Articolo 34 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 26Articolo 30 bis
Versione
24 agosto 1975
Art. 34. Perquisizione personale

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalita'.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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