Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
La trasformazione della società di persone in società di capitale non è vicenda estintiva, in quanto essa, operando un passaggio da strutture genericamente associative a strutture societarie vere e proprie, non toglie che gli elementi essenziali dell'organismo giuridico risultante dalla trasformazione stessa siano sostanzialmente eguali a quelli che erano in capo alla società trasformanda; sicché i soci hanno la scelta tra il far cessare la propria attività ed eventualmente dare vita ad altra struttura meglio soddisfacente i propri interessi o il trasformare (mantenendosi dentro una medesima compatibilità causale) ciò che hanno a disposizione. Ne consegue, sul piano processuale, che il mandato "ad litem" rilasciato dalla trasformanda conserva validità ed efficacia fino a che non viene revocato anche dopo la trasformazione e che l'appello proposto dalla società trasformata contro una sentenza resa in giudizio nella quale era parte la società trasformanda è (posto che la trasformazione sia provata) ammissibile, mentre è inammissibile l'appello proposto dalla trasformanda dopo l'avvenuta trasformazione (nella specie, una S.n.c. s'era trasformata in S.r.l. ed in tale ultima forma societaria aveva proposto azione giudiziaria nei confronti di altra società. Rimasta soccombente in primo grado, l'appello veniva proposto non dalla S.r.l., bensì dalla originaria S.n.c. La S.C. ha ritenuto inammissibile l'appello, in quanto proposto da un soggetto ormai inesistente, quale doveva essere considerata la società trasformanda dopo l'avvenuta trasformazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CORRADINI SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato ENRICO BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO BIAMONTI, EUGENIO BOITANI, FLAVIO MENGONI, giusta procura speciale per Notaio Salvatore Aloisio di Reggio nell'Emilia rep. n. 183647 del 15.1.1998;
- ricorrente -
contro
TRENTINALATTE SpA già TRENTINALATTE Srl dei F.LLI CORRADINI, già TRENTINALATTE Snc dei F.LLI CORRADINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso l'avvocato GIORGIO PALENZONA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 427/96 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 06/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Trentinalatte dei fratelli CO, con atto del 9 novembre 1989 conveniva davanti al Tribunale di Trento la spa CO. Precisava di essere stata a suo tempo costituita in snc, per la commercializzazione dei prodotti lattiero caseari identificati nel mercato con un marchio che non poteva essere confuso con quello della convenuta. Questa tuttavia l'aveva ingiustamente accusata di fare uso di un marchio confondibile con il proprio, cosicché chiedeva che il Tribunale accertasse il proprio diritto a far uso del suo segno così come era strutturato ed altresì della sua denominazione sociale che includeva la predetta dicitura "dei fratelli CO".
La convenuta resisteva. Il Tribunale disponeva la riunione della causa ad altra proposta dalla spa CO contro la Trentinalatte. Quindi con sentenza decideva respingendo le domande di quest'ultima e proibendole di fare uso nella confezione di propri prodotti della indicazione "dei fratelli CO". Dichiarava inoltre nulla la registrazione del marchio di impresa a suo tempo concessa alla snc Trentinalatte includente per l'appunto la denominazione suddetta. La soccombente veniva pure condannata al risarcimento dei danni. Proponeva appello contro questa sentenza la snc Trentinalatte e la Corte di Trento lo accoglieva dichiarando il diritto della srl Trentinalatte a mantenere la predetta denominazione sociale e legittimo il marchio "Trentinalatte srl dei Fratelli CO". Il secondo giudice riteneva anzitutto infondate le accuse di carenza di legittimazione attiva della appellante snc, trasformatasi poi nella srl, attrice contro la spa CO, in quanto la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, e segnatamente in una srl, non passa per una vicenda estintiva della prima, e non incide sugli elementi costitutivi della società commerciale.
La sentenza impugnata, quindi, preso atto che nella vicenda rileva la disciplina della novella alla legge marchi introdotta con il d.lgs. n. 480 del 1992, riteneva che l'uso del nome del patronimico nella attività commerciale non possa essere impedito o limitato dal titolare di un marchio registrato avente lo stesso contenuto se per l'appunto tale uso ha una esclusiva funzione descrittiva.
Nella specie riteneva non superata tale funzione descrittiva, giacché la indicazione aveva solo lo scopo di consentire al mercato di individuare i produttori in questione.
Contro questa sentenza ricorre in cassazione con tre motivi la spa CO. Resiste con controricorso e spiega anche una eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso la srl Trentinalatte dei fratelli CO. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve essere esaminata anzitutto la complessiva eccezione di inammissibilità del ricorso.
La resistente rileva anzitutto la mancanza, nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, di qualunque cenno ai fatti della causa, in contrasto con la prescrizione dell'art. 366 n. 3 c.p.c.. Osserva anche che la sentenza impugnata è stata malamente individuata con un numero dell'anno di pubblicazione sbagliato. La eccezione è infondata. Anzitutto la parte narrativa del ricorso contiene una essenziale esposizione della vicenda processuale. Peraltro la lettura integrale dell'atto ovvero anche dei motivi, consente una piena conoscenza di tutte le questioni in dibattito.
Quanto all'anno di pubblicazione della sentenza riportato in modo errato osserva il collegio che la circostanza non ha impedito di individuare la sentenza effettivamente impugnata. la irregolarità dunque non ha prodotto alcuna conseguenza rilevante. 2) Con il primo motivo di ricorso la spa CO lamenta la violazione degli art. 2907 c.c. e 99 e 323 c.p.c.. Sostiene che l'appello è stato proposto da una s.n.c. oramai estinta a seguito della pacifica trasformazione in s.r.l.. Dunque la giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata, la quale ammette la impugnazione da parte di una società di capitali nella quale la società di persone, originaria attrice, si è trasformata, nella specie non è utile. La Corte avrebbe violato i principi sulla corretta instaurazione del contraddittorio perché l'appello proposto da tale soggetto non più esistente doveva essere dichiarato inammissibile. 2a) Osserva il collegio che è opinione diffusa nella dottrina dominante ed è affermazione risalente della giurisprudenza della cassazione, che il collegio condivide, che la trasformazione di una società di persone in società di capitale non è vicenda estintiva perché non passa attraverso un fenomeno novativo del rapporto societario. La trasformazione, operando un passaggio da strutture genericamente associative e strutture societarie vere e proprie, non toglie che gli elementi essenziali dell'organismo giuridico che risulta dalla trasformazione siano sostanzialmente eguali a quelli che erano in capo alla società trasformanda. I soci hanno la scelta tra il far cessare la propria attività ed eventualmente dare vita ad altra struttura meglio soddisfacente i propri interessi ed il trasformare appunto, e dunque mantenendosi dentro una medesima compatibilità causale, ciò che già hanno a disposizione. (cass.nn. 2369 del 1984; 198 del 1982).
Con le conseguenze di ordine processuale che il mandato ad litem rilasciato dalla trasformanda conserva validità ed efficacia fino a che non viene revocato anche dopo la trasformazione, e che l'appello posto dalla società trasformata contro una sentenza resa in giudizio nella quale era parte la società trasformanda è, posto che la trasformazione sia provata, ammissibile. (cass. n. 5695 del 1983). La singolarità della vicenda tuttavia è data dalla circostanza che il giudizio di merito è stato promosso dalla srl, cioè dalla società nella quale la snc si è trasformata, e quindi che l'appello, della cui ammissibilità si discute, è stato invece proposto dalla snc.
Ritiene la Corte che tale circostanza non sia omologabile a quella inversa di cui la giurisprudenza si è occupata anche nelle citate sentenze e che vede i due soggetti giuridici societari, trasformando e trasformato, agire nei due giudizi, successivamente l'uno all'altro. Ritiene anche che la differenza non sia affatto irrilevante, come la sentenza ha affermato. Ciò per la ragione che si pone in questo caso. prima ancora che una questione di corretta identificazione del richiedente la tutela giurisdizionale, che impone al giudice la verifica della coincidenza tra situazione sostanziale fatta valere e titolarità della azione esperita, il problema di una atto processuale formalmente risalente ad un soggetto che non esiste, quale comunque deve essere considerata la società trasformanda, dopo che la trasformazione è avvenuta.
Il Collegio ritiene che l'inesistenza di tale soggetto determini l'impossibilità di imputare a chiunque l'atto in questione e dunque la impossibilità dello instaurarsi di un contraddittorio. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere atto di ciò e dichiarare inammissibile la impugnazione.
3) Il primo motivo del ricorso deve, dunque, essere accolto risultando assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999