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23 ottobre 1993
23 ottobre 1993
Art. 1. 1. L' articolo 135 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
Commentari • 3
- 1. Pene detentive brevi e pena pecuniariaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2022 · 6.139266
[…] Ora, il tasso di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen. – già fissato dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), in 75.000 lire per ogni giorno di pena detentiva, poi convertite in 38 euro – è stato innalzato a 250 euro giornalieri per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 12/01/2012, n. 1Provvedimento: […] Tale uniformità di trattamento era, peraltro, venuta meno a seguito dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), che aveva aumentato a lire 75.000 l'importo contemplato dall'art. 135 cod. pen., lasciando inalterata la norma della legge speciale.Leggi di più...
- reati e pene·
- conversione di pene pecuniarie·
- preliminare identificazione dell'oggetto della questione.·
- illegittimità costituzionale in parte qua , con riferimento al periodo successivo all'8 agosto 2009.·
- irragionevolezza