Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1993, n. 402
Versione
23 ottobre 1993
Art. 1. 1. L' articolo 135 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
Entrata in vigore il 23 ottobre 1993
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