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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11035 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Paolo Mormile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. in forma di trattazione scritta nella causa iscritta al n. 8770/2024 R.G. promossa da
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lombardi Baiardini, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maffey, Controparte_2 per procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 03/03/2024, il sig. deduceva di essere stato Parte_1 assunto dalla con contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 dal 5 luglio 2023 al 30 settembre 2023, con qualifica di operaio – livello C1, mansioni di conducente di autotreno, in base al CCNL Servizi ANPIT-CISAL. Esponeva che nel contratto di lavoro, al punto 8, era previsto un periodo di prova di 20 giorni di calendario. Il lavoratore riferiva che, con comunicazione del 31 luglio 2023, la società gli aveva notificato il mancato superamento del periodo di prova e la conseguente risoluzione anticipata del rapporto. Sosteneva pertanto che tale comunicazione fosse intervenuta oltre il termine di 20 giorni, e che quindi il recesso dovesse considerarsi illegittimo, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento del 31 luglio 2023; la condanna della società convenuta al risarcimento del danno pari alla retribuzione che avrebbe percepito sino alla naturale scadenza del contratto (30 settembre 2023), oltre a ratei di 13ª, ferie e T.F.R., per complessivi € 3.792,90. Alla prima udienza del 10 ottobre 2024 il ricorrente dichiarava di avere percepito nel frattempo dalla società la somma di € 1.500,00. Poiché la convenuta non era comparsa alla detta udienza, malgrado la rituale vocatio in ius, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa era rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025. Con memoria difensiva depositata in data 25/02/2025, la Controparte_1 si costituiva tardivamente in giudizio, contestando integralmente le domande avversarie. La società eccepiva che la comunicazione di mancato superamento della prova doveva ritenersi tempestiva in quanto il periodo di prova decorreva solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa, dal lunedì al venerdì, e che, conteggiando tali giorni, il recesso era intervenuto prima dello spirare del ventesimo giorno di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ. Soggiungeva che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto di non avere più prestato servizio dopo il 31 luglio 2023, limitandosi a comunicare la propria disponibilità, il che confermava la cessazione regolare del rapporto. All'esito delle riferite premesse, la causa veniva poi trattenuta in decisione con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
DIRITTO
1. Sulla costituzione tardiva della società. Preliminarmente deve essere chiarito che la costituzione in giudizio tardiva della società convenuta, avvenuta successivamente alla prima udienza, non preclude la valutazione delle difese svolte, in quanto, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. (e giurisprudenza costante: Cass. n. 12911/2020; Cass. n. 26674/2021), le deduzioni e produzioni della parte tardivamente costituita possono essere esaminate ove non comportino pregiudizio per il contraddittorio, come nel caso di specie, trattandosi di eccezioni di mero diritto e documentazione già nella disponibilità del ricorrente. Pertanto, le difese della società vanno ritenute ammissibili e di conseguenza devono essere esaminate nel merito.
2. Sulla legittimità del recesso per mancato superamento della prova. È pacifico che il contratto di lavoro sottoscritto inter-partes prevedesse un periodo di prova di 20 giorni di calendario. La giurisprudenza (v. Cass. n. 21143/2019; Cass. n. 25573/2022) ha chiarito che, salvo diversa pattuizione, il termine della prova va computato tenendo conto soltanto dei giorni di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, non dei giorni di calendario, essendo la prova finalizzata a valutare le capacità professionali del lavoratore. Nel caso concreto, risulta che il sig. abbia lavorato dal 5 luglio 2023 al 31 Parte_1 luglio 2023, dal lunedì al venerdì, per un totale di circa 20 giorni lavorativi effettivi. La comunicazione di recesso del 31 luglio 2023 deve pertanto ritenersi tempestiva, in quanto intervenuta prima della scadenza effettiva del periodo di prova di cui all'art. 2096 cod. civ., secondo il criterio sopra richiamato. Non risulta, inoltre, che il datore di lavoro abbia esercitato il potere di recesso con modalità abusive o discriminatorie: il provvedimento appare riconducibile all'ordinaria facoltà di valutazione prevista dal citato art. 2096 cod. civ.
3. Sulle domande economiche. Poiché il recesso è da ritenersi legittimo, non sussiste alcun diritto al risarcimento né alle ulteriori spettanze richieste oltre a quelle già corrisposte. La somma di € 1.500,00, percepita dal ricorrente nelle more del giudizio, risulta pienamente satisfattiva del periodo lavorato.
4. Sulle spese di lite. Tenuto conto della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della parte resistente. Ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, per la fase di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di lavoro avanti il Tribunale, si ritiene equo liquidare: fase di studio € 450,00, fase introduttiva € 350,00, fase decisionale € 500,00, per complessivi € 1.300,00, oltre spese generali (15%), CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
ogni contraria istanza e deduzione disattesa: Controparte_1
1) rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della società resistente in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Roma, in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. Roma, 31 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. in forma di trattazione scritta nella causa iscritta al n. 8770/2024 R.G. promossa da
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lombardi Baiardini, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maffey, Controparte_2 per procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 03/03/2024, il sig. deduceva di essere stato Parte_1 assunto dalla con contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 dal 5 luglio 2023 al 30 settembre 2023, con qualifica di operaio – livello C1, mansioni di conducente di autotreno, in base al CCNL Servizi ANPIT-CISAL. Esponeva che nel contratto di lavoro, al punto 8, era previsto un periodo di prova di 20 giorni di calendario. Il lavoratore riferiva che, con comunicazione del 31 luglio 2023, la società gli aveva notificato il mancato superamento del periodo di prova e la conseguente risoluzione anticipata del rapporto. Sosteneva pertanto che tale comunicazione fosse intervenuta oltre il termine di 20 giorni, e che quindi il recesso dovesse considerarsi illegittimo, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento del 31 luglio 2023; la condanna della società convenuta al risarcimento del danno pari alla retribuzione che avrebbe percepito sino alla naturale scadenza del contratto (30 settembre 2023), oltre a ratei di 13ª, ferie e T.F.R., per complessivi € 3.792,90. Alla prima udienza del 10 ottobre 2024 il ricorrente dichiarava di avere percepito nel frattempo dalla società la somma di € 1.500,00. Poiché la convenuta non era comparsa alla detta udienza, malgrado la rituale vocatio in ius, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa era rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025. Con memoria difensiva depositata in data 25/02/2025, la Controparte_1 si costituiva tardivamente in giudizio, contestando integralmente le domande avversarie. La società eccepiva che la comunicazione di mancato superamento della prova doveva ritenersi tempestiva in quanto il periodo di prova decorreva solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa, dal lunedì al venerdì, e che, conteggiando tali giorni, il recesso era intervenuto prima dello spirare del ventesimo giorno di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ. Soggiungeva che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto di non avere più prestato servizio dopo il 31 luglio 2023, limitandosi a comunicare la propria disponibilità, il che confermava la cessazione regolare del rapporto. All'esito delle riferite premesse, la causa veniva poi trattenuta in decisione con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
DIRITTO
1. Sulla costituzione tardiva della società. Preliminarmente deve essere chiarito che la costituzione in giudizio tardiva della società convenuta, avvenuta successivamente alla prima udienza, non preclude la valutazione delle difese svolte, in quanto, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. (e giurisprudenza costante: Cass. n. 12911/2020; Cass. n. 26674/2021), le deduzioni e produzioni della parte tardivamente costituita possono essere esaminate ove non comportino pregiudizio per il contraddittorio, come nel caso di specie, trattandosi di eccezioni di mero diritto e documentazione già nella disponibilità del ricorrente. Pertanto, le difese della società vanno ritenute ammissibili e di conseguenza devono essere esaminate nel merito.
2. Sulla legittimità del recesso per mancato superamento della prova. È pacifico che il contratto di lavoro sottoscritto inter-partes prevedesse un periodo di prova di 20 giorni di calendario. La giurisprudenza (v. Cass. n. 21143/2019; Cass. n. 25573/2022) ha chiarito che, salvo diversa pattuizione, il termine della prova va computato tenendo conto soltanto dei giorni di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, non dei giorni di calendario, essendo la prova finalizzata a valutare le capacità professionali del lavoratore. Nel caso concreto, risulta che il sig. abbia lavorato dal 5 luglio 2023 al 31 Parte_1 luglio 2023, dal lunedì al venerdì, per un totale di circa 20 giorni lavorativi effettivi. La comunicazione di recesso del 31 luglio 2023 deve pertanto ritenersi tempestiva, in quanto intervenuta prima della scadenza effettiva del periodo di prova di cui all'art. 2096 cod. civ., secondo il criterio sopra richiamato. Non risulta, inoltre, che il datore di lavoro abbia esercitato il potere di recesso con modalità abusive o discriminatorie: il provvedimento appare riconducibile all'ordinaria facoltà di valutazione prevista dal citato art. 2096 cod. civ.
3. Sulle domande economiche. Poiché il recesso è da ritenersi legittimo, non sussiste alcun diritto al risarcimento né alle ulteriori spettanze richieste oltre a quelle già corrisposte. La somma di € 1.500,00, percepita dal ricorrente nelle more del giudizio, risulta pienamente satisfattiva del periodo lavorato.
4. Sulle spese di lite. Tenuto conto della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della parte resistente. Ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, per la fase di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di lavoro avanti il Tribunale, si ritiene equo liquidare: fase di studio € 450,00, fase introduttiva € 350,00, fase decisionale € 500,00, per complessivi € 1.300,00, oltre spese generali (15%), CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
ogni contraria istanza e deduzione disattesa: Controparte_1
1) rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della società resistente in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Roma, in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. Roma, 31 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile