Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: revocazione sentenza
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo, Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come da mandato in Email_1
atti.
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Controparte_1
Lazzarini, elettivamente domiciliata l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC –
. , come da mandato in atti Email_2 Email_3
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
• In via preliminare, attesa l'eccezionale urgenza, disporre con decreto, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 997/2024 della Corte di
Appello di Genova, pubblicata in data 18 luglio 2024, Rg n. 269/2024,
anche come modificata/corretta dall'ordinanza di correzione di errore materiale del Tribunale di Genova, pubblicata in data
25/09/2024 (Accoglimento n. cronol. 1303/2024, RG n. 269/2024 -1);
• Sempre in via preliminare, previa comparizione delle parti, disporre e/o confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 997/2024 della Corte di Appello di Genova,
pubblicata in data 18 luglio 2024, Rg n. 269/2024, anche come modificata/corretta dall'ordinanza di correzione di errore materiale del Tribunale di Genova, pubblicata in data 25/09/2024 (Accoglimento
n. cronol. 1303/2024, RG n. 269/2024 -1);
• Nel merito in via principale, revocare la sentenza n. 997/2024 della Corte di Appello di Genova, pubblicata in data 18 luglio 2024,
Rg n. 269/2024, anche come modificata/corretta dall'ordinanza di correzione di errore materiale del Tribunale di Genova, pubblicata in data 25/09/2024 (Accoglimento n. cronol. 1303/2024, RG n. 269/2024
-1) e, per l'effetto, respingere in toto l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza emessa dal Tribunale Controparte_1
di Genova n. 298/2024, RG n. 6220/2022, con condanna della sig.ra alla restituzione al marito degli importi da quest'ultima CP_1
incassati a titolo di assegno di mantenimento in esecuzione della sentenza revocata;
2 • In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
“
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello, contraaris reiectis, disattesa ogni contraria istanza od eccezione rigettare la domanda attorea per la revocazione della sentenza n.
997/2024 della Corte di Appello di Genova, pubblicata in data 18
luglio 2024, a conclusione del procedimento Rg n. 269/2024, anche come modificata/corretta dall'ordinanza di correzione di errore materiale del Tribunale di Genova, pubblicata in data 25/09/2024
(Accoglimento n. cronol. 1303/2024, RG n.269/2024 -1)
Con condanna alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.“
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale di Genova con sentenza del 2 febbraio 2024 n. 298:
-dichiarava la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e ; Parte_1
-metteva a carico del un contributo al mantenimento a Parte_1
favore della di 351,00 Euro al mese (riconfermando CP_1
l'assegno stabilito in sede presidenziale), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-compensava fra le parti le spese di causa.
2.Contro la sentenza proponeva appello chiedendo Controparte_1
che il contributo mensile al mantenimento salisse ad Euro 601,00
evidenziando che lei aveva abbandonato la casa coniugale in comproprietà , dove era rimasto a risiedere il solo marito, e che doveva pagare 300,00 Euro mensili di locazione oltre a 50,00 Euro
di rimborso spese.
3 si costituiva osservando che il Tribunale aveva Parte_1
accolto l'importo richiesto nelle conclusioni dalla e CP_1
che il Tribunale correttamente aveva valutato le condizioni economiche delle due parti.
3.La Corte di Appello di Genova con sentenza n.997 del 18 luglio
2024 accoglieva l'appello sulla base delle seguenti argomentazioni:
-ben poteva la proporre appello in quanto in primo grado CP_1
aveva richiesto l'importo di 351,00 Euro o superiore;
-il confronto delle condizioni economicche delle due parti vedeva che “la percepisce reddito da pensione di invalidità di Parte_2
circa € 570,00 mensili, ha oneri abitativi pari a € 650,00 mensili
(tra canone di locazione e spese di amministrazione), il Parte_1
percepisce redditi da pensione pari a € 1.250,00 e non ha oneri
abitativi risiedendo nella casa familiare in comproprietà tra le
parti senza versare alcunché alla moglie.“;
-riteneva pertanto equo un contributo mensile di 600,00 Euro al mese.
Compensava le spese dei due gradi di giudizio fra le parti.
4. proponeva atto di citazione per la revocazione Parte_1
ex art. 395 c.p.c. della sentenza in quanto la Corte aveva a suo avviso commesso una serie di errori di fatto:
-non aveva tenuto conto che il aveva degli oneri abitativi Parte_1
perché pagava 600,00 Euro di spese condominiali all'anno , fatto indicato in comparsa e documentato da allegato n. 9 fascicolo primo grado;
-negli atti della era scritto che la stessa pagava 350,00 CP_1
Euro al mese e nel contratto di locazione prodotto all'art. 2 era stabilito che “Il canone annuo di locazione… è convenuto in euro
3.600,00, che il conduttore si obbliga a corrispondere… in rate
eguali anticipate di Euro 300,00 (trecento/00) e alla successiva
4 voce “altre clausole”, le parti convenivano che: “gli oneri accessori
di cui all'art. 4 vengono versati dal conduttore in rate mensili
anticipate di Euro 50,00 (Cinquanta,00), contestualmente al
versamento del canone” .
Per queste sviste quindi la Corte aveva deciso sulla base di una rappresentazione errata dalla situazione economica delle due parti.
Vi erano pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocazione della sentenza perché la Corte aveva raggiunto la sua decisione su una errata percezione della realtà.
Per il giudizio recissorio il riproponeva: Parte_1
-che la non aveva interesse ad agire avendo il Tribunale CP_1
accolto le sue conclusioni;
-che nel giudizio di appello non poteva introdurre domande nuove chiedendo un aumento dell'assegno di separazione;
-che erano state introdotti come elementi nuovi le spese di elettricità e gas;
-ribadiva che erano inammissibili le produzioni 37 e 38 della in quanto relative a fatti dedotti per la prima volta in CP_1
comparsa conclusionale,
Il ricordava che percepiva un reddito da pensione lordo Parte_1
di 16.463,00 € nel 2020, di 16.480,00 € nel 2021 e di 16.576,00 €
nel 2022; che al netto delle imposte dava un reddito netto mensile di € 1274,16 nel 2020, di € 1.245,75 nel 2021 e di 1256,00 nel 2022.
Aveva 586,83 € di spese fisse al mese date da:
-euro 200,00 circa ogni due mesi di bolletta di luce e gas
-euro 35,00 al mese per la linea internet
-euro 600 circa l'anno di amministrazione condominiale;
-euro 250 circa l'anno di spese mediche;
-euro 360 l'anno di assicurazione per l'automobile;
5 -351 € al mese di contributo al mantenimento della moglie.
La moglie percepiva invece 923 € al mese (572 € di pensione + 351 €
di contributo al mantenimento).
6. ritualmente costituitasi osservava che come Controparte_1
assenza di oneri abitativi del la Corte aveva fatto Parte_1
riferimento all'assenza di un canone di locazione, in quanto ognuno doveva poi pagare le spese condominiali.
Rimarcava come il occupasse l'immobile che era in Parte_1
comproprietà fra i due coniugi senza versare alcuna indennità alla per la mancata fruizione della sua quota del 50%. CP_1
Lei pertanto pagava l'IMU su un immobile che non poteva utilizzare.
Osservava che i suoi 50,00 € di spese condominiali equivalevano ai
50,00 Euro che il riconosceva di pagare (600,00 Euro Parte_1
all'anno).
La pronuncia della Corte non era basata solo su una erronea percezione del quantum ma sulla giusta scelta di riequilibrare la situazione economica delle parti squilibrata a favore del Parte_1
Circa il giudizio rescissorio:
-nelle sue conclusioni lei aveva chiesto la somma di 351,00 Euro o superiore tenendo conto delle differenti condizioni economiche,
-non vi era pertanto alcuna domanda nuova in appello;
-le produzionei 37 e 38 erano state allegate nella terza memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c..
Il aveva venduto la sua autovettura Fiat Grande Punto e Parte_1
quindi non pagava più l'assicurazione.
Lei aveva solo una pensione di 572,22 Euro salita ora salita a 616,00
€ al mese.
Lamentava che il per due mesi non le avesse versato il Parte_1
contributo al mantenimento.
6 Sosteneva come spese complessive 706,81 Euro al mese.
Il inoltre ometteva di dire che percepiva il rimborso Parte_1
fiscale per spese di ristrutturazione dell'appartamento di Voltri
e Ogni anno dal 2015 al 2025 a era rimborsata la cifra Parte_1
di EURO 1.229,00. Il prossimo 730/2025 sarebbe stato l'ultimo anno in cui poteva godere di questo rimborso.
La ricordava che il recuperava fiscalmente parte CP_1 Parte_1
degli importi versati alla moglie come contributo.
7. da parte sue replicava che le deduzioni della moglie Parte_1
circa vendita dell'autovettura e della presenza del rimborso per spese di ristrutturazione erano tardive.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 16 aprile 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
8.Non sussiste alcun errore della Corte di Appello di Genova quando ha scritto che il non aveva oneri abitativi. Tale Parte_1
espressione infatti viene applicata in tutti i casi in cui la parte,
vivendo in immobile di sua proprietà, non deve pagare un canone di locazione per un appartamento dove abita condotto in locazione;
non riguarda invece la scontata quota di spese condominiali che ciascuno paga per appartamenti siti in condominio sia in proprietà.
Sussiste invece in sentenza una parziale errata percezione dei fatti da parte della Corte di Appello quando in contrasto sia con la documentazione in atti sia con le stesse affermazioni della appellante ha ritenuto che la pagasse ogni mese CP_1 CP_1
300,00 Euro di canone di locazione e 350,00 Euro di spese
7 condominiali, invece che i corretti importi di 300,00 Euro per canone e 50,00 € per spese condominiali.
Questo errore di fatto risultante dai documenti in causa giustifica la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c..
9.Passando alla fase rescissoria della decisione si osserva quanto segue.
Sussiste l'interesse della ad appellare la sentenza del CP_1
Tribunale di Genova in quanto questa nelle sue conclusioni aveva domandato:
“Disporre l'obbligo del marito a corrispondere Parte_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di CP_1
euro 351,00 oltre ISTAT annuale ex lege previsto o nel diverso
maggiore importo che emergerà in corso di causa;
tenuto altresì conto
che a tutt'oggi il signor gode in maniera esclusiva Parte_1
della ex casa coniugale cointestata alla moglie in misura del 50%
omettendo di versare un contributo alloggiativo alla medesima che ha dovuto locare un altro immobile per rendere effettiva la
separazione considerato che la metà dell'immobile è quindi occupata
senza titolo, si richiede una maggiorazione nella misura non
inferiore ad euro 250,00 oltre ISTAT annuale a titolo di contributo
alloggiativo – indennizzo per l'indebita occupazione e per
l'esclusione della comproprietaria coniuge;
“.
L'importo di 351,00 era quindi il punto di partenza di un calcolo che prevedeva che tale somma dovesse aumentata di 250,00 € al mese tenendo conto che non solo vi era la differenza di reddito fra i due coniugi ma la stessa aveva maggiori oneri per alloggiare.
Per le stesse ragioni la domanda di aumento del contributo mensile non costituisce domanda nuova in appello.
8 Venendo al merito della causa, l'errore numerico della Corte di
Appello non fa venite meno due dati rilevanti:
-che la pensione del è quasi il doppio di quella della Parte_1
, 1256,00 € netti al mese del primo contro 616,00 € netti CP_1
al mese della seconda;
-che il occupa l'ex casa coniugale in comproprietà, con Parte_1
conseguenti maggior oneri abitativi della senza fino ad CP_1
oggi dare alcuna indennità di occupazione (che eventualmente potrà
essere richiesta in altra sede).
Ognuno dei due coniugi ha poi le sue spese (quelle condominiali come proprietario del e della come inquilina sono Parte_1 CP_1
pari, 50 € al mese) ed è chiaro che su pensioni così basse non ci sia nulla dal scialare e che sia impegnativo arrivare a fine mese.
La ha segnalato che il ha venduto la sua CP_1 Parte_1
autovettura e questo fatto non è stato smentito dallo stesso come non risulta smentito che lo stesso abbia goduto di benefici fiscali in relazione a spese di ristrutturazione.
Il ha solo sostenuto che si trattava di considerazioni Parte_1
inammissibili in quanto a suo avviso tardive.
Tenuto conto di questo complesso di elementi e del fatto che il matrimonio è durato dal 1988 al 2024, per quasi 36 anni, la Corte
reputa corretto determinare il contributo mensile al mantenimento a carico del ed a favore della in 450,00 Euro Parte_1 CP_1
mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
In definitiva di questi 450,00 Euro, 300,00 Euro riportano in posizione paritaria le due pensioni e 150,00 Euro riequilibrano l'attuale svantaggio abitativo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia nelle sue diverse fasi processuali, in entrambe le parti sono parzialmente
9 soccombenti, si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sulla domanda di revocazione proposta da Parte_1
contro la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 997 del 18
luglio 2024, visto l'art. 395 n.4 c.p.c. accoglie la domanda e
revoca la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 997 del 18
luglio 2024 .
Per l'effetto decidendo sull'appello proposto da Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 298 del 2 febbraio
2024 accoglie l'appello e pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a l'assegno per il suo Parte_3
mantenimento di € 450,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT .
Spese compensate del procedimento di revocazione della sentenza, del
procedimento di appello e del procedimento di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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