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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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31 gennaio 2024
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Art. 343. (Liquidazione coatta amministrativa) 1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
(( 3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , agli amministratori straordinari di cui all' articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 , agli amministratori temporanei di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23 , nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura. ))
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
(( 3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , agli amministratori straordinari di cui all' articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 , agli amministratori temporanei di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23 , nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura. ))
Commentario • 1
- 1. CAPO II - DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. Leggi il commento -> 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/02/2026, n. 2286Provvedimento: Numero registro generale 3028/2022 Oscuramento disposto Numero sezionale 5119/2025 Numero di raccolta generale 2286/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: dott.ssa Antonella Pagetta Presidente OGGETTO: lavoro subordinato - accertamento - valutazione delle prove testimoniali dott. Francescopaolo Panariello Consigliere rel. ed est. dott. Gualtiero Michelini Consigliere dott.ssa Elena Boghetich Consigliera dott.ssa Vittoria Amirante Consigliera Ud. 10/12/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3028/2022 r.g., proposto da IL SA, IL TI, IL NZ, …Leggi di più...
- art. 327 c.p.c.·
- art. 325 c.p.c.·
- art. 116 c.p.c.·
- art. 752 c.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- lavoro subordinato·
- art. 2094 c.c.·
- art. 754 c.c.·
- art. 2116 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 2238 c.c.·
- art. 334 c.p.c.·
- valutazione prove testimoniali