Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 27.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 880/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elle A e difesa dagli Avv.ti Roberto De Robertis e Giorgia Bruni;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sede an Giovanni del Controparte_2 CP_1 Cantone n. 23, rappresentat .ti Rossella via Boni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: dirigente medico - cessazione rapporto di lavoro - indennità sostitutiva delle ferie CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note finali del 26.02.2025: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione da parte di Pt_2 CP_1 dell'indennità sostitutiva di gg. 109 di ferie maturate e non godute al mome del rapporto di lavoro con quest'ultima avvenuto in data 31.01.2011, pari ad € 19.639,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannar di (Cod. Fisc in persona del Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 suo legale , c legale in n Giovanni del CP_1 Cantone n. 23, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 42 a titolo di indennità sostitutiva di gg. 109 di ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro con quest'ultima avvenuto in data 31.01.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.” Il procuratore di parte resistente conclude come da note finali del 25.02.2025: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
NEL MERITO -rigettarsi il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per le tutte le ragioni dedotte;
-rigettarsi le pretese economiche avanzate da controparte perché basate su conteggi errati;
-con vittoria di spese, competenze e onorari IN VIA SUBORDINATA -ridurre l'importo oggetto della domanda;
- compensazione delle spese legali in ragione della peculiarità della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10.07.2023, la dott.ssa Parte_1 premesso di essere stata dirigente medico alle dipendenze dell' Controparte_3
di sino al 31.01.2011 e di aver maturato alla ce
[...] CP_1 un rie non godute pari a n. 109 giorni, ha convenuto in giudizio l' di Pt_2 pagina 1 di 6
- di essere stata trasferita presso l' di (presidio Controparte_4 CP_1 di Carpi) all'esito di procedura di es in data 01.02.2011, anticipatamente rispetto alla data prevista dell'1.3.2011 per esigenze tecnico-organizzative dell'ente, con conseguente impossibilità di fruire integralmente dei giorni di ferie maturati;
1
- di aver subito un trattamento penalizzante all'atto del trasferimento, vedendosi riconosciuti, previo accordo delle aziende sanitarie interessate e senza il proprio consenso, un saldo ferie non godute di soli 15 giorni 2 a fronte dei complessivi 124 giorni residui, maturati nel corso del rapporto di lavoro con l' e da questa Pt_2 riconosciuti con missiva del 18.05.2012; 3
- di avere richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti già in data 23.05.2011, 4 seguita da ulteriori solleciti, a cui parte resistente ha replicato affermando l'impossibilità ex lege di liquidazione dei giorni di ferie non fruiti, per la previsione contenuta nell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012. 5
2. Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio l' Controparte_5
che, ribadita l'insussistenza del diritto alla m
[...] a della previsione legislativa appena richiamata, ha rilevato come parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova dell'impossibilità di fruire delle ferie prima dell'interruzione del rapporto di lavoro e che la mancata fruizione debba imputarsi ad una mera scelta della ricorrente, avvalorata dall'autonomia organizzativa e gestionale di cui la stessa beneficiava in ragione della sua qualifica dirigenziale. In ordine al quantum, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito maturato e, in ogni caso, l'erroneità della quantificazione avversaria.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
3.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall' resistente, tenuto conto che nel caso di specie non trova applicazione la CP_3 pre quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì quella ordinaria decennale. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (cfr. Cass. n. 3021/2020). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso non era ancora spirato il termine di prescrizione decennale, validamente interrotto dalla ricorrente con le diffide del 23.07.2013, 28.04.2017 e 05.07.2023. 6
4. Sul merito.
4.1. Il ricorso è fondato. La controversia si inserisce in una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti. È' incontroverso che la ricorrente, già dirigente medico dell' Controparte_3 Locale di non abbia integralmente fruito dei giorni di ferie maturati in forza del CP_1 rapporto intercorso con l' resistente conclusosi in data 31.01.2011 e CP_3 che, all'atto del trasferimento per m lontaria presso l'AOUSL di avvenuto CP_1 con continuità di servizio e trattamento economico, la lavoratrice si sia onoscere un saldo residuo di n. 15 giorni di ferie e negata la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva dei giorni effettivamente maturati e non goduti nel corso del precedente rapporto di lavoro.
4.2. Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta in ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina legislativa e pattizia che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 33 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2016/2018, ai commi 9 e 10, dispone: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. […] 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.” Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo. Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.” Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di pagina 3 di 6 sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
4.3. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.03.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria. La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto. Anche recentemente la giurisprudenza comunitaria ha ribadito che ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica non possono giustificare il rifiuto dell'indennità sostitutiva. La Corte di giustizia ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia, prima sezione, 18 gennaio Par 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X): “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.” La prospettazione dell' convenuta è disattesa anche dalla giurisprudenza interna. CP_3 Difatti, Cass. n. 181 ha statuito che “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (nello stesso senso Cass. n. 21780/2022, Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023). Dunque, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. La normativa nazionale che priva il lavoratore del diritto all'indennità finanziaria delle ferie non godute si pone in contrasto con la Direttiva UE e va pertanto disapplicata. Come noto, infatti, il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, attesa la loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti. Come ribadito dalla sentenza Gavieiro, “qualora non possano pagina 4 di 6 procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.” 4.4. Alla luce dei principi testé esposti, deve ritenersi che l' fosse Controparte_3 tenuta ad invitare la dott.ssa a godere delle ferie residu marla Pt_1 che la mancata fruizione avre portato la perdita dei giorni maturati, senza alcun diritto alla monetizzazione. Parte convenuta non ha fornito prova documentale dell'invito formulato alla ricorrente, né essa ha provato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per consentire la fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro laddove, invece, è emerso dalla documentazione attorea, non contestata dall'Azienda, come la dott.ssa sia stata Pt_1 lungamente impiegata per far fronte alle esigenze del reparto in cui p ervizio e ad una endemica carenza di personale;
circostanza che ha verosimilmente reso impossibile alla ricorrente di poter godere annualmente delle ferie maturate e accantonate alla cessazione del rapporto di lavoro. 7
4.5. Parimenti infondata l'asserzione dell' resistente secondo cui la CP_3 posizione di dirigente medico ricoperta dalla le avrebbe consentito di pianificare autonomamente le proprie ferie. Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento alla posizione di un dirigente medico di I livello, ha espressamente riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, trovandosi il dirigente in questione “in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera” (Cass. n. 6493/2021; cfr. anche Cass. SS.UU., n. 9146/2009). Ciò in quanto il dirigente medico di I livello non ha alcun potere formale o sostanziale di
“programmarsi le ferie e di auto attribuirsene il godimento”, avendo il solo “onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (in tal senso anche Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009). La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso anche ai dirigenti di II livello o di struttura complessa i principi espressi dalla giurisprudenza eurocomunitaria, affermando che la teorica possibilità di autodeterminazione delle ferie di cui godono detti dirigenti sia un elemento insufficiente ad escludere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie, laddove l'azienda datrice di lavoro non fornisca prova di avere fatto tutto il possibile per consentire loro l'esercizio in concreto del diritto (cfr. Cass., n. 13613/2020, Cass., n. 18140/2022, n. 32830/2023). Principio ribadito recentemente dalle pronunce Cass. n. 13679/2024 e Cass. n. 5496/2025. 4.6. Pertanto, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto dell' di Pt_2 di corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie matura on CP_1 è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
4.7. Con riferimento al quantum debeatur si rileva che la difesa attorea ha aderito al ricalcolo compiuto dall' resistente del 18.04.2024, riducendo la propria CP_3 domanda alla minor somma .639,42 (cfr. note finali del 27.01.2025). Pertanto, deve essere riconosciuta all'attrice l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti in misura pari ad €. 19.639,42. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 dalla cessazione del rapporto (31.01.2011) al saldo.
5. Spese di lite Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.201,00 a €. 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto della dott.ssa all'indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute e, per l'effetto, condan Controparte_5 al pagamento in favore della ricorrente de
[...]
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) CONDANNA l' di a rifondere le spese di lite in Controparte_3 CP_1 favore di parte r ple ma di €. 3.618,00, di cui €.
3.500,00 per competenze legali e €. 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A. Modena, 31 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1 e 2 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente. 6 Cfr. doc.ti 11,14,15 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 6 7 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente;
dichiarazione del Direttore dell'UO di (dott. CP_6 Parte_4 Per_1
dell'8.12.2010: “l'accumulo di ferie maturate e non fruite dalla dott in
[...] Parte_1 procinto di trasferimento presso l'ospedale Policlinico è in larga misura dovuto alla necessità di tutelare la sicurezza del servizio offerto ai ns pazienti durante una fase prolungata di crescenza del UO. (…) Ritengo pertanto di concludere che l'eccedenza feriale maturata è stata accumulata per reali motivi di tutela del servizio.”. pagina 5 di 6