimonio (38 anni) nel corso del quale la signora ha CP_1
svolto per un periodo di tempo limitato attività lavorativa, della necessità di consentire al coniuge più debole un'esistenza libera e dignitosa e un'adeguata autosufficienza economica, la convenuta abbia diritto di percepire l'assegno di divorzio, da quantificarsi nella misura di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, e da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo e da corrispondersi a favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della convenuta al gratuito patrocinio, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 04.08.1983 in Illorai e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CP_1 quel comune al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 1983;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
Pag. 5 di 6 3) pone a carico di il pagamento della somma mensile di € Parte_1
150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
4) condanna a corrispondere a favore dell'Erario le spese di Parte_1 lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nuoro, 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 59/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU N. 45 – NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 22 – NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 04.08.1983, trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del comune di Illorai al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 1983; che dall'unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
14.03.1989), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con decreto n. 883/2021 del 02.08.2021 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate, ovvero: “Rinuncia reciproca ad ogni domanda, eccetto la domanda di separazione;
La signora si obbliga a cedere il CP_1
50% del diritto di proprietà sulla casa familiare al sig. per il corrispettivo di € Pt_1
15.000,00, da versarsi secondo queste modalità: € 200,00 mensili fino alla data del rogito e il residuo al momento del rogito, che dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla pronuncia del divorzio;
Spese di lite compensate”.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con e ordinarsi le formalità di rito all'ufficiale di stato CP_1
civile.
Con comparsa depositata il 22.05.2023 si è costituita , la quale ha CP_1
chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con e Parte_1
ordinarsi al ricorrente di versare a titolo di contributo per il mantenimento un assegno mensile di € 300,00, da corrispondere entro il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
La convenuta ha dedotto di aver rinunciato alla domanda di mantenimento in sede di separazione in quanto era convinta di poter trovare un'occupazione che l'aiutasse a vivere dignitosamente e a non pesare sui propri figli;
che tuttavia non ha trovato una stabile occupazione lavorativa e ha percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di settembre 2022; che attualmente è disoccupata e non ha di che vivere;
che non ha una dimora stabile ed è ospite del figlio;
che il sig. , quale corrispettivo per la cessione Pt_1 del 50% della proprietà della casa concordata nell'accordo di separazione, ha finora versato € 4.000,00; che tra le parti vi è una forte disparità economica, in quanto il Pt_1 gode di uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 e abita in una casa per cui è gli è stato consentito di pagare il 50% della proprietà della in rate mensili di € 200,00; che CP_1 tale differenza economica è diretta conseguenza dell'atteggiamento del che in Pt_1
corso di matrimonio ha preteso che la moglie rinunciasse ad aspettative di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli;
che la , CP_1 in ragione dell'età che non le permette di trovare una collocazione nel mondo del lavoro, del contributo dato alla formazione del patrimonio, e dell'impossibilità di mantenersi in modo autonomo, ha diritto a ricevere l'assegno divorzile.
Pag. 2 di 6 Sentite le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali ed esperito l'interrogatorio formale della convenuta, all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
1) La domanda volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Come risulta dai documenti depositati, tramite decreto del 2.08.2021 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi. Dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi.
Come hanno dichiarato le parti, da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L.
898/1970.
2) La domanda di parte convenuta volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento dev'essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle
Pag. 3 di 6 sue sostanze (Cass., n. 21234/2019). In particolare il contributo non è volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., n. 5603/2020; Cass., n. 21234/2019).
Nel caso di specie, la signora ha dichiarato di vivere come ospite nella casa CP_1
di un'amica, di non svolgere attività lavorativa e di non percepire il reddito di cittadinanza dal 2022, nè alcun altro assegno, a parte l'importo mensile di € 200,00 a titolo di rata per la vendita della sua quota di proprietà dell'immobile a favore del sig.
. La stessa ha affermato di aver lavorato durante il matrimonio per alcuni mesi Pt_1 all'Ente Foreste e di aver svolto delle pulizie come dipendente di alcune cooperative.
Dalla Certificazione Unica 2023 depositata emerge che nell'anno 2022 la ha CP_1
percepito redditi esenti per € 4.700,00. Con certificato medico del 13.2.2024 è stato attestato che al momento la signora , per le condizioni patologiche, non è in grado CP_1
di lavorare.
ha dichiarato di abitare nella casa coniugale, di lavorare come Parte_1 dipendente dell'agenzia Forestas con contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce lo stipendio mensile di € 1.400,00 e di corrispondere alla sig.ra la CP_1 somma mensile di € 200,00 quale corrispettivo per la quota del 50% della proprietà della casa in cui vive, per un importo complessivo di € 15.000,00. Dai modelli 730 depositati risulta che il ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 25.836,00 nel Pt_1
2022 e pari a € 24.304,00 nel 2021.
Come è stato evidenziato, la giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che l'assegno di divorzio ha (in pari misura) natura compensativa e perequativa, ne ha comunque ribadito la funzione assistenziale, richiedendosi, a tal fine, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(Cass., n. 37577/2022).
Sulla base degli elementi sopra indicati, deve ritenersi dimostrato che la signora sia disoccupata, non percepisca alcun sussidio statale e non sia in grado di CP_1
reperire agevolmente un lavoro sia per le precarie condizioni di salute, sia per l'età (63
Pag. 4 di 6 anni). Deve dunque ritenersi che la convenuta non sia economicamente autosufficiente e si trovi in una situazione di inadeguatezza dei mezzi e di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla luce delle considerazioni svolte, non può assumere rilevanza la circostanza che in sede di separazione consensuale non sia stato previsto un assegno a titolo di mantenimento del coniuge: come risulta dalla documentazione prodotta, nel giugno
2021, all'epoca della separazione, la signora percepiva la somma mensile di € CP_1
500,00 a titolo di reddito di cittadinanza;
dal 2023 la convenuta non riceve alcuna somma. E' evidente pertanto il peggioramento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, considerato che l'unica fonte di reddito è costituita dall'importo di € 200,00 mensili percepita per la vendita del 50% della quota di sua proprietà sulla casa coniugale.
Il Collegio ritiene pertanto che, in ragione della mancanza di autosufficienza economica della signora , del significativo squilibrio delle condizioni patrimoniali CP_1
delle parti, della durata del matrimonio (38 anni) nel corso del quale la signora ha CP_1
svolto per un periodo di tempo limitato attività lavorativa, della necessità di consentire al coniuge più debole un'esistenza libera e dignitosa e un'adeguata autosufficienza economica, la convenuta abbia diritto di percepire l'assegno di divorzio, da quantificarsi nella misura di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, e da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo e da corrispondersi a favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della convenuta al gratuito patrocinio, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 04.08.1983 in Illorai e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CP_1 quel comune al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 1983;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
Pag. 5 di 6 3) pone a carico di il pagamento della somma mensile di € Parte_1
150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
4) condanna a corrispondere a favore dell'Erario le spese di Parte_1 lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nuoro, 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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