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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23635 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
4.0 con sede a Corridonia (MC), via dei Mestieri n. 16, codice Pt_1 Pt_2
fiscale: , con l'avv. Massimo Petracci P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con Controparte_1
sede a Milano, via Bongiorno n. 9, codice fiscale: , con l'avv. P.IVA_2
Marco Cupido
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in atti ed in accoglimento dei motivi esposti,
1- in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza a favore del competente Tribunale di Macerata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6814/2022 R.G. 9506/2022;
1 2- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 6814/2022 R.G. 9506/2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla Parte_3 società opposta per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Con vittoria di spese e compensi di causa per i quali si dichiara antistatario.
3- In via riconvenzionale,
3.1- accertare e dichiarare che la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente
[...] nei confronti della società 4.0 alle obbligazioni assunte con Pt_1 Pt_2 contratto di vendita del sistema EHS TDM PLUS e del successivo impegno a rendere funzionante l'impianto, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa;
3.2- accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società 4.0 a causa dell'inadempimento contrattuale nonché Pt_1 Pt_2 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nella misura di € 20.000,00, o in quella diversa minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ed effettuate le necessarie compensazioni tra i reciproci crediti, condannare la società al pagamento in Controparte_1 favore della società 4.0 dell'eccedenza eventualmente dovuta. Pt_1 Pt_2
Con vittoria di spese e compensi di causa per i quali si dichiara antistatario.
In via istruttoria, si conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella propria seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. datata 16/01/2023 e depositata in data 17/01/2023.
Per la parte opposta
Nel merito, respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in atti, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
In subordine, accertare l'esistenza del credito di Euro 18.743,47 vantato da nei confronti di Controparte_1 e, di conseguenza, condannare questa al pagamento del Parte_3 dovuto, oltre interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante 4.0 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_2
n. 6814/2022 pubblicato in data 28/04/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 18.743,47 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per la vendita di un gruppo idronico da incasso destinato alla produzione di acqua calda sanitaria istantanea.
A sostegno ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Macerata ove essa ha la sede, stante l'illiquidità del credito ingiunto per non essere mai intervenuto un accordo sul prezzo.
Nel merito, ha dedotto la non debenza di alcun importo dal momento che l'apparecchiatura si è rivelata gravemente difettosa e del tutto inidonea all'uso, tant'è che è stato necessario sostituirla con altra simile di un diverso produttore.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, disattesa l'eccezione di incompetenza per essere stato concordato il foro esclusivo di Milano (art. 18 delle condizioni generali di contratto – doc.
2.1 di parte opposta), a nulla rilevando la relativa data di sottoscrizione che comunque non può che essere anteriore al ricorso per decreto ingiuntivo, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta,
3 con conseguente revoca del decreto opposto.
Invero è ampiamente documentato e comunque non è contestato che l'impianto venduto dall'ingiungente, non appena attivato dopo il collaudo, fin da subito ha presentato gravi malfunzionamenti, tanto ciò vero che sono stati eseguiti diversi interventi da parte dell'assistenza tecnica anche con sostituzione di alcune componenti (scambiatore e valvola termostatica), senza che ciò abbia risolto le problematiche lamentate dal cliente finale sig. Pt_4
L'opposta ha sostenuto che la causa dei lamentati difetti doveva ricercarsi in un problema di sporcizia accumulatasi nelle tubazioni della casa dove è avvenuta l'installazione, che andava a intasare lo scambiatore riducendone l'efficienza.
Tuttavia tale affermazione non è stata dimostrata, posto che anche nel rapporto redatto dopo l'esame dello scambiatore rimosso, compiuto dalla CP_2
(doc. 3 di parte opposta), si deduce l'esistenza di ostruzioni solo da una prova di carico ma non si analizza il materiale responsabile della presunta parziale ostruzione dei condotti interni, pervenendosi in via meramente presuntiva alla conclusione che l'ostruzione sia dipesa da materiali già presenti nelle tubazioni della casa.
A ciò va aggiunto che l'istante, pur di non entrare in conflitto con il proprio cliente sig. che continuava a lamentare gravi malfunzionamenti del Pt_4
sistema fornito da , si è vista costretta a sostituire integralmente il CP_1
macchinario con un altro simile prodotto dalla MITSUBISHI, sostenendo una spesa di Euro 16.979,15 (doc. 17 di parte opponente).
Ebbene, appare difficile che a una così drastica soluzione si sia giunti nonostante il regolare funzionamento del sistema fornito dalla o CP_1
al solo fine di sottrarsi al pagamento dalla medesima reclamato.
4 Pertanto, deve ritenersi accertato che l'impianto venduto era difettoso e completamente inidoneo all'uso, con conseguente necessario accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
Non può invece accogliersi anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ravvisato essenzialmente nella somma spesa per l'acquisto dell'impianto sostitutivo.
Infatti un impianto del genere doveva essere comunque acquistato, inoltre il prezzo pagato si è rivelato quasi identico, se non leggermente inferiore, a quello del sistema;
in ogni caso l'opposta non risulta avere CP_1
ricevuto alcun importo per quanto da essa fornito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6814/2022 pubblicato in data 28/04/2022;
2)in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara risolto, per inadempimento dell'opposta, il contratto di vendita intercorso tra le parti;
3)condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in
Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opponente, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Petracci.
Milano, 11 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23635 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
4.0 con sede a Corridonia (MC), via dei Mestieri n. 16, codice Pt_1 Pt_2
fiscale: , con l'avv. Massimo Petracci P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con Controparte_1
sede a Milano, via Bongiorno n. 9, codice fiscale: , con l'avv. P.IVA_2
Marco Cupido
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in atti ed in accoglimento dei motivi esposti,
1- in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza a favore del competente Tribunale di Macerata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6814/2022 R.G. 9506/2022;
1 2- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 6814/2022 R.G. 9506/2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla Parte_3 società opposta per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Con vittoria di spese e compensi di causa per i quali si dichiara antistatario.
3- In via riconvenzionale,
3.1- accertare e dichiarare che la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente
[...] nei confronti della società 4.0 alle obbligazioni assunte con Pt_1 Pt_2 contratto di vendita del sistema EHS TDM PLUS e del successivo impegno a rendere funzionante l'impianto, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa;
3.2- accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società 4.0 a causa dell'inadempimento contrattuale nonché Pt_1 Pt_2 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nella misura di € 20.000,00, o in quella diversa minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ed effettuate le necessarie compensazioni tra i reciproci crediti, condannare la società al pagamento in Controparte_1 favore della società 4.0 dell'eccedenza eventualmente dovuta. Pt_1 Pt_2
Con vittoria di spese e compensi di causa per i quali si dichiara antistatario.
In via istruttoria, si conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella propria seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. datata 16/01/2023 e depositata in data 17/01/2023.
Per la parte opposta
Nel merito, respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in atti, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
In subordine, accertare l'esistenza del credito di Euro 18.743,47 vantato da nei confronti di Controparte_1 e, di conseguenza, condannare questa al pagamento del Parte_3 dovuto, oltre interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante 4.0 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_2
n. 6814/2022 pubblicato in data 28/04/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 18.743,47 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per la vendita di un gruppo idronico da incasso destinato alla produzione di acqua calda sanitaria istantanea.
A sostegno ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Macerata ove essa ha la sede, stante l'illiquidità del credito ingiunto per non essere mai intervenuto un accordo sul prezzo.
Nel merito, ha dedotto la non debenza di alcun importo dal momento che l'apparecchiatura si è rivelata gravemente difettosa e del tutto inidonea all'uso, tant'è che è stato necessario sostituirla con altra simile di un diverso produttore.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, disattesa l'eccezione di incompetenza per essere stato concordato il foro esclusivo di Milano (art. 18 delle condizioni generali di contratto – doc.
2.1 di parte opposta), a nulla rilevando la relativa data di sottoscrizione che comunque non può che essere anteriore al ricorso per decreto ingiuntivo, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta,
3 con conseguente revoca del decreto opposto.
Invero è ampiamente documentato e comunque non è contestato che l'impianto venduto dall'ingiungente, non appena attivato dopo il collaudo, fin da subito ha presentato gravi malfunzionamenti, tanto ciò vero che sono stati eseguiti diversi interventi da parte dell'assistenza tecnica anche con sostituzione di alcune componenti (scambiatore e valvola termostatica), senza che ciò abbia risolto le problematiche lamentate dal cliente finale sig. Pt_4
L'opposta ha sostenuto che la causa dei lamentati difetti doveva ricercarsi in un problema di sporcizia accumulatasi nelle tubazioni della casa dove è avvenuta l'installazione, che andava a intasare lo scambiatore riducendone l'efficienza.
Tuttavia tale affermazione non è stata dimostrata, posto che anche nel rapporto redatto dopo l'esame dello scambiatore rimosso, compiuto dalla CP_2
(doc. 3 di parte opposta), si deduce l'esistenza di ostruzioni solo da una prova di carico ma non si analizza il materiale responsabile della presunta parziale ostruzione dei condotti interni, pervenendosi in via meramente presuntiva alla conclusione che l'ostruzione sia dipesa da materiali già presenti nelle tubazioni della casa.
A ciò va aggiunto che l'istante, pur di non entrare in conflitto con il proprio cliente sig. che continuava a lamentare gravi malfunzionamenti del Pt_4
sistema fornito da , si è vista costretta a sostituire integralmente il CP_1
macchinario con un altro simile prodotto dalla MITSUBISHI, sostenendo una spesa di Euro 16.979,15 (doc. 17 di parte opponente).
Ebbene, appare difficile che a una così drastica soluzione si sia giunti nonostante il regolare funzionamento del sistema fornito dalla o CP_1
al solo fine di sottrarsi al pagamento dalla medesima reclamato.
4 Pertanto, deve ritenersi accertato che l'impianto venduto era difettoso e completamente inidoneo all'uso, con conseguente necessario accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
Non può invece accogliersi anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ravvisato essenzialmente nella somma spesa per l'acquisto dell'impianto sostitutivo.
Infatti un impianto del genere doveva essere comunque acquistato, inoltre il prezzo pagato si è rivelato quasi identico, se non leggermente inferiore, a quello del sistema;
in ogni caso l'opposta non risulta avere CP_1
ricevuto alcun importo per quanto da essa fornito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6814/2022 pubblicato in data 28/04/2022;
2)in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara risolto, per inadempimento dell'opposta, il contratto di vendita intercorso tra le parti;
3)condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in
Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opponente, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Petracci.
Milano, 11 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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