Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA così composto: dott. Franca Mangano Presidente dott. Riccardo Massera Consigliere rel. ing. Lucia Coticoni Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2903 R.G.A.C. dell'anno 2022 promosso
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FELICE Parte_1 P.IVA_1
PETTOGRASSO e dall'avv. ALESSANDRA CARLOMAGNO;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIANFRANCO MAZZULLO;
- Convenuta -
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha chiesto la condanna della al pagamento Parte_1 CP_1 Controparte_1 della somma di 36.261,09 € oltre interessi a titolo di sovracanoni dovuti per il periodo dal
2013 al 2022 per gli impianti idroelettrici denominati “Scalelle” e “Arci”, esponendo che il territorio comunale è incluso nel bacino imbrifero montano (BIM) del fiume Aniene;
che quindi l'ente ha diritto a ricevere i sovracanoni previsti dall'art. 52 del r.d. n. 1775 del 1933, dall'art. 1, ottavo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da parte dei soggetti gestori di impianti di produzione di energia elettrica le cui opere di presa ricadano nel territorio comunale o nel bacino imbrifero di appartenenza;
che nel territorio del bacino imbrifero montano in questione sono presenti due impianti idroelettrici di proprietà della convenuta: l'impianto “Scalelle”, con potenza nominale di 4.593,13 kW, situato nel comune di Subiaco, e l'impianto “Arci”, con potenza nominale di 3.970 kW, ubicato nel comune di Castel Madama.
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2. La (di seguito, EGPI) ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 deducendo che il riparto dei sovracanoni deve essere stabilito d'intesa tra i comuni o i consorzi interessati o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici;
che quindi l'ingresso di nuovi impianti per effetto della legge n. 228 del 2012 comporta una variazione della ripartizione dei sovracanoni, e in mancanza di questa la pretesa del è inesigibile;
Pt_1 che per l'impianto di “Scalelle” i sovracanoni sono stati pagati;
che per l'impianto di “Arci” non sono dovuti, in quanto la traversa è posta a cavallo dei Comuni di Tivoli e Castel
Madama ma l'opera di presa, costituita dall'imbocco dell'acqua posto a monte della traversa, ricade nel territorio del Comune di Tivoli, che non è compreso nel BIM Aniene.
3. La causa è stata istruita con prove documentali e all'udienza collegiale del 18/02/2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
4. Dai documenti prodotti dalla EGPI in data 24/03/2023 risulta che questa ha corrisposto i sovracanoni relativi alla centrale “Scalelle” – per la quale l'onere contributivo era dovuto già prima della legge n. 228 del 2012 e secondo i criteri di ripartizione da tempo in vigore – per le annualità del 2014 al 2022. Non vi è prova, invece, del pagamento del sovracanone relativo all'anno 2013, non essendo stata prodotta copia del bonifico relativo a tale anno.
Non risulta, tuttavia, quale fosse l'importo del sovracanone dovuto per l'anno 2013 relativamente alla centrale “Scalelle”. Il ha infatti chiesto la condanna della Pt_1 convenuta al pagamento di una somma onnicomprensiva senza specificare i criteri di calcolo adottati e senza indicare a quanto ammonti il canone annuo per ciascuna delle due centrali oggetto del procedimento. Nemmeno dai documenti depositati possono essere tratte informazioni in questo senso: non è stato allegato alcun conteggio, e la stessa diffida del
2.02.2021 non contiene alcuna indicazione al riguardo.
Sul punto la domanda attrice non può pertanto essere accolta, non essendovi prova dell'entità del credito.
5. Quanto alla centrale “Arci”, è pacifico, come allegato dalla convenuta senza che la circostanza sia stata specificamente contestata dal che la traversa sul corso Pt_1
d'acqua è ubicata a cavallo tra il Comune di Castel Madama e quello di Tivoli e che la presa dell'acqua si trova nel territorio del Comune di Tivoli, che non fa parte del . Parte_2
L'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha esteso l'obbligo di corrispondere i sovracanoni idroelettrici «a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a
220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».
In una fattispecie del tutto analoga alla presente, relativa alla medesima centrale, con una
- 2 - recente pronuncia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto l'analoga domanda proposta dal e ha affermato (TSAP, sentenza n. 168/2024 del Controparte_2
29/10/2024):
- che la legge istitutiva del sovracanone individua chiaramente, come presupposto dell'obbligazione, che debbano ricadere nel territorio dei comuni facenti parte del BIM le opere di presa;
- che la nozione di «opere di presa» indica quella parte di un impianto idroelettrico, la cui funzione è di prelevare l'acqua operando la cd. captazione;
- che nelle varie fonti normative il concetto di “opera di presa” «concordemente indica la prima parte dell'impianto che provvede alla captazione dell'acqua, facente parte dei beni che compongono il complesso idroelettrico e rientrante nella sfera dell'impresa» ed è disgiunto da altre strutture quali traverse, dighe e bacini;
- che infatti non rileva la localizzazione di eventuali canali di derivazione, «dovendosi invece far riferimento alla collocazione fisica delle opere che assicurano il prelievo dell'acqua per l'utente»;
- che nel caso della centrale “Arci” le bocche che prelevano l'acqua sono collocate al di fuori del perimetro del . Parte_2
Non v'è motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il Tribunale Superiore delle
Acque, le cui motivazioni questo Tribunale ritiene condivisibili. In letteratura tecnica, infatti, la traversa è uno sbarramento che determina un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua, con la finalità di innalzare il livello di monte per favorire la derivazione delle acque tramite le bocche di presa, in modo che queste siano sempre sommerse dall'acqua e garantiscano quindi una portata costante. Da ultimo, del resto, anche il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 in tema di «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», all'allegato 2, detta una serie di definizioni e nell'indicare le opere idrauliche degli impianti idroelettrici menziona separatamente le traverse, le dighe, i bacini, le opere di presa, i canali e le gallerie di derivazione.
La domanda del relativa alla centrale “Arci” deve pertanto essere respinta, Parte_1 in quanto le sue opere di presa sono ubicate in Comune di Tivoli e dunque in un comune che non ricade nel . Parte_2
6. La novità della questione da ultimo esaminata, in ordine alla quale all'epoca della domanda non si era formato un orientamento univoco, fa sì che le spese del giudizio debbano essere compensate per la metà. Per la residua metà le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal Parte_1
2) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna il al rimborso in Parte_1 favore della convenuta della residua metà che liquida in complessivi 2.500 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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